PORTO D’ISCHIA. DAL 21 GIUGNO LAVORI DI ALLESTIMENTO ORMEGGIO

Il Tenente di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia ha emesso una ordinanza con la quale stabilisce che a decorrere dal giorno 21.06.2021 al giorno 06.07.2021 la Ditta “ABYSSLAB s.r.l.”, in premessa meglio generalizzata, effettuerà per conto della Società “ASD Yacht Club Isola
d’Ischia”, lavori di allestimento ormeggio nello specchio acqueo in concessione allo ASD
Yacth Club – Porto di Ischia, nel tratto di banchina compreso tra la bitta n° 53 e la bitta n°55
del Porto di Ischia, ad una profondità di 3 mt., come meglio evidenziato nell’allegato stralcio
planimetrico che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
I lavori in parola saranno effettuati mediante l’impiego degli O.T.S. PATALANO Fabio
iscritto al n° 09 del Registro sommozzatori in servizio locale dell’Ufficio Circondariale
Marittimo di Ischia e LAURO Gaetano iscritto al n° 16 del Registro sommozzatori in servizio
locale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, con l’ausilio della Motobarca denominata
“San Luigi” iscritta al n°1NA2165 dei Registri Navi Minori e Galleggianti dell’Ufficio
Circondariale Marittimo di Ischia.
ORDINA
Art. 1
Lo specchio acqueo in concessione alla Società “ASD Yacht Club Isola d’Ischia”, nel periodo sopra indicato, è interdetto:
– alla balneazione;
– alla navigazione;
– all’ormeggio;
– alla sosta di tutte le unità in genere;
– e a qualunque altra attività subacquea e/o di superficie non inerente i lavori in
argomento, da chiunque e comunque effettuata.
Le unità in transito dovranno comunque tenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 50 (cinquanta) metri dall’unità navale e dagli operatori subacquei utilizzati nell’esecuzione dell’intervento in argomento, che mostrerà – ove previsto – i segnalamenti prescritti dalla COLREG, adottando, se del caso, tutte le manovre e le precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.
Il predetto divieto non si applica al personale ed alle unità della società individuata al “Rende Noto”, nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell’Ordine che, per motivi di servizio, adottando le opportune cautele, hanno necessità di accedere alle aree in questione.
Art. 2
La Ditta “ABYSSLAB s.r.l.”, quale società esecutrice dei lavori dovrà:
– posizionare idoneo segnalamento marittimo conforme alla normativa internazionale
diurno e notturno delimitante le zone interessate dai lavori;
– vigilare costantemente sulla presenza e permanenza della delimitazione dello
specchio acqueo oggetto dei lavori, intraprendendo le operazioni a mare solo in
presenza dei citati presidi di sicurezza che dovranno essere mantenuti in stato di
efficienza;
– svolgere i predetti lavori solo in ore diurne ed in condizioni meteo marine favorevoli,
vigilando affinché il personale impegnato non operi per nessun motivo al di fuori degli
specchi acquei individuati dalla congiungente i punti di cui al “Rende Noto”;
– verificare prima dell’inizio di ogni giornata lavorativa che lo specchio acqueo
interessato dai lavori, sia libero da qualsivoglia presenza non autorizzata di cose e/o
persone;
– immediatamente interrompere lo svolgimento delle operazioni in argomento
allorquando si dovessero riscontrare eventuali presenze non autorizzate, informando
tempestivamente le Autorità preposte;
– fermo restando gli obblighi di cui alla legge 979/1982, segnalare immediatamente ogni
eventuale inquinamento dell’ambiente marino riscontrato e/o connesso all’esecuzione
dai lavori di cui trattasi, adoperandosi per l’immediata eliminazione dello stesso;
– segnalare immediatamente alle autorità competenti l’eventuale rinvenimento di reperti
archeologici;
– segnalare a tutte le unità in transito la presenza dell’unità impegnata nei lavori;
– assicurare che gli operatori subacquei siano costantemente seguiti dalle barche in
appoggio al fine di indicarne la posizione in acqua ed, all’occorrenza, segnalare a tutte
le unità in transito la presenza degli stessi;
– verificare che gli operatori subacquei segnalino visivamente la propria posizione
utilizzando i segnalamenti previsti dalla vigente normativa;
– comunicare giornalmente via apparato radio VHF canali 16/13 o al numero di telefono
0815072801 all’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, l’orario effettivo di inizio e di
termine delle attività.
l Comandanti/Conduttori dell’unità impegnata nell’esecuzione dell’intervento dovranno:
a) essere munito di idoneo titolo;
b) mostrare i segnali prescritti dalle norme per prevenire gli abbordi in mare;
c) fare ascolto continuativo sui canali 16 e 13 VHF;
d) segnalare immediatamente ogni eventuale inquinamento dell’ambiente marino
riscontrato e/o connesso all’esecuzione dell’attività di cui trattasi;
e) segnalare a chiunque si avvicini alla zona d’intervento la presenza degli O.T.S. in
immersione nei modi e con gli strumenti opportuni;
f) procedere con la massima cautela nelle fasi di avvicinamento ed allontanamento dalle
zone di operazioni, assicurandosi preventivamente che non ci siano persone o cose
nelle vicinanze, adottando e ponendo in essere tutti i segnalamenti acustici di
sicurezza necessari e/o opportuni per richiamare l’attenzione e prevenire l’insorgenza
di situazioni di pericolo, se del caso utilizzando anche un megafono.
Art.3
Durante l’effettuazione dei lavori, le unità in transito in prossimità dello specchio
acqueo direttamente interessato dalle suddette operazioni, fermo restando l’interdizione ed i
divieti di cui all’art. 1 della presente, dovranno prestare la massima attenzione e comunque
tenersi alla massima distanza di sicurezza possibile dal mezzo navale nonché dagli OTS
impegnati nelle operazioni in argomento, adottando, se del caso, tutte le manovre e le
precauzioni in mare dettate dall’arte marinaresca, onde scongiurare potenziali situazioni di
pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in
argomento.
Art.4
La presente ordinanza emessa per i soli fini della disciplina e la salvaguardia della
sicurezza della navigazione non esclude il Committente dal munirsi di ogni provvedimento
autorizzativo previsto dalla normativa vigente che dovesse risultare necessario anche con
riferimento alla disciplina e gestione del demanio marittimo.
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso reato e
salvo le maggiori responsabilità derivanti dall’illecito comportamento, saranno perseguiti:
per le violazioni sulla sicurezza della navigazione:
a) se alla condotta di un’unità da diporto, incorrono nell’illecito amministrativo di cui
all’art. 53 – 3° comma – del D.Lvo 18 luglio 2005, n.171;
b) negli altri casi sono perseguibili, autonomamente o in eventuale concorso con altre
fattispecie, per il reato contravvenzionale di cui all’art. 1231 del Codice della
Navigazione.
per inosservanza di norme di polizia:
a) nell’illecito amministrativo di cui all’articolo 1174 e 1164 del Codice della Navigazione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza,
la cui pubblicità verrà assicurata mediante:
 affissione all’albo di questo Ufficio;
 trasmissione ai Comuni di Ischia e a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
 inserimento alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/ischia/;
 invio alle associazioni/organizzazioni/società interessate, con l’obbligo di esporla in
luogo ben visibile al pubblico e all’utenza, nonché di darne conoscenza ai propri
associati.

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