CAPO III
Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia
interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
ART. 16
(Ambito di applicazione e Commissario straordinario)
1. Le disposizioni del presente Capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione,
l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco
Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
nominato un Commissario straordinario, cui spetta un compenso annuo lordo non superiore a … . La gestione
straordinaria ha durata non superiore a tre anni. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente
comma cessano gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.
3. Il Commissario straordinario assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti dal sisma,
anche attraverso specifici piani di delocalizzazione e trasformazione urbana, e a tal fine programma l’uso delle
risorse finanziarie e adotta le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per
la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno, della vulnerabilità e di
costi parametrici.
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ART. 17
(Funzioni del Commissario straordinario)
1. Il Commissario straordinario:
a) opera in raccordo con il Dipartimento della protezione civile ed il Commissario delegato di cui all’articolo 1
dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017, al fine di coordinare
le attività disciplinate dal presente Capo con gli interventi relativi al superamento dello stato di emergenza;
b) presiede agli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui all’articolo 19, nonché alla
concessione ed erogazione dei relativi contributi;
c) opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania,
secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte,
definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;
d) coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui all’articolo 25;
e) interviene a sostegno delle imprese che hanno sede nei territori interessati e assicura il recupero del tessuto
socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;
f) tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;
g) espleta ogni altra attività prevista dal presente Capo nei territori colpiti;
h) provvede, d’intesa con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di un piano finalizzato a dotare
i Comuni di cui all’articolo 16 degli studi di microzonazione sismica di III livello, come definita negli «Indirizzi
e criteri per la microzonazione sismica» approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, disciplinando con proprio atto la concessione di contributi ai Comuni interessati, con oneri
a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 18, entro il limite complessivo di
euro 210.000,00, definendo le relative modalità e procedure di attuazione.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di atti
di carattere generale e di indirizzo.
3. Per l’espletamento delle funzioni di cui al comma 1 il Commissario straordinario opera in raccordo con il
Presidente della Regione Campania al fine di assicurare la piena efficacia ed operatività degli interventi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario straordinario si avvale dell’Unità tecnica – amministrativa
istituita dall’articolo 15 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e
successive modificazioni, ferme restando le competenze ad essa attribuite.
5. Per le attività di cui al comma 1 il Commissario straordinario si avvale, altresì, dell’Agenzia nazionale per
l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione
con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 18.
ART. 18
(Contabilità speciale)
1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato, su
cui confluiscono le risorse assegnate al fondo di cui all’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legge 16 ottobre
2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, nonché le risorse provenienti dal fondo
di cui all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Sulla contabilità speciale confluiscono inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare
alla ricostruzione nei territori di cui all’articolo 16 e per l’assistenza alla popolazione.
ART. 19
(Ricostruzione privata)
1. Ai fini del riconoscimento dei contributi nell’ambito dei territori di cui all’articolo 31, con gli atti adottati ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, il Commissario straordinario provvede a individuare i contenuti del processo di
ricostruzione e ripristino del patrimonio danneggiato stabilendo le priorità sulla base dell’entità del danno subito
a seguito della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera c).
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2. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente
Capo, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti,
sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei
Comuni di cui all’articolo 16:
a) riparazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione e trasformazione urbana degli immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e
attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
b) gravi danni a scorte e beni mobili strumentali alle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche,
commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese quelle relative agli enti non commerciali, ai
soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e
di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previa presentazione di perizia asseverata;
c) danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative,
sportive e religiose;
d) danni agli edifici privati di interesse storico-artistico;
e) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l’autonoma
sistemazione, per traslochi, depositi e per l’allestimento di alloggi temporanei.
3. I contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento
agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all’esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e
alle acquisizioni di beni necessari all’esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
4. Per l’erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con
l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a),
secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti
danneggiati dall’evento sismico. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, adottati entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente
comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente
comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui
all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito
di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso,
all’importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie
alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell’ipotesi di risoluzione totale o parziale
del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con
modalità telematiche all’Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l’ammontare del finanziamento
concesso a ciascun beneficiario, il numero e l’importo delle singole rate.
6. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già
anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo.
