(Adnkronos) – Perché nasce l’articolo 1′ “Al momento del passaggio del ddl dalla Commissione Giustizia all’Aula della Camera, la Commissione Affari costituzionali aveva posto quale condizione, fra le altre, la necessità di ‘chiarire maggiormente i confini tra le condotte discriminatorie fondate sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, al fine di evitare incertezze in sede applicativa’. Parere analogo era venuto dal Comitato per la Legislazione”, racconta Mantovano.
“L’evidente ragione – commenta – è che il sistema penalistico si basa sul principio di legalità previsto nell’articolo 25 della Costituzione, il cui senso è che l’oggetto della norma penale deve essere stabilito da una legge precisa e determinata. Questo spiega perché l’Aula della Camera abbia introdotto nel ddl Zan, all’art. 1, le definizioni delle nuove categorie di sesso ecc., introdotto dall’Aula della Camera: la lettura di esse fa però constatare quanto sia elevata la distanza fra le intenzioni dei proponenti di ricondurre il testo a precisione e la realtà; i concetti utilizzati per delimitare la fattispecie incriminatrice continuano a essere vaghi e indeterminati”.
Secondo l’articolo 1 del ddl Zan: “per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. (di Roberta Lanzara)