Dalla Corte Costituzionale novità importanti in materia edilizia. Il dato più significativo che emerge dalla recente pronuncia della Consulta è che nei comuni isolani, vincolati solo in base a decreti ministeriali, il reato paesaggistico da fattispecie delittuosa diventa nuovamente reato contravvenzionale, equiparato, per quanto riguarda la pena, al reato edilizio. In pratica, la Corte Costituzionale ha ritenuto irrazionale il diverso trattamento sanzionatorio riservato a chi esegue un’opera senza autorizzazione su beni paesaggistici assoggettati a vincolo ministeriale, come nel caso dei comuni dell’isola d’Ischia e di Procida, rispetto a quelli assoggettati a vincolo di legge. Per la Corte, infatti, non è giustificato il fatto che qualsiasi tipo di intervento eseguito senza autorizzazione in aree e su immobili vincolati con provvedimento ministeriale sia considerato sempre un delitto, punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni, anche quando lo stesso non abbia dato luogo ad “opere di notevole impatto volumetrico”, come, ad esempio, nel caso di una lieve modifica dei prospetti o della realizzazione di una veranda, di un balcone o di una tettoia, mentre nel caso di intervento eseguito su aree o immobili vincolati per legge – che, al contrario dovrebbero determinare maggiore disvalore ed allarme sociale – il reato è solo contravvenzionale, punito quindi con la pena dell’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 30.986,00 a 103.290,00 euro, a meno che le opere non abbiano comportato un aumento rilevante di volumetria. Ma questa sentenza non incide solo sulla determinazione della pena, modifica, infatti, anche i tempi di prescrizione del reato. La contravvenzione paesaggistica si prescrive nello stesso termine in cui si prescrive il reato edilizio, ovvero in anni quattro (cinque in caso di interruzione), mentre il più grave delitto paesaggistico si prescrive in anni sei (sette e sei in caso di interruzione). Secondo l’avvocato Bruno Molinaro, quindi, “dobbiamo attenderci effetti importanti sul versante della esecuzione della pena. Tutti coloro che hanno riportato una condanna per il delitto in questione, infatti, potranno rivolgersi al giudice della esecuzione per la rimodulazione della sanzione ed invocare, qualora ne ricorrano i presupposti, anche l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione”. L’avv. Gino Di Meglio, poi, sottolinea come questa sentenza estenda anche nel nostro territorio i benefici “della non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica e della estinzione del reato per ravvedimento operoso”. Benefici negati al reato paesaggistico.