I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore
chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di
tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la
successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l’ammontare dovuto, fermo restando il recupero
da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente
necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo
ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui
all’articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
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7. Le disposizioni dei commi 3, 5 e 6 si applicano nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dal
Regolamento (UE) generale di esenzione n. 651/2014 del 17 giugno 2014, in particolare dall’articolo 50.
8. L’importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione
alla quantificazione dell’ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente
articolo.
9. Per l’attuazione dei primi interventi di cui al presente Capo, è stanziata la somma di 50 milioni di euro per
l’anno 2018, che confluiscono sulla contabilità speciale di cui all’articolo 18.
ART. 20
(Criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata)
1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati, situati nei territori dei comuni di cui
all’articolo 16, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle
soglie stabiliti con atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, possono essere previsti:
a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi
architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell’intero
edificio per la ricostruzione da realizzare nell’ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme
tecniche che prevedono l’adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili
esclusivamente ai fini dell’adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché dell’eliminazione
delle barriere architettoniche;
b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un
contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con
miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed
esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio;
c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia
appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con
miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, compresi l’adeguamento igienico-sanitario, energetico ed
antincendio, nonché l’eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici
esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell’intero edificio.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:
a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai
proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2011, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16,
risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai
proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 21 agosto 2017 con
riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto
regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero
concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del
conduttore, del comodatario o dell’assegnatario;
c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si
sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C
o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, diverse da quelle di cui alle
lettere a) e b);
d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai
proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli
edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 21 agosto 2017 con riferimento ai Comuni di
cui all’articolo 16, era presente un’unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c);
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e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico
valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità
immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all’attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 21
agosto 2017 con riferimento ai Comuni di cui all’articolo 16, risultavano adibite all’esercizio dell’attività
produttiva o ad essa strumentali.
3. Per i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2, la percentuale riconoscibile è pari al 100 per
cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 2.
4. Il contributo concesso è al netto dell’indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici percepiti
dall’interessato per le medesime finalità di quelli di cui al presente Capo.
5. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative,
nei limiti di quanto determinato all’articolo 29, comma 3.
6. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l’occupazione di suolo pubblico determinata
dagli interventi di ricostruzione, sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo.
7. Le domande di concessione dei finanziamenti agevolati contengono la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine al possesso dei requisiti
necessari per la concessione dei finanziamenti e all’eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di
indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni.
8. Il proprietario che aliena il suo diritto sull’immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al
quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge 20
maggio 2016, n. 76, dopo la data del 21 agosto 2017, e prima del completamento degli interventi di riparazione,
ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti
interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate
degli interessi legali, da versare all’entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con
provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2.
9. La concessione del contributo è trascritta nei registri immobiliari, su richiesta del Commissario straordinario,
in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun’altra formalità.
10. Le disposizioni del comma 8 non si applicano:
a) in caso di vendita effettuata nei confronti del promissario acquirente, diverso dal coniuge, dai parenti o affini
fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell’articolo 1 della legge
20 maggio 2016, n. 76, in possesso di un titolo giuridico avente data certa anteriore agli eventi sismici del 21
agosto 2017 con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all’articolo 16;
b) laddove il trasferimento della proprietà si verifichi all’esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero
nell’ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.
11. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi
ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei
condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In deroga all’articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
12. Ferma restando l’esigenza di assicurare il controllo, l’economicità e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse
pubbliche, i contratti stipulati dai privati beneficiari di contributi per l’esecuzione di lavori e per l’acquisizione
di beni e servizi connessi agli interventi di cui al presente articolo, non sono ricompresi tra quelli previsti
dall’articolo 1, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
13. La selezione dell’impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi è compiuta mediante procedura
concorrenziale intesa all’affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le
imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all’articolo 28, comma 4, in numero non inferiore a tre. Gli
esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con atti adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, sono prodotti dall’interessato in ogni caso prima dell’emissione del provvedimento di
concessione del contributo.
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14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei
comuni di cui all’articolo 16, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni
riscontrati e gli eventi verificatisi il 21 agosto 2017, comprovato da apposita perizia asseverata.
ART. 21
(Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall’evento sismico sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando
ricorrono le condizioni per la concessione del beneficio, a:
a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o delocalizzare ed assoggettare a trasformazione urbana, gli
immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e
per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall’evento sismico.
Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l’intervento di miglioramento o di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici
con la tipologia dell’immobile, asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto delle disposizioni in termini di
resistenza alle azioni sismiche eventualmente emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili «di interesse strategico», di cui al decreto del Capo
del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29
ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento
deve conseguire l’adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
c) riparare o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall’evento sismico. Per tali immobili, l’intervento di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze
di tutela e conservazione dell’identità culturale del bene stesso.
ART. 22
(Interventi di immediata esecuzione)
1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei
Comuni interessati dagli eventi sismici di cui all’articolo 16, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili
secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre
2014, che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione di carattere non strutturale, i soggetti
interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista
abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici di cui all’articolo 16 e lo stato della struttura, e
la valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilità degli edifici e delle strutture.
2. I progetti di cui al comma 1 possono riguardare singole unità immobiliari. In tal caso, il professionista
incaricato della progettazione assevera la rispondenza dell’intervento all’obiettivo di cui allo stesso comma 1.
3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono adottate misure operative per l’attuazione
degli interventi di immediata esecuzione di cui al comma 1.
4. I soggetti interessati, con comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell’articolo 6-bis del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n 380, anche in deroga all’articolo 146 del
codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, informano i Comuni
di cui all’articolo 16 dell’avvio dei lavori edilizi di riparazione o ripristino, da eseguire comunque nel rispetto
delle disposizioni stabilite con i provvedimenti di cui all’articolo 17, comma 2, nonché dei contenuti generali
della pianificazione territoriale e urbanistica, ivi inclusa quella paesaggistica, con l’indicazione del progettista
abilitato responsabile della progettazione, del direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, purché le costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di
demolizione, allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni
di settore con particolare riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I soggetti interessati,
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entro il termine di sessanta giorni dall’inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione che non sia
stata già allegata alla comunicazione di avvio dei lavori di riparazione o ripristino e che sia comunque necessaria
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, del titolo abilitativo edilizio e dell’autorizzazione sismica. Il
mancato rispetto del termine e delle modalità di cui al presente comma determina l’inammissibilità della
domanda di contributo, nonché la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente
percepito dal soggetto interessato.
5. I lavori di cui al presente articolo sono obbligatoriamente affidati a imprese:
a) che risultino aver presentato domanda di iscrizione nell’Anagrafe di cui all’articolo 28, comma 4, e fermo
restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l’autocertificazione di cui
all’articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) che non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento
unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell’articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1°giugno 2015;
c) per lavori di importo superiore a 258.000 euro, che siano in possesso della qualificazione ai sensi dell’articolo
84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 24 fino alla definizione
delle relative procedure.
ART. 23
(Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi)
1. Fuori dai casi disciplinati dall’articolo 22, comma 4, l’istanza di concessione dei contributi è presentata dai
soggetti legittimati di cui all’articolo 20, comma 2, ai Comuni di cui all’articolo 16 unitamente alla richiesta del
titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell’intervento progettato. Alla domanda sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
a) relazione tecnica asseverata a firma di professionista abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 29,
attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all’articolo 16, a cui si
allega l’eventuale scheda AeDES, se disponibile, o l’ordinanza di sgombero;
b) progetto degli interventi proposti, con l’indicazione delle attività di demolizione, ricostruzione e riparazione
necessarie nonché degli interventi di miglioramento sismico previsti, riferiti all’immobile nel suo complesso,
corredati da computo metrico estimativo da cui risulti l’entità del contributo richiesto.
2. All’esito dell’istruttoria relativa agli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia
il titolo edilizio.
3. I Comuni di cui all’articolo 16, verificata la spettanza del contributo e il relativo importo, dopo aver acquisito
e verificato la documentazione relativa all’individuazione dell’impresa esecutrice dei lavori di cui all’articolo 20,
comma 13, trasmettono al Commissario straordinario di cui all’articolo 17 la proposta di concessione del
contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del
contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili.
5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile, avvalendosi del Provveditorato alle opere pubbliche
della Campania, Molise, Puglia e Basilicata a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato
il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura
pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga
che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non
corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone
l’annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la
restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.
6. Con atti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, sono definiti modalità e termini per la presentazione delle
domande di concessione dei contributi e per l’istruttoria delle relative pratiche, anche prevedendo la
dematerializzazione con l’utilizzo di piattaforme informatiche.