Parcheggio della Siena ad Ischia Ponte, slittano i tempi per la trattazione dei ricorsi presentati: il presidente della sesta sezione del tar campania ha infatti fissato l’udienza per la trattazione del merito per i tre ricorsi presentati al 24 gennaio 2024.
I tre ricorsi riguardano:
l’annullamento di un provvedimento del comune di ischia del 31 maggio 2023, con la dichiarazione di inammissibilità e rigetto dell’istanza presentata dalla società ricorrente Turistica Villa Miramare S.p.A. in data 4 aprile 2023;
l’annullamento del provvedimento della Soprintendenza con l’ordine di sospensione dei lavori;
l’annullamento dell’ordinanza n. 31 del 7 marzo 2023, con l’ordine di demolizione delle opere presuntivamente realizzate in difformità dal Permesso a costruire.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 3786 del 2023, proposto da
Turistica Villa Miramare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Maria Esposito, Angela Parente, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Lorenzo Bruno
Molinaro in Barano D’Ischia, piazza San Rocco n.26;
per l’annullamento
PER L’ANNULLAMENTO – del provvedimento del Comune di Ischia prot. n.
23732 del 31.5.2023, notificato in pari data, recante dichiarazione di
inammissibilità e rigetto dell’istanza ex art. 167, comma 4 del d.lgs 42/2004
presentata dalla società ricorrente in data 4.4.2023 e assunta al prot. n. 14505 e
successiva integrazione prot. n. 17699 del 26.4.2023. (doc.1)
– nonché, di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo
degli interessi della società ricorrente, ivi compresa la relazione istruttoria redatta
nella medesima data di adozione dell’atto impugnato in via principale prot. n.
23722 del 31.5.2023 a firma del Responsabile del Servizio 5 – Sportello Unico
dell’Edilizia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il ricorso n. 823/2023 proposto per l’annullamento del provvedimento della
Soprintendenza prot. n. 0023837-P del 5.12.2022, notificato in pari data, recante
ordine di sospensione dei lavori autorizzati con p.d.c. n. 38 del 26.11.2010
successivamente prorogato, nonché sollecito al “prosieguo del procedimento ex art.
167 del D.Lgs 42/04”;
Visto il ricorso n. 2146/2023 proposto per l’annullamento dell’ordinanza n. 31 del 7
marzo 2023, notificata in pari data, recante ordine di demolizione delle opere
presuntivamente realizzate in difformità dal P.d.C. n. 38 del 26.11.2010e relazione
di accertamento tecnico del 6 marzo 2023 prot. n. 9953;
Vista l’ordinanza n. 958 del 08 giugno 2023 di sospensione della efficacia della
ingiunzione a demolire e di fissazione per la trattazione del merito della udienza
pubblica del 6 dicembre 2023;
Visto il precedente decreto presidenziale con il quale, attesa la connessione, è stata
disposa la trattazione per il merito alla udienza pubblica del 6 dicembre 2023 anche
del ricorso n. 823/2023;
Vista l’istanza (pagina 31) di riunione ai ricorsi n. 823/2023 e n. 2146/2023;
Visto il decreto presidenziale n. 13/2022 del 07 ottobre 2022 relativo la rotazione
dei ricorsi per l’esecuzione dei giudicati emessi da altri organi giurisdizionali ed
assegnazione di detto contenzioso alla VI Sezione per il periodo 01 ottobre – 31
dicembre 2023;
Vista l’attuale composizione della Sezione e le già disposte fissazioni per le
udienze pubbliche relative all’ultimo trimestre del corrente anno;
Rilevata, in disparte ogni valutazione sulla compatibilità della richiesta con i
termini di rito, comunque la connessione dal che la condivisa esigenza di una
unitaria definizione del contenzioso;
Visto l’art. 73 del c.p.a.;
P.Q.M.
respinge l’istanza di riunione ai ricorsi n. 823/2023 e n. 2146/2023;
revoca la precedente fissazione dei ricorsi n. 823/2023 e n. 2146/2023 per la
pubblica udienza del 06 dicembre 2023;
fissa per la trattazione del merito, alla udienza pubblica del 24 gennaio 2024, il
ricorso in epigrafe unitamente ai ricorsi nn. 823/2023 e 2146/2023;
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei
diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere
all’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Così deciso in Napoli il giorno 15 settembre 2023.
Il Presidente
Santino Scudeller