ELEZIONI 2018. DA MEZZANOTTE DI IERI STOP ALLA PUBBLICITA’ ELETTORALE NEL RISPETTO DEL GIORNO DEL SILENZIO

Elezioni, chiusa la campagna, è giornata di silenzio con l’ingresso del giorno di sabato 3 marzo. Teleischia nel rispetto della legge ha interrotto dalla mezzanotte di ieri la pubblicità elettorale sia in tv che sul sito web. La pubblicità stradale, fatta eccezione per gli spazi destinati dal comune alla campagna elettorale, è vietata dall’ingresso della “par condicio” ovvero da circa 30 giorni.  Domani le urne saranno aperte dalle 7 alle 23 per permettere ai 46.604.925 italiani aventi diritto al voto di esprimere le proprie preferenze per il rinnovo del Parlamento.

Il silenzio elettorale designa la pausa della campagna elettorale che si effettua il giorno prima e il giorno stesso delle elezioni e, come tutta la campagna elettorale, è disciplinato dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, integrata da interventi successivi. Il silenzio elettorale, in particolare, è disciplinato dall’articolo 9, così come modificato dalla l. 130/1975.

Per effetto di questo articolo nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda (comma 1) e inoltre nei giorni destinati alla votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (comma 2).

“Art. 9-bis – (Divieto di propaganda elettorale). – Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale”.

Invece per quanto concerne la pubblicità stradale questa è vietata in ogni forma dalla data dell’avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale da parte dei comuni e fino alla chiusura delle votazioni. Ovvero da circa 30 giorni con l’ingresso della “par condicio”.

In questo periodo è vietata ogni pubblicità alternativa a quella da effettuarsi negli spazi destinati dal comune alla campagna elettorale, ovvero  l’affissione o l’esposizione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti, inerenti direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc.

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