“Avevamo visto giusto e con la sentenza del Giudice di Pace di Procida, cui ci siamo rivolti unitamente ad alcuni cittadini, finalmente ci rende giustizia.” Questo il primo commento di Tommaso Forestieri, responsabile della Federconsumatori dell’isola di Procida, all’atto della sentenza emessa dal Giudice di pace di Procida, dr.ssa Rosetta Miele, depositata in Cancelleria il 2 maggio 2014, con la quale si condanna la SEPA e il Comune di Procida a restituire ai quattro cittadini che hanno promosso l’azione legale, rappresentati dagli avvocati Ileana Capurro e Daniela Ambrosino, le somme richieste alla voce IVA 10% sulle fatture per i servizio TIA dal 2003 al 2011 (escluso il 2010 anno in cui l’IVA non venne applicata).
“Il Giudice – dice l’avv. Daniela Ambrosino – in via preliminare, ha rigettato la tesi della parte convenuta riguardante il difetto di giurisdizione in quanto le Sez. Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2046 del 28.01.2011, hanno stabilito che in tema di IVA spetta al Giudice Ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell’impresa che abbia effettuato la prestazione di servizio per ottenere la restituzione delle somme maggiori addebitate in sede di rivalsa per l’applicazione di un’aliquota superiore a quella prevista dalla legge. Nel merito della domanda formulata dai consumatori, poi – continua l’avv. Ambrosino – il giudice ha osservato che con sentenza della Corte di Cassazione n. 3756 del 09.03.2012 ha stabilito che la TIA è un tributo e non una tariffa e quindi non è assoggettabile ad IVA. La TIA, secondo la Corte di Cassazione, rappresenta una mera variante della TARSU conservando la qualifica di tributo. Per questi motivi – conclude l’avv. Daniela Ambrosino – il Giudice di Pace di Procida, dichiarando provvisoriamente esecutiva la sentenza, ha condannato la SEPA e il Comune di Procida, per gli anni di rispettiva competenza durante i quali hanno effettuato il servizio di riscossione della TARSU e della TIA, al pagamento di quanto richiesto oltre alla refusione in solido delle spese di giudizio liquidate in complessive € 900,00 oltre spese generali , I.V.A. e C.P.A, per i procuratori.”. “Come nostra abitudine – sottolinea Tommaso Forestieri – anche alla luce della sentenza, restiamo a disposizione di tutti i cittadini per fare in modo che quanto indebitamente pagato venga restituito al più presto.”.