BOLKESTEIN. MONDO BALNEARE: BOLLETTINI DI GUERRA DALL’AGCOM

Nel complesso e caotico quadro delle concessioni demaniali marittime, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) tende a rafforzare le decisioni dei giudici amministrativi che, secondo un orientamento ormai consolidato, censurano qualsiasi proroga delle concessioni non accompagnata da una procedura di evidenza pubblica. L’Agcm infatti, attraverso la pubblicazione dei suoi bollettini settimanali – oramai veri e propri bollettini di guerra – ha avviato una vera e propria attività di controllo e segnalazione delle proroghe disposte dai Comuni. In buona sostanza, l’Autorità garante della concorrenza ha avviato dei procedimenti nei confronti dei Comuni costieri che, alla fine del 2023, hanno prorogato le concessioni demaniali al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 3 della legge 118/2022. Le motivazioni addotte dai Comuni sono varie, tra cui l’assenza di criteri stabiliti dal governo da inserire nei bandi di gara e la necessità di una ricognizione delle concessioni esistenti prima di avviare nuove procedure di affidamento; e in ragione di tali criticità, la maggior parte dei Comuni ha ritenuto applicabile l’articolo 3, comma 3, della legge 118/2022, che consente di prorogare le concessioni in presenza di “ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva”. Tuttavia, come noto, la cosiddetta “proroga tecnica” si giustifica solo quando, per ragioni oggettive, non sia stato possibile concludere la procedura selettiva, e in ogni caso all’amministrazione è consentito ricorrere a tale strumento esclusivamente se si è attivato per l’indizione della gara. Circostanza che, con ogni evidenza, non si è verificata in nessuno dei casi esaminati dall’Agcm.

Spiega infatti l’Agcm che l’articolo 3, comma 3 della legge 118/2022 è una norma derogatoria del generale obbligo di avviare delle procedure selettive che deve essere necessariamente interpretata restrittivamente: «Affinché la norma possa trovare applicazione, dunque, è necessario che la procedura selettiva sia stata avviata e che sussistano ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura e che siano legate all’espletamento della procedura stessa. Solo in presenza di tali circostanze è legittimo ritenere che il termine di scadenza delle concessioni possa essere differito per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura» (dal bollettino Agcm n. 29 del 22 luglio 2024). Proroghe generalizzate e mancato avvio delle procedure di gara costituiscono, dunque, delle violazioni dei principi di concorrenza e di apertura del mercato davanti al quale l’Agcm non resta inerte. Ma qual è il procedimento che attiva l’Agcm nei confronti dei Comuni? Come anticipato, l’Autorità garante della concorrenza segnala le deliberazioni comunali che prorogano senza validi motivi, e soprattutto senza avere indetto delle procedure di gara, le concessioni demaniali al 31 dicembre 2024, ai sensi dell’articolo 3 della legge 118/2022. Ricevuta la segnalazione da parte dell’Agcm, i Comuni possono accogliere le criticità sollevate dall’autorità e comunicare le iniziative intraprese per rimuovere le violazioni. Il silenzio ha invece quale unico effetto quello di legittimare l’Agcm ad impugnare gli atti innanzi al Tar. Inoltre, l’Agcm può impugnare gli atti innanzi al Tar se ritiene che le informazioni fornite non siano sufficienti a far venire meno le violazioni riscontrate nel parere motivato, specie quando si tratta di mere dichiarazioni di volontà. In alcuni casi, i Comuni si sono adeguati a seguito della proposizione da parte dell’Agcm del ricorso innanzi al Tar. Il Comune di Fiumicino, per esempio, ha tentato nel 2023 di avviare le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali, tuttavia si è trovato a deliberare la proroga al 31 dicembre 2024 delle stesse, constatando l’impossibilità di bandire le gare entro il 31 dicembre 2023. L’Agcm ha espresso il suo parere ritenendo che la delibera avesse introdotto una «proroga immotivata volta a impedire o ritardare l’apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime». Nonostante le controdeduzioni del Comune, l’Autorità garante ha impugnato la delibera al Tar; senonché, dopo la presentazione del ricorso, il Comune ha avviato le procedure comparative, approvando lo schema di disciplinare e di concessione. Nelle premesse si legge espressamente che l’adozione di tali atti origina proprio dal ricorso presentato dall’Agcm, all’interno del quale sono stati indicati principi e criteri direttivi che hanno condotto il Comune a riesaminare le proprie determinazioni. Tale attività porterà alla cessazione del contenzioso sorto tra il Comune e l’Agcm? Certamente l’attività svolta dal Comune non resterà ininfluente e ben potrebbe portare a una chiusura anticipata del giudizio. L’effetto delle segnalazioni sembra in ogni caso aver sortito il suo effetto, ossia quello di mettere pressione alle amministrazioni, che preferiscono adeguarsi piuttosto che affrontare i contenziosi. Nell’attuale contesto normativo, è innegabile che sono proprio le amministrazioni, che si trovano in prima linea ad affrontare la delicata questione delle concessioni demaniali marittime, che vengono chiamate a dare una risposta ai giudici e alle autorità, suggerendo soluzioni che potrebbero essere accolte dal legislatore. Ma come strutturare un bando che assicuri il confronto competitivo e sia in linea con la normativa ancora incompleta? Torna ancora una volta a soccorrere la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i principi e i criteri di delega dell’articolo 4, comma 2 della legge 118/2022, pur non attuati in specifici decreti, «compongono il quadro dei referenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente e disciplinano direttamente la materia» e devono essere considerati dai Comuni nella predisposizione dei bandi per l’affidamento delle concessioni (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenze numero 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024). Tali principi, peraltro, vengono ampliamente ripresi dall’Agcm, che ne suggerisce l’utilizzo alle amministrazioni alle prese con la redazione dei bandi di gara. La strada sembra dunque definitivamente tracciata. La stagione balneare 2024 oramai sta per volgere al termine e la necessità di adeguarsi alla normativa vigente è ormai improrogabile. I Comuni devono avviare procedure trasparenti e competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali, evitando proroghe immotivate e garantendo così una gestione più equa e responsabile del patrimonio pubblico

