Da molto tempo si stanno verificando con una certa frequenza comportamenti poco corretti da parte di alcuni armatori nei confronti del personale marittimo iscritti a turno particolare.
Infatti, accade che i marittimi iscritti al turno particolare all’atto dello
sbarco per avvicendamento per usufruire del riposo a casa viene cancellato dal turno
particolare e rimesso a turno all’atto dell’imbarco. Questo comportamento di molti
armatori segna numerose scoperture contributive nei vari periodi di riposo dall’inizio
del rapporto di lavoro e quindi sono danni patiti dai marittimi collocati a riposo, danni
che è facile dimostrare con un semplice estratto contributivo da richiedersi all’INPS.
Detti comportamenti si ripercuotono anche sul TFR (trattamento fine rapporto). Si
traducono, anche, in omissione contributiva da parte dell’armatore. Al marittimo
sbarcato, l’INPS non gli riconosce l’indennità di disoccupazione
perché risultano a turno particolare con la compagnia di navigazione. Fatto ancora più
stupefacente è che nessuno si sia mai accorto di questo modus operandi. Tutto questo
accade anche con armatori che hanno il doppio registro internazionale ed usufruiscono
di agevolazioni fiscali da parte dello Stato di bandiera ed alcuni di essi usano questi
escamotage per evitare di versare i contributi pensionistici e risparmiare una parte del
TFR (trattamento fine rapporto) con il personale collocato a riposo a casa. Purtroppo, i
marittimi accettano passivamente la situazione per non perdere il posto di lavoro, ma il
silenzio dei sindacati è anomalo. Fino ad oggi non sono intervenuti per protestare
contro questi abusi.
NOTE:
Art. 1 del Codice della Navigazione: “In materia di navigazione marittima, interna ed
aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, (le norme corporative,
abrogato ndr) e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della
navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.”
I rapporti di lavoro nel settore marittimo sono disciplinati dal Codice della
Navigazione (artt. 323 e ss.) e non dalle norme del Diritto del Lavoro comune. Nel
lavoro nautico fra impresa e lavoratore marittimo non si stipula un
contratto di lavoro, ma un contratto (o convenzione) di arruolamento. Il contratto di
arruolamento deve, a pena di nullità, essere stipulato per atto pubblico ricevuto, nella
Repubblica, dall’autorità marittima e, all’estero, dall’autorità consolare (art. 328 Codice
della Navigazione).
PECULIARITA’ DEL LAVORO MARITTIMO E TIPI DI CONTRATTO:
Contratto di arruolamento a viaggio o per più viaggi; Contratto di arruolamento a
tempo determinato; – Contratto di arruolamento a tempo indeterminato. Durante il
periodo di arruolamento, il lavoratore marittimo riposa
(ovvero recupera le proprie energie psico-fisiche) a bordo della nave, ovvero riposa nel
luogo dove lavora. Al momento dello sbarco, il contratto di arruolamento si estingue.
Vengono quindi liquidati il Trattamento di Fine Rapporto e tutti gli altri elementi (ferie,
giornate di riposo compensativo) maturati a bordo. A differenza del Diritto del Lavoro
comune, non prevede una relazione di regola/eccezione fra rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e rapporto di lavoro a tempo determinato.
I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro contengono maggiori garanzie rispetto
previsto dal Codice della Navigazione.Elementi essenziali del Regolamento sulla
continuità di rapporto di lavoro (CRL) Il rapporto di lavoro fra armatore e lavoratore
NON si estingue al momento dello sbarco; il lavoratore dopo lo sbarco fruisce a terra
delle ferie e delle giornate di riposo compensativo maturate a bordo, percependo una
retribuzione; nel momento in cui ha terminato di fruire a terra delle giornate di riposo
maturate a bordo, ha diritto alla cosiddetta “disponibilità retribuita”. Elementi
essenziali del Regolamento dei Turni Particolari (TP) Il lavoratore marittimo dopo lo
sbarco viene inserito nell’elenco del Turno Particolare della sua azienda armatoriale
che dà, allo stesso lavoratore marittimo, una legittima aspettativa di essere imbarcato
nuovamente dallo stesso armatore.
(Capitano s.l.c. Cesare FERRANDINO)