Con la sentenza n. 117/2015 la Corte Costituzionale, a seguito di un ricorso proposto dal Consiglio dei ministri, aveva dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge regionale della Campania 7 agosto 2014 n. 16, in materia di interventi di rilancio e sviluppo dell’economia locale, tra cui quelle relative alla proroga automatica delle concessioni termominerali. La legge impugnata, infatti, introduceva una proroga delle concessioni scadute per un periodo massimo di cinque anni, proroga che la Regione aveva adottato quale misura transitoria, in quanto disposta fino all’approvazione del piano regionale di settore, propedeutico alla gara a evidenza pubblica per la gestione del servizio e all’adeguamento della normativa interna a quella europea. Per la Consulta, invece, le disposizioni previste dall’Unione europea, e recepite dal nostro Paese, sono da applicarsi in modo rigoroso, dacché le stesse sono volte a favorire l’ingresso nel mercato di altri operatori economici e ostano all’introduzione di barriere tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, quindi l’efficacia delle norme non può essere paralizzata, neppure in via transitoria. La corte quindi censurò la proroga automatica delle concessioni termominerali, segnatamente per il fatto che le norme impugnate la prevedono per un periodo superiore all’arco temporale strettamente necessario per l’espletamento di una gara pubblica, in contrasto con le regole previste in materia di tutela della concorrenza, rientrante nell’ambito della sfera di competenza esclusiva dello Stato. Qualche giorno fa la Giunta Regionale della Campania ha recepito la sentenza approvando un disegno di legge regionale in materia che introduce la messa a gara delle concessioni per acque termali e minerali. Adesso il disegno di legge passa all’approvazione del Consiglio Regionale.