In alcuni casi, i Comuni si sono adeguati a seguito della proposizione da parte dell’Agcm del ricorso innanzi al Tar. Il Comune di Fiumicino, per esempio, ha tentato nel 2023 di avviare le procedure selettive per l’affidamento delle concessioni demaniali, tuttavia si è trovato a deliberare la proroga al 31 dicembre 2024 delle stesse, constatando l’impossibilità di bandire le gare entro il 31 dicembre 2023. L’Agcm ha espresso il suo parere ritenendo che la delibera avesse introdotto una «proroga immotivata volta a impedire o ritardare l’apertura alla concorrenza del mercato delle concessioni demaniali marittime». Nonostante le controdeduzioni del Comune, l’Autorità garante ha impugnato la delibera al Tar; senonché, dopo la presentazione del ricorso, il Comune ha avviato le procedure comparative, approvando lo schema di disciplinare e di concessione. Nelle premesse si legge espressamente che l’adozione di tali atti origina proprio dal ricorso presentato dall’Agcm, all’interno del quale sono stati indicati principi e criteri direttivi che hanno condotto il Comune a riesaminare le proprie determinazioni. Tale attività porterà alla cessazione del contenzioso sorto tra il Comune e l’Agcm? Certamente l’attività svolta dal Comune non resterà ininfluente e ben potrebbe portare a una chiusura anticipata del giudizio. L’effetto delle segnalazioni sembra in ogni caso aver sortito il suo effetto, ossia quello di mettere pressione alle amministrazioni, che preferiscono adeguarsi piuttosto che affrontare i contenziosi. Nell’attuale contesto normativo, è innegabile che sono proprio le amministrazioni, che si trovano in prima linea ad affrontare la delicata questione delle concessioni demaniali marittime, che vengono chiamate a dare una risposta ai giudici e alle autorità, suggerendo soluzioni che potrebbero essere accolte dal legislatore. Ma come strutturare un bando che assicuri il confronto competitivo e sia in linea con la normativa ancora incompleta? Torna ancora una volta a soccorrere la giurisprudenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i principi e i criteri di delega dell’articolo 4, comma 2 della legge 118/2022, pur non attuati in specifici decreti, «compongono il quadro dei referenti assiologici che permeano l’ordinamento vigente e disciplinano direttamente la materia» e devono essere considerati dai Comuni nella predisposizione dei bandi per l’affidamento delle concessioni (Consiglio di Stato, sezione VII, sentenze numero 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024). Tali principi, peraltro, vengono ampliamente ripresi dall’Agcm, che ne suggerisce l’utilizzo alle amministrazioni alle prese con la redazione dei bandi di gara. La strada sembra dunque definitivamente tracciata. La stagione balneare 2024 oramai sta per volgere al termine e la necessità di adeguarsi alla normativa vigente è ormai improrogabile. I Comuni devono avviare procedure trasparenti e competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali, evitando proroghe immotivate e garantendo così una gestione più equa e responsabile del patrimonio pubblico.

Da Mondo balneare

Le ultime notizie

Newsletter

Continua a leggere

NAPOLI. DAL 24 AL 27 SETTEMBRE I BIG DEL PPE IN CITTA’ PER DISCUTERE DEL FUTURO DELL’UE

Dal 24 al 27 settembre, Napoli sarà il palcoscenico degli Study Days del Partito Popolare Europeo. Sarà un momento di confronto per discutere del...

NAPOLI. SANITA’ PRIVATA SCENDE IN PIAZZA, LUNEDI’ STOP ALLE ATTIVITA’ E SIT IN A SANTA LUCIA

Lunedì mattina il comparto sanità scende in piazza per chiedere anche in Campania il contratto unico a circa 8 mila professionisti della sanità privata....