Ecco uno stralcio dell’ordinanza 41, del 1 maggio, della Regione Campania che interviene sugli ingressi nel territorio regionale.
1.1. A tutti i soggetti provenienti dalle altre regioni d’Italia o dall’estero, che faranno ingresso nel
territorio regionale, è fatto obbligo, salvo che l’arrivo sia motivato da comprovate esigenze
lavorative (spostamenti da e per il luogo di lavoro) o da comprovati e certificati motivi di salute:
– di comunicare l’arrivo al Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente, al
Comune di residenza, domicilio o dimora di destinazione, nonché al proprio medico di medicina
generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione
Campania;
– di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento
per 14 giorni dall’arrivo, con divieto di contatti sociali;
– di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
– di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
– in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il Dipartimento di prevenzione della
ASL territorialmente competente e il proprio medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta
ove appartenenti al Servizio Sanitario regionale della Regione Campania, per ogni conseguente determinazione.
1.2. E’ fatto obbligo, ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e di lunga percorrenza
su gomma, di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unita’ di Crisi
regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.45/2020, dei Comuni e delle
AASSLL, i nominativi dei viaggiatori con destinazione aeroporti e stazioni ferroviarie, anche
dell’Alta velocità, del territorio.
1.3. A tutti i viaggiatori in arrivo alle stazioni ferroviarie di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta e
presso le altre, che saranno individuate dall’Unità di Crisi regionale e dalla stessa comunicate ai
Comuni interessati e alle ASL competenti, con treni che effettuano collegamenti interregionali,
ovvero ai caselli autostradali, all’aeroporto o negli altri punti di accesso al territorio regionale è fatto
obbligo di:
– sottoporsi alla rilevazione della temperatura corporea, e in caso di temperatura pari o superiore a
37,5 °C, a test rapido Covid-19 secondo le modalità organizzate presso le singole stazioni, caselli o
altri luoghi, in conformità a quanto previsto con il presente provvedimento;
– autocertificare il luogo ove sarà osservato l’isolamento domiciliare, ove lo spostamento non sia
motivato da esigenze lavorative o motivi di salute e in ogni caso il luogo di destinazione, nonché
l’impegno a restare disponibile per ogni necessario controllo da parte del SSR.