(Adnkronos) – In secondo luogo, “la codificazione giuridica può essere realizzata in tanti modi. Nel ddl Zan si ricorre a concetti giuridici indeterminati, cioè extragiuridici, che per definire il proprio significato rinviano ad altre discipline o ad una cultura sociale – osserva – Questo ha delle precise conseguenze in termini di politica del diritto. Vuol dire in particolare che la concreta definizione dei concetti sarà lasciata alla giurisprudenza e alle sue oscillazioni. Si pensi per esempio alla nozione di ‘genere’ che è definita come le manifestazioni contrastanti o non contrastanti con le ‘aspettative sociali’ connesse al sesso. Chi accerterà le aspettative sociali che cambiano in continuazione’ In terzo luogo – rileva – si interviene su una materia cosi complessa iniziando dalla materia penale dove certezza e tipicità sono requisiti essenziali”.
“A tutti è noto che esiste un dibattito che attraversa varie discipline scientifiche sulle questioni legate all’identità della persona con riferimento al sesso. La decisione di trasferirlo sul piano normativo rientra tra le scelte di opportunità del legislatore, sebbene si sa che è un confronto, per alcuni aspetti, piuttosto recente con elementi complessità molto spiccati. Tanto che ad esempio nel 2015 l’Associazione americana di psicologia (Apa) ha sentito il bisogno di elaborare linee guida per la pratica psicologica con persone transgender e gender non conforming, i non binari. Da questo studio emerge la delicatezza di questi problemi e la relativa impreparazione persino degli stessi operatori del settore e lo strettissimo legame che esiste fra concetti come identità di genere e identità personale e culturale complessiva. Tanto che questo documento parla di ‘profonde intersezioni’ fra identità di genere e identità in generale”.
Cosa intravede nel dibattito in corso’ “Un quadro complesso e difficile da dirimere anche alla luce confronto tra le varie discipline scientifiche sulle questioni legate all’identità della persona con riferimento al sesso. La decisione di trasferirlo sul piano normativo rientra tra le scelte di opportunità del legislatore, nonostante la complessità del tema. Ma intravedo una reticenza del legislatore a misurarsi con i problemi di codificazione giuridica reali, poiché si limita a disposizioni il cui significato è in larga misura da riempire. Tuttavia – conclude il costituzionalista – il tema è troppo importante perché si riduca ad una lotta tra fazioni o ad una preoccupazione elettoralistica. Fermo restando, poi, che stiamo parlando di tutele addizionali, perché quella di fondo per la dignità umana già c’è nel nostro ordinamento”. (di Roberta Lanzara)