Tutto era pronto per la demolizione, sebbene la casa fosse stata sanata con un permesso rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Lacco Ameno, previo pagamento della oblazione dovuta. Le Forze dell’Ordine, infatti, stavano per procedere al distacco delle forniture (idriche, elettriche e telefoniche) e allo sgombero forzato, che sarebbe dovuto avvenire in data di ieri. Nel trambusto generale e nella disperazione degli occupanti l’immobile (una famigliola di poche persone, sprovviste di altro alloggio) è giunta però dal Tribunale la notizia liberatoria, nella quale nessuno più credeva. Il Giudice della Esecuzione di Ischia, pur dando atto dell’avvenuto rilascio del permesso in sanatoria, ha ritenuto di doverne disporre la disapplicazione, poiché il parere della Soprintendenza sarebbe stato acquisito per silenzio assenso. Purtuttavia, accogliendo l’istanza dell’avvocato Molinaro, legale dei ricorrenti, lo stesso Giudice ha sospeso l’esecuzione fino all’esito del giudizio di cassazione.
La Difesa, a sostegno della istanza di sospensione, ha richiamato, sul tema del silenzio della Soprintendenza, una serie di sentenze dei giudici amministrativi, anche del Consiglio di Stato, favorevoli ai ricorrenti, e depositato perizie e pareri. In pratica, essendo la questione controversa, il Giudice ha ritenuto di investire la Cassazione, chiamata a dire l’ultima parola, bloccando, nell’immediato, la demolizione.