Per il parcheggio della Siena, ad Ischia Ponte, il Tar ha deciso che i lavori non possono proseguire perché sospesi dalla Soprintendenza e perché oggetto di sequestro penale. La demolizione ingiunta dal comune deve, tuttavia, restare “in stand by”.
Questo il senso della ordinanza appena depositata dal T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, con la quale, attesa la complessità dei profili fattuali e giuridici che connotano la controversia, è stata sospeso la demolizione e fissata la discussione del merito per il prossimo 6 dicembre.
In pratica, la causa sarà decisa dal TAR prima di Natale e a bocce ferme, anche in ragione del “nocumento patrimoniale” lamentato dalla società ricorrente e delle “perniciose conseguenze, segnatamente di ablazione reale” immancabilmente discendenti dalla inosservanza del termine assegnato con la ordinanza ripristinatoria.
Il T.A.R. si è anche riservato di valutare la efficacia delle SCIA e DIA presentate in relazione alle opere contestate “in pretesa difformità dal primigenio permesso e dalle autorizzazioni paesaggistiche”.
Tutto, dunque, rimandato a dicembre.
Ed ecco il provvedimento giudiziario nella sua versione integrale:
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2146 del 2023, proposto da
Turistica Villa Miramare S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
e con l’intervento di
ad opponendum
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli,
via Diaz 11;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
N. 02146/2023 REG.RIC.
- dell’ordinanza n. 31 del 7 marzo 2023, notificata in pari data, a firma del
Responsabile del SUE del Comune di Ischia, recante la ingiunzione a demolire
opere asseritamente realizzate in difformità dal permesso di costruire n. 38 del
26.11.2010; - di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente comunque lesivo degli
interessi della società ricorrente, ivi compresa la relazione di accertamento tecnico
del 6 marzo 2023 prot. n. 9953 a firma dello stesso responsabile del SUE del
Comune di Ischia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Ischia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 Rocco Vampa e uditi
per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto – nelle more della compiuta percezione dei complessi profili fattuali e
giuridici che connotano la controversia de qua agitur a cui può pervenirsi in sede di
trattazione del merito – di assegnare preminenza, tra i contrapposti interessi, a
quello di cui è titolare la società ricorrente, tenuto conto: - della peculiare intensità del nocumento patrimoniale lamentato, oltre che del
vulnus che in re ipsa si riconnette alla ingiunzione a demolire e alle perniciose
conseguenze, segnatamente quelle di ablazione reale, immancabilmente discendenti
dalla sua inosservanza nel termine assegnato; - dell’inerte contegno che per un lungo spatium temporis è stato quodammodo
serbato dal Comune, a fronte di una serie di varianti, nel corso degli anni segnalate
N. 02146/2023 REG.RIC.
dalla ricorrente (DIA e SCIA), la cui afferenza alle opere contestate –in pretesa
difformità dal primigenio permesso e dalle autorizzazioni paesaggistiche- e la cui
incidenza sul thema decidendum che ne occupa, pure costituisce oggetto dei
munera delibativi connotanti la trattazione nel merito del gravame.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare
tra le parti le spese della presente fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) accoglie la
suindicata domanda cautelare e, per l’effetto, sospende la efficacia della gravata
ingiunzione a demolire.
Fissa per la trattazione del merito del gravame la udienza pubblica del 6 dicembre
2023.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la
segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con
l’intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Rocco Vampa Santino Scudeller
IL SEGRETARIO