CASAMICCIOLA. IL CONSIGLIO DI STATO SENTENZIA: GLI ABUSI EDILIZI NEL CONVENTO DEI PASSIONISTI VANNO ELIMINATI

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Gli abusi realizzati nel convento dei Padri Passionisti a Casamicciola – oggi sede del municipio – dovranno essere eliminati. Lo ha stabilito la settima sezione del Consiglio di Stato nella sentenza pubblicata il 24 gennaio scorso.

Si tratta di interventi di adeguamento funzionale nei locali tecnici dell’edificio e di pertinenze rispetto al convitto, che sarebbero state autorizzate con licenza edilizia del 1954.

Nel corso di un accertamento tecnico eseguito il 30 gennaio 2015, sono stati evidenziati interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, tant’è che il comune di Casamicciola Terme con un provvedimento notificato il 4 maggio 2015, ordinava la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Padre Mario Caccavale, nella qualità di legale rappresentante dell’Ente Morale Provincia dell’Addolorata dei Padri Passionisti impugnava il provvedimento chiedendone l’annullamento

Con sentenza del 27 ottobre 2020 n. 4874, il TAR ha respinto il ricorso.

Il successore di Padre Caccavale, il reverendo Antonio Siciliano il 24 maggio 2021  ha presentato appello al consiglio di stato, chiedendo la riforma della sentenza del tar impugnata.

La causa è stata discussa nell’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024, a seguito della quale è stata trattenuta per la decisione.

La settima sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, lo ha respinto.

La sentenza è stata pubblicata il 24 gennaio 2025.

I giudici del consiglio di stato ha ritenuti infatti i manufatti realizzati ab origine abusivi, ovvero realizzati in assenza di qualsivoglia titolo edilizio. “Il principio- scrivono i giudici nella motivazione – si fonda sul presupposto che colui che dia corso ad interventi edilizi senza preoccuparsi di acquisire, preventivamente, il

necessario titolo edilizio, non matura un affidamento legittimo – cioè qualificato dall’ordinamento giuridico – circa la possibilità di poter conservare, anche nel lungo periodo, le opere abusivamente realizzate; di conseguenza non v’è ragione per obbligare l’Amministrazione ad effettuare una valutazione comparata tra l’interesse privato e quello pubblico, al ripristino della legalità violata, e a darne conto con specifica motivazione”.