La Cassazione ha annullato la demolizione del ristorante Il Nido del Falco, accettando la tesi dell’ Avv. Bruno Molinaro e dell’Avv. Giovan Battista Vignola . È stato posto rimedio, così, ad un grave errore giudiziario.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione III penale, all’esito della camera di consiglio del 22 novembre 2019, ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Bruno Molinaro e Giovanni Battista Vignola per conto di Vincenzo e Giuseppina Vacca, annullando senza rinvio l’ordinanza della Corte di Appello di Napoli che aveva dato via libera alla demolizione del ristorante “Il Nido Del Falco” in località Maronti-Scarrupata,
Della vicenda abbiamo gia scritto, in quanto la stessa Corte di Appello, dopo la proposizione da parte dei difensori del ricorso per cassazione, aveva sospeso la demolizione (che intanto aveva avuto inizio, interessando parte delle strutture) “in considerazione del fatto che per alcuni dei reati edilizi oggetto di contestazione è intervenuta prescrizione, già dichiarata con sentenza della Corte di Appello di Napoli del 27.5.2009”.
Alla sentenza della Cassazione che chiude definitivamente la partita tra i difensori e la Procura Generale a favore dei primi si è giunti dopo che gli avvocati Molinaro e Vignola avevano proposto un articolato ricorso con il quale denunciavano con forza l’erroneità del provvedimento della Corte di Appello di rigetto dell’incidente di esecuzione degli interessati in quanto basato sul travisamento delle risultanze processuali e sulla sorprendente affermazione di un fatto incontrastabilmente escluso dagli atti del procedimento (come la presunta condanna, in realtà mai avvenuta, di Vacca Vincenzo in relazione a tutte le imputazioni a lui ascritte per l’anno 2001).
Nel ricorso, i difensori avevano, pervero, anche lamentato che l’iniziativa demolitoria della Procura Generale violava un ordine di sospensione adottato dai giudici della esecuzione in data 19 maggio 2015 e – cosa ancora più grave – confliggeva platealmente con la sentenza di merito, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione.
Secondo la giurisprudenza citata dai legali dei Vacca la demolizione può essere eseguita dal P.M. solo se sia intervenuta sentenza di condanna, non anche nel diverso caso di proscioglimento per intervenuta prescrizione: proscioglimento del quale avevano, a suo tempo, pacificamente beneficiato gli imputati senza che la Procura avesse poi proposto impugnazione sul punto.
E questa demolizione – secondo i legali di Vacca – sarebbe stata la prima demolizione in Italia senza condanna.
Un caso senza precedenti nel panorama nazionale e contrario, oltre che alla legge, alla stessa Costituzione e alle norme dell’Unione Europea a tutela dei diritti dell’Uomo e della proprietà privata.
Occorre aggiungere che, nel giudizio di cassazione, anche il Procuratore Generale aveva dato ragione agli avvocati, concludendo la propria requisitoria con l’annullamento della ordinanza impugnata, riconoscendo, inoltre, espressamente che “è dato incontroverso che il giudice di appello ha dichiarato prescritte le violazioni edilizie contestate al Vacca Vincenzo, con la conseguenza che, in assenza di una decisione di condanna, all’ordine di demolizione non può darsi ulteriore corso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza 37836 del 29/03/2017)”.
L’avvocato Bruno Molinaro, al quale abbiamo chiesto cosa succederà ora, ci ha dichiarato:
<< I Vacca, gravemente minati nel fisico e nel morale per la triste esperienza vissuta, vogliono giustizia piena e, a tal fine, mi hanno già incaricato di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il risarcimento dei danni subiti, secondo quanto previsto dalla legge n. 18 del 2015.
Quanto accaduto poteva, a mio avviso, essere evitato in quanto gli atti erano chiari e così anche la giurisprudenza formatasi in materia.
Più volte abbiamo invitato gli attori in campo a desistere dalla iniziativa intrapresa perché priva di base legale, ma nessuno ci ha prestato ascolto.
E così ha preso corpo un errore giudiziario senza precedenti.
Vi è stata, infatti, violazione manifesta della legge e del diritto dell’Unione Europea, nonché negligenza grave e inescusabile.
In questo caso la normativa vigente prevede, appunto, che “chiunque abbia subito un danno ingiusto a causa di un comportamento, atto o provvedimento giudiziario … può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
È fuor di dubbio che i Vacca abbiano subito sinora ingenti danni patrimoniali anche per lucro cessante, essendo stati costretti a chiudere l’attività per un lungo periodo senza neppure poter accedere né alle strutture né ai terreni circostanti per la ordinaria coltivazione, in conseguenza, peraltro, di una inibizione d’uso pressoché totale degli immobili illegittimamente disposta dalla Procura Generale a seguito dell’ordine di sospensione della demolizione.
Ai danni patrimoniali si accompagna naturalmente anche il danno di immagine, incluso nel più ampio novero del danno non patrimoniale >>.