CORONAVIRUS. REGIONE CAMPANIA, NUOVA ORDINANZA: FINO AL 14 APRILE PROROGATI I DIVIETI

Pubblicata in serata l’ordinanza n. 23 da parte della Regione Campania in merito alle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID2019. Stabilita la proroga, fino al 14 aprile, delle misure urgenti di prevenzione per il rischio di contagi di cui all’ordinanza n.15/2020.

Con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è
prorogato il divieto di uscire dalla abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si
trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22
marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed
individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni
di necessità o motivi di salute.
2. E’ consentita la presenza di un accompagnatore esclusivamente nei seguenti casi:
– nel caso di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponga la
necessità;
– nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si tratti di persone appartenenti allo stesso
nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi.
3. Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad
esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione,
per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio
o dimora. Non è consentita l’attività sportiva, ludica o ricreativa all’aperto in luoghi pubblici o aperti al
pubblico.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente
provvedimento e’ punito, ai sensi dell’art.650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con
l’ammenda fino a duecentosei euro, secondo quanto previsto dal decreto legge 3 febbraio 2020, n.6,
convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e ss.mm.ii.
5. La trasgressione degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta, altresì, per l’esposizione al
rischio di contagio cui si è sottoposto il trasgressore, l’obbligo di segnalazione al competente
Dipartimento di prevenzione dell’ASL ai fini della eventuale disposizione, tenuto conto della
circostanze in cui si è verificata l’uscita in violazione del presente provvedimento – contestate all’atto
dell’accertamento della violazione ovvero comunque comprovate – e del rischio di contagio nella
specifica fattispecie, della misura della permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, per 14 giorni
e con obbligo di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
6. Fatti salvi gli interventi disposti dalle competenti Autorità al fine del controllo dell’osservanza delle
misure disposte con il presente provvedimento, si raccomanda ai Comuni di intensificare il
monitoraggio e il controllo sul proprio territorio, assicurando l’intervento della Polizia Municipale nelle
zone ove si registri persistenza di presenza diffusa nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, anche ai
fini della segnalazione all’ASL per il seguito di competenza ai sensi di quanto disposto dal precedente
punto 5.

7. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
La presente ordinanza è altresì notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle AASSLL, ai
Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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