SCARICHI, ALBERGATORE ISCHITANO ASSOLTO

Il Giudice Carbone, ha assolto un albergatore di ischia dall’accusa di aver aperto un nuovo scarico (in presenza di una semplice diluizione dei reflui e senza alcuna modifica strutturale e funzionale all’ originario impianto). L’albergatore era difeso dall’avvocato bruno molinaro. La sentenza fa piena luce su una questione molto dibattuta, ovvero quella della natura degli scarichi degli alberghi e degli stessi complessi termali sull’isola d’ischia che, sino al 2012, erano qualificati come domestici perchè strettamente dipendenti dal metabolismo umano.

Oggi, in base alla normativa vigente e secondo il giudice Carbone, i primi sono “industriali”, i secondi lo diventano solo se superano i valori soglia di cui alla tabella B del regolamento regionale.

La conseguenza è che, se gli scarichi sono abusivi, le strutture turistico-ricettive possono essere sequestrate, con tutto ciò che ne consegue anche sul piano amministrativo.

La motivazione della sentenza è la seguente:

<<Considerato che l’isola d’Ischia annovera numerosissime attività alberghiere dotate di reparti termali, la fattispecie oggetto del presente processo riveste particolare importanza, anche per i mutamenti normativi che si sono succeduti nel tempo. Si ritiene perciò opportuno analizzare il caso che un albergo come quello “de quo” abbia aperto o comunque effettuato un “nuovo” scarico dei propri reflui fecali e delle proprie acque termali, per verificare se questi due scarichi siano qualificabili come “reflui industriali dell’applicabilità delle sanzioni penali previste dall’articolo 137 d.Igs. 152/06, che attiene appunto esclusivamente ai “reflui industriali”.

In base all’interpretazione giurisprudenziale dell’alt. 137 d. Igs. cit., (cfr. Cass. pen., Sezioni Unite, 16 novembre 1987, n. 11594) un refluo è classificabile come “industriale” o “domestico” in base alla concreta assimilabilità del rispettivo scarico, per tipo e qualità dei reflui, a quelli provenienti da insediamento abitativi (reflui domestici) o da insediamenti produttivi (reflui industriali). Con l’entrata in vigore del cd. “Codice dell’ambiente” (d.lgs. 152/06), la giurisprudenza prevalente non si è discostata dal predetto orientamento. Può citarsi Cass. pen, sez. III, 24 marzo 2009 n. 12865: “in tema di inquinamento idrico, nella nozione di acque reflue industriali definita dall’articola 74, co. 1, lett. h), del d.lgs. 152/06, rientrano tutti i tipi di acque derivanti dallo svolgimento di attività produttive, in quanto detti reflui non attengono prevalentemente al metabolismo umano ed alle attività domestiche di cui alla nozione di acque reflue domestiche, come definite dall’art. 74, co. 1, lett. g), del citato decreto”.; così pure Cass. pen., sez. III, 7 novembre 2008, n. 41850: “rientrano nella nozione di acque reflue domestiche i reflui derivanti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi, purché provenienti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

Nel campo di applicazione della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 137 d. lgs. 152/06 è intervenuto, restringendone l’ampiezza, il d.P.R. 11 ottobre 2011 n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese), in vigore dal 18/2/2012, applicabile solo alla categoria delle piccole e medie imprese (complessivamente definita PMI). I requisiti di appartenenza alla categoria delle PMI sono fissati dall’art. 2 del decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005: per farne parte le imprese devono avere meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro. Il d.P.R. 227/2011 individua all’art. 2 plurimi criteri di assimilazione dei reflui prodotti alle acque reflue domestiche -con conseguente esclusione della fattispecie incriminatrice di cui all’articolo 137 d. lgs. 152/06 che, si ripete, attiene ai soli reflui industriali.

Ora, l’albergo oggetto del presente procedimento è certamente rientrante nella categoria delle PMI perché nel verbale di sopralluogo dell’Arpac si dà atto che gli ospiti della struttura sono pochissimi durante la bassa stagione; dunque esso è destinatario della normativa di cui al d.P.R. 227/2011.

Tra i criteri di assimilazione ai reflui domestici previsti dal d.P.R. cit. vi è quello che fa riferimento alla tipologia astratta di attività produttiva dei reflui stessi: l’art. 2 co. 1, lett. e) d.P.R. 227/2011, rimanda alla tabella 2 dell’allegato A), contenente appunto l’elenco di una serie di “attività che generano acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche”. Tra queste attività vi sono quella alberghiera (punto 1) e quella delle piscine idrotermali (punto 19), che sono proprio le attività che da cui derivano gli scarichi oggetto del presente procedimento.

