CIN per affitti brevi e turistici anche nella dichiarazione dei redditi e nella Certificazione Unica. Il CIN, Codice Identificativo Nazionale, per affitti brevi e turistici che i gestori dovranno ottenere entro l’inizio dell’anno prossimo entra anche nelle dichiarazioni dei redditi e nelle Certificazioni Uniche. Il monitoraggio degli affitti brevi e turistici tramite il CIN, Codice Identificativo Nazionale, si fa sempre più capillare e la sequenza alfanumerica che i gestori devono chiedere entro l’inizio del 2025 troverà spazio anche nella dichiarazione dei redditi e nelle Certificazioni Uniche. La novità è contenuta nel Disegno di Legge di Bilancio 2025 che dovrà essere approvata al termine dei lavori Parlamentari. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica, dovrebbe portare maggiori entrate per 88 milioni di euro annui. Il CIN entra nella dichiarazione dei redditi e nelle Certificazioni Uniche. Dopo circa un anno dall’approvazione del Decreto Anticipi che ha previsto l’introduzione della Banca Dati delle Strutture Ricettive su scala nazionale, arrivano ulteriori novità per gli affitti brevi e turistici. In questi 12 mesi il sistema di monitoraggio ha preso vita: l’obbligo e le relative sanzioni legate al CIN, Codice Identificativo Nazionale, entreranno pienamente in vigore a partire da gennaio 2025. Ma nel frattempo i lavori della Manovra mettono in cantiere ulteriori adempimenti per l’affitto di stanze, appartamenti e strutture: sarà necessario indicare il codice identificativo nazionale (CIN) nelle dichiarazioni fiscali e nella Certificazione Unica sulla base delle istruzioni che l’Agenzia delle Entrate fornirà tramite i provvedimenti di approvazione della modulistica fiscale. La sequenza alfanumerica dovrà essere indicata anche nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare così come da quelli che gestiscono portali telematici che mettono in contatto gestori e clienti. Inoltre il testo della Legge di Bilancio 2025, ancora in lavorazione, prevede la trasmissione dei risultati dei controlli effettuati dai comuni alle direzioni provinciali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente “per attivare dei controlli finalizzati a verificare la corretta dichiarazione degli imponibili fiscali”, si legge nella relazione illustrativa. CIN per affitti brevi e turistici: le novità dal 2025. Le novità in arrivo, quindi, rafforzano la necessità di dotarsi del Codice Identificativo Nazionale entro l’inizio del prossimo anno. Il CIN che dovrà essere inserito anche nelle dichiarazioni fiscali e nelle CU si ottiene tramite la Banca Dati delle Strutture Ricettive gestita dal Ministero del Turismo. Accedendo tramite SPID o CIE, Carta d’Identità Elettronica, è possibile ottenere la sequenza alfanumerica associata alla stanza, all’appartamento o alla struttura utilizzata per affitti brevi e turistici. Per alcuni gestori il termine ultimo per adeguarsi era fissato al 2 novembre, ma il Ministero del Turismo a fine ottobre ha fissato la scadenza unica del 1° gennaio. Di conseguenza per coloro che non rispetteranno l’obbligo di dotarsi del CIN dal 2025 scatteranno anche le sanzioni, commisurate alla dimensione della struttura concessa in locazione.
Fattispecie | Sanzione |
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Mancata richiesta del CIN | Da 800 a 8.000 euro |
Mancata esposizione del CIN | Da 500 a 5.000 euro |
Mancato rispetto degli obblighi di sicurezza (*) | Sanzioni nazionali o comunali |
Mancata installazione di dispositivi per la rilevazione di gas, monossido di carbonio ed estintori (*) | Da 600 a 6.000 euro |
Mancata presentazione della SCIA al SUAP(*) | Da 2.000 a 10.000 euro |