CONCESSIONI. PROROGA AL 2027 E GARE CON INDENNIZZI ALL’OSSO: LA LEGGE MELONI CHE DELUDE I BALNEARI, L’ANALISI DI MONDOBALNEARE.COM

L’ultima versione del ddl, che pubblichiamo integralmente, è stata approvata ieri da Palazzo Chigi col beneplacito dell’Ue. Prevista la possibilità di demolire le strutture esistenti.

Alex Giuzio da Mondo Balneare.it

È stata approvata dal consiglio dei ministri di ieri la norma sulle gare delle concessioni balneari, che confluirà nel ddl infrazioni. Mondo Balneare è entrato in possesso del testo – cambiato in peggio rispetto alla versione pubblicata il 29 agosto – che dispone una proroga delle concessioni fino al 2027 e l’aumento dei canoni demaniali del +10%. Molto ridimensionati gli indennizzi ai gestori uscenti, che il ddl prevede di calcolare solo sulla base degli investimenti non ammortizzati degli ultimi cinque anni. Una modifica deludente per la categoria, se si pensa che la legge sulla concorrenza del governo Draghi apriva al calcolo sull’intero valore aziendale. Anche la precedente versione del ddl Meloni-Fitto conteneva il riferimento al valore aziendale, ma Palazzo Chigi sarebbe stato costretto a rimuoverlo per volere della Commissione Ue, che lo riteneva un vantaggio improprio ai concessionari uscenti. Stupisce la celerità con cui Roma e Bruxelles si sono affrettati, ieri, a rimarcare il successo di un provvedimento che è stato concordato fino all’ultimo, compreso il rinvio temporale che fino all’altro ieri l’Ue contestava: «La collaborazione tra Roma e Bruxelles – ha sottolineato una nota di Palazzo Chigi – ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari, permettendo di concludere un’annosa e complessa questione di particolare rilievo per la nostra nazione». Subito è arriva l’eco dalla Commissione Ue, che ha commentato positivamente la riforma e gli «scambi costruttivi», ma soprattutto ha sottolineato che si tratta di «una soluzione globale, aperta e non discriminatoria che copre tutte le concessioni da attuare entro i prossimi tre anni».

La proroga sulle concessioni Le quattro pagine di provvedimento intervengono con una serie di modifiche alla legge concorrenza del governo Draghi, che aveva stabilito la scadenza del 31 dicembre 2023 e introdotto per la prima volta le gare delle concessioni. Il ddl Meloni-Fitto propone invece di estendere la validità delle concessioni fino al 30 settembre 2027. Gli enti locali dovranno concludere le gare entro il 30 giugno 2027, con la possibilità straordinaria di avere tempo fino al 31 marzo 2028 in caso di «pendenza di un contenzioso o difficoltà oggettive legate all’espletamento della procedura stessa». Saranno i sindaci e i funzionari locali a decidere se applicare la proroga oppure avviare subito le gare, e qui sta uno degli elementi controversi del ddl Meloni-Fitto. Com’è noto, il Consiglio di Stato e la Corte di giustizia europea hanno imposto la scadenza delle concessioni al 31 dicembre 2023 e proibito qualsiasi forma di rinnovo automatico sulle concessioni, pertanto il rinvio al 2027 rischia di essere disapplicato dai tribunali, come già avvenuto con le precedenti proroghe al 2020 e al 2033. Per camuffare questa ennesima proroga automatica, il governo ha deciso di scaricare sugli enti locali la facoltà di applicarla oppure di avviare subito le procedure selettive; e resta da vedere quanti sindaci e funzionari si prenderanno il rischio e la responsabilità legale di approvare la norma. Già quest’anno l’Autorità garante della concorrenza ha diffidato e denunciato al Tar tutti gli enti locali che hanno usufruito della “proroga tecnica” al 31 dicembre 2024, prevista dalla legge Draghi, e potrà fare lo stesso con chi disporrà ulteriori estensioni, avviando altri contenziosi che sia i Comuni che i balneari vogliono evitare, poiché tutti sono stati finora fallimentari. Anche se concordata con l’Ue, la proroga al 2027 appare dunque non scontata e dovrà passare al vaglio del Quirinale, che si era già opposto alla precedente proroga di un anno voluta dal governo Meloni nel decreto milleproroghe di febbraio 2023.

Le regole sui bandi e gli indennizzi per i gestori uscenti Per quanto riguarda i bandi, questi dovranno essere pubblicati per almeno trenta giorni sull’albo pretorio online del Comune e, per i titoli di interesse regionale o nazionale, anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Per le concessioni superiori a dieci anni sarà obbligatoria anche la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I bandi dovranno indicare la durata della concessione, che potrà essere di minimo 5 e massimo 20 anni, e il valore degli investimenti non ammortizzati. A questo proposito, il ddl afferma che «in caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non rimborsata, nonché pari a quanto necessario per garantire al concessionario uscente un’equa remunerazione sugli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2025. Il valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a garantire un’equa remunerazione […] è determinato con perizia acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista nominato dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Le spese della perizia […] sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento del nuovo rapporto concessorio è subordinato all’avvenuto pagamento dell’indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui al quarto periodo è motivo di decadenza dalla concessione e non determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalità comunque denominata, del precedente rapporto concessorio». Per i concessionari, calcolare un indennizzo pari al valore degli investimenti degli ultimi cinque anni significa ricevere una buonuscita economica molto più bassa rispetto all’intero valore aziendale, come chiedevano le associazioni di categoria. Negli ultimi cinque anni, infatti, gli investimenti sono stati molto ridotti proprio a causa dell’imminente scadenza delle concessioni, che non ha incentivato i balneari a grandi spese. Inoltre, i titolari degli stabilimenti rivendicano di essere titolari di un’impresa privata, seppure situata su suolo pubblico, e pertanto di avere diritto a un indennizzo pari all’intero valore aziendale, in caso di cessione a un altro gestore. Se questa misura non è passata nella legge, è probabile che in fase di gara ci saranno molti ricorsi da parte dei concessionari uscenti per tentare di avere un migliore indennizzo economico. Ai fini della valutazione dei concorrenti, gli enti locali potranno favorire le offerte che proporranno un rialzo economico sugli indennizzi. Ciò significa che le gare potranno favorire chi avrà maggiore disponibilità economica, aprendo di fatto agli accaparramenti da parte di grandi realtà finanziarie, soprattutto nelle zone ad alta valenza turistica. Inoltre, i Comuni dovranno favorire i partecipanti che presenteranno progetti di miglioramento in termini di accessibilità alle persone disabili, di politiche sociali e ambientali, nonché di servizi che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio. Saranno privilegiati anche i concorrenti che si impegneranno ad assumere lavoratori con meno di 36 anni e che dimostreranno esperienza tecnica e professionale nel settore, nonché coloro che avranno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei cinque anni antecedenti al bando. Tuttavia il primo criterio, quello sul rialzo economico, rappresenta un evidente assist ai grandi capitali. La demolizione delle opere e l’aumento dei canoni Molto significativa è la misura che dà la facoltà, agli enti locali, di imporre la demolizione delle strutture pre-esistenti: «In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l’ente concedente può ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell’atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell’articolo 49 del Codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate erealizzate da detto concessionario». Infine, il ddl dispone di aumentare i canoni demaniali del 10%. In riferimento al demanio fluviale e lacuale, e non marittimo, il provvedimento aggiunge che «una quota dei canoni, stabilita dall’ente concedente, è destinata alla realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo capitale naturale e di miglioramento della fruibilità delle aree demaniali libere».

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