In virtù del d.P.R. 227/2011, pertanto, i reflui fecali alberghieri e le acque termali sono esclusi dal campo di applicazione della fattispecie penale di cui all’articolo 137 cit., perché qualificabili come reflui domestici e non industriali. Il d.P.R. 227/2011, all’art. 2 co. 2, fa salva però la eventuale disciplina regionale che prescriva criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche diversi da quelli stabiliti a livello nazionale dal d.P.R. citato. Ne consegue che l’articolo 137 del d.lgs. 152/06 si configura quale tipica norma penale “in bianco”, in cui un elemento dalle fattispecie incriminatrice (i reflui definibili come “industriali”) è concretamente rimesso dal legislatore statale ad altra autorità dotata di potere normativo (in questo caso le Regioni). La Regione Campania ha inteso adottare propri criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche con il regolamento n. 11 del 12/10/12, pubblicato nel B.U.R.C. n. 67 del 22/10/12, entrato in vigore, ai sensi dell’articolo 10 co. 1 disp. prel. c.c. in data 6/11/12. In virtù di tali criteri i reflui provenienti da attività alberghiere non sono più assimilati a quelli domestici: infatti le attività alberghiere non sono contemplate nella tabella a) allegata al regolamento regionale, che prevede appunto le attività i cui scarichi sono assimilabili a quelli domestici. Ne consegue che per i reflui generati da alberghi si riespande, a far data dal 6/11/12, l’operatività della fattispecie incriminatrice di cui all’art. 137 d.lgs. 152/06. Le acque termali, invece, sono contemplate al punto 7 (“piscine -stabilimenti idropinici ed idrotermali”) della tabella B allegata al regolamento regionale, che contempla attività i cui scarichi sono classificabili come scarichi domestici solo qualora rispettino i valori ^soglia dei parametri riportati nella Tabella B.l allegata” allo stesso regolamento. Pertanto le acque termali, sempre a far data dal 6/11/12, potranno essere classificate come reflui domestici, con esclusione dell’art. 137 d. lgs, 152/06, solo a condizione che non superino i valori soglia della tabella B.L mentre in caso di superamento di detti valori saranno qualificabili come reflui industriali con conseguente applicabilità dell’articolo 137 d.lgs. 152/06.

In conclusione, vi è stata una successione di leggi penali nel tempo, poiché – limitando l’analisi alla categoria delle PMI, nella quale confluiscono la stragrande maggioranza se non la totalità delle imprese alberghiere dell’isola-, si è verificato quanto segue.

Prima dell’entrata in vigore del d.P.R. 227/2011, cioè fino al 17/2/2012, per ciò che concerne i reflui provenienti dall’attività alberghiera, sussisteva la loro penale rilevanza, essendo qualificabili quali “reflui industriali” ai sensi dell’art. 137 d. lgs. 152/06, come emerge anche dalla disamina giurisprudenziale sopra effettuata; per i reflui termali, invece, vi era irrilevanza penale ai sensi dell’art 101 co. 7, lett. f), d. lgs. 152/06, che assimila alle acque reflue domestiche le acque reflue, “provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore”.

Con l’entrata in vigore del d.P.R. 227/2011, come sopra specificato, si ha irrilevanza penale per. i reflui alberghieri e si ribadisce l’irrilevanza penale per quelli termali.

Infine, con la vigenza della normativa regionale, a far data dal 6/11/2012, alla rilevanza penale dei reflui alberghieri, si contrappone la irrilevanza di quelli termali solo in caso di non superamento di determinati valori-soglia.

Ritornando al caso di specie, la condotta ascritta all’imputato è accertata il 6/12/11, cioè prima della vigenza sia della normativa più favorevole di cui al d.P.R. 227/2011 (18/2/2012), sia di quella meno favorevole di cui al regolamento regionale (6/11/2012). Va perciò applicato l’articolo 2 co. 4 c.p., che statuisce che se la legge del tempo in cui fu commesso reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato, nel caso di specie il d.P.R. 227/2011 che depenalizza la fattispecie sia relativamente ai reflui provenienti da attività alberghiere, sia, ribadendo quanto già statuito dall’art. 101 co. 7, lett. f), d. lgs. 152/06, per quanto riguarda le acque provenienti da attività termali. Si impone dunque l’assoluzione dell’imputato anche sotto questo secondo aspetto. La complessità della materia giustifica il superamento del temine legale per il deposito della motivazione (fissato in giorni 45).

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