I proprietari del locale Mojito, disco bar sulla riva destra ad Ischia, accusano i dirigenti del comune di Ischia, ed i vigili urbani intervenuti di falso. Nell’azione giudiziaria sono assistiti dall’avv. Bruno Molinaro. La prossima udienza è prevista per martedì 6 settembre.
Per ordine pubblico e per le reiterate violazioni alle ordinanze sindacali sull’orario di interruzione della musica nei locali notturni, era stata disposta la chiusura del Mojito dal 16 agosto per 10 giorni. Il provvedimento di chiusura è a firma del responsabile dell’ufficio SUAP del comune di Ischia dott.ssa Paola Mazzella e la notifica del provvedimento di chiusura è stata eseguita dalla polizia municipale.
Il titolare dell’esercizio pubblico Il Mojto, ha presentato ricorso contro il comune di Ischia con richiesta di annullamento « dell’ordinanza prot. n. 32218/2022 del 12.08.2022, notificata il 13.08.2018, con la quale il Funzionario Responsabile del SUAP del Comune di Ischia, dott.ssa Paola Mazzella, ha intimato “la sospensione dell’attività di bar all’insegna il Mojto con sede in Ischia alla via Porto n. 86 il cui titolare è il sig. Ciro Di Meglio, nato a Lacco Ameno il 30.04.1987 e residente in Barano alla via Vincenzo Iacono n. 4, giusta Segnalazione di Inizio Attività prot. n. 27976 del 28.07.2020 con decorrenza dal 16.08.22 al 26.08.22” », in una alla richiesta di « risarcimento dei danni ».
- – Il ricorrente, nel contestare la legittimità del provvedimento impugnato, ha, tra l’altro, rilevato ed eccepito la insussistenza dell’asserito presupposto della reiterazione della violazione amministrativa accertata, essendo documentalmente dimostrato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel verbale dei VV.UU. del 5 agosto 2022, all’esterno del locale “Il Mojto” non era in corso di svolgimento alcuna “attività di intrattenimento musicale e danzante”, come confermato anche dal fatto che il locale in questione non dispone di impianti di produzione sonora e/o di diffusori acustici negli spazi esterni.
- – Ad ulteriore dimostrazione di quanto affermato, il ricorrente ha anche depositato agli atti del giudizio il file video estratto dall’impianto di videosorveglianza in uso all’esercizio commerciale, riproducente le immagini relative al momento dell’accesso al locale da parte dei verbalizzanti.
Da tale video si evince, con chiarezza, che le porte dell’esercizio, all’atto del predetto accesso, erano già chiuse e che, comunque, non vi era traccia di attività danzante svolta nello spazio esterno antistante il locale né della presenza di consolle per DJ o di qualunque altra apparecchiatura ivi allocata per la diffusione sonora.
- – È, quindi, evidente la “falsità” del verbale di accertamento n. 252 del 5 agosto 2022 elevato dalla Polizia Municipale di Ischia, costituente il sostanziale presupposto del provvedimento impugnato.
Tutto ciò premesso e precisato, si chiede di concedersi termine ex art. 77, comma 1, c.p.a., onde consentire al ricorrente di proporre querela di falso innanzi al Giudice ordinario avverso il richiamato verbale.
Va, a tal proposito, evidenziato che la richiesta del termine è stata già avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio.