DEMOLIZIONI. SOSPESO ABBATTIMENTO A NAPOLI SU RICORSO DELL’AVVOCATO BRUNO MOLINARO.

Quando l’ultimo filo di speranza era venuto meno e la disperazione aveva ormai preso il sopravvento, la Procura della Repubblica di Napoli, su ricorso dell’avvocato Bruno Molinaro, ha sospeso l’esecuzione di una demolizione di una casa di necessità realizzata oltre quindici anni or sono da una coppia di anziani pensionati e gravemente malati in Napoli dopo che, peraltro, la stessa Procura aveva revocato l’autorizzazione all’autodemolizione ed ordinato lo sgombero dell’immobile da persone e cose per il 20 maggio 2021, ovvero per giovedì prossimo.
L’avvocato Molinaro, dopo aver tempestivamente depositato l’incidente di esecuzione, ha così motivato la istanza di sospensione.
<< È certo che nel volgere di pochi giorni sarà fissata la data della camera di consiglio, per la discussione dell’incidente di esecuzione ed è altrettanto certo che, se la demolizione avverrà prima di detta data, gli istanti verranno privati di ogni tutela giurisdizionale.
Gli istanti hanno, quindi, concreto interesse ad evitare che la sanzione venga eseguita nelle more della fissazione della udienza camerale”non solo perché deve essere salvaguardato il proprio diritto alla tutela giurisdizionale, ma anche perché, essendo sprovvisti di altro alloggio e non avendo il comune prospettato alcuna soluzione alternativa a garanzia del diritto di abitazione, l’esecuzione della ingiunzione di demolizione finisce per risolversi in una misura abnorme e non proporzionata allo scopo, esponendo gli istanti medesimi ad un pericolo concreto di danno grave ed irreparabile, particolarmente accentuato in un momento storico, come quello attuale, in cui la nuova ondata dell’emergenza sanitaria da Covid-19 continua a far registrare, giorno dopo giorno, un elevato numero di contagi e di vittime.
La casa che codesta Procura intende demolire costituisce l’unica abitazione degli istanti, i quali hanno fondato motivo di rivendicare il proprio diritto alla inviolabilità del domicilio per sé e per il proprio nucleo familiare, e tanto soprattutto perché l’ordinamento interno non assicura alcun preventivo esame giudiziale della complessiva proporzionalità della sanzione da applicare, oltremodo invasiva e perciò gravemente lesiva, tenuto conto, altresì, delle loro precarie condizioni socio-economiche e di salute, essendo i destinatari dell’abbattimento rispettivamente affetti da una rara forma tumorale definita “Sarcoma di Kaposi” e da “disturbi cognitivi, disfasia, deficit della deambulazione e incontinenza doppia da ictus celebrale ischemico, cardiopatia ischemico-ipertensiva, morbo di Parkinson”.
Va ancora una volta segnalato che sul tema della proporzionalità, in fattispecie del tutto analoga, si è recentemente pronunciata la Corte Suprema di Cassazione, la quale, con sentenza dell’8 gennaio 2021, n. 423, ha stabilito quanto segue.
<< Il principio di proporzionalità, secondo l’orientamento consolidato della Corte EDU, presenta un indubbio profilo procedurale, quale diritto a ricevere un attento esame delle proprie ragioni da parte di un tribunale indipendente, e un profilo sostanziale (…). In particolare, ai fini del giudizio circa il rispetto del principio di proporzionalità, sono sicuramente rilevanti le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito dell’interessato; queste condizioni, però, non risultano mai essere considerate, di per sé sole, risolutive, o perché valutate congiuntamente ai tempi intercorrenti tra la definitività delle decisioni giudiziarie di cognizione e l’attivazione del procedimento di esecuzione (Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria), o perché esplicitamente ritenute recessive in caso di consapevolezza dell’illegalità della edificazione al momento del compimento di tale attività e di concessione di adeguati periodi di tempo per consentire la regolarizzazione, se possibile, della situazione, e per trovare una soluzione alle esigenze abitative (Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania). In conclusione, la totale assenza di valutazione della documentazione prodotta in ordine alle condizioni socio-economiche e di salute del ricorrente, oggettivamente rilevabile dall’esame dell’ordinanza impugnata, impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata, stante la necessità di apprezzare la rilevanza di tali circostanze ai fini dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, alla luce dei principi della CEDU come interpretati dalla giurisprudenza consolidata delle Corte EDU. Il giudice del rinvio esaminerà, in primo luogo, se, nella specie, viene in rilievo il principio di proporzionalità, perché si fa questione del diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di una persona, di cui all’art. 8 della CEDU, in quanto l’immobile al quale si riferisce l’ordine di demolizione è destinato ad abituale abitazione del ricorrente. In caso di risposta affermativa a tale quesito, il giudice del rinvio valuterà: se il ricorrente, nel momento in cui ha realizzato abusivamente l’attività edificatoria, avesse consapevolezza di agire illegalmente, ovvero, in caso contrario, quale fosse il grado della sua colpa; quali siano stati i tempi a disposizione del medesimo, dopo la definitività della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell’immobile, e comunque per trovare una soluzione alle proprie esigenze abitative; quali siano le effettive condizioni di salute e socio-economiche del ricorrente e se le stesse, in concreto, esplichino rilevanza sul giudizio concernente il rispetto del principio di proporzionalità >>.
Sussistono, in definitiva, gravi motivi per la sospensione della esecuzione sia perché il proposto incidente di esecuzione appare assistito da adeguato “fumus boni iuris”, sia al fine di non veder vanificata la tutela giurisdizionale ex artt. 2, 3 e 24 Cost., sia perché ricorre, con certezza, il pericolo di danno grave ed irreparabile, non altrimenti evitabile in caso di esito favorevole del gravame.
È risaputo, peraltro, che il principio di effettività della tutela costituisce non solo un diritto fondamentale garantito dalla CEDU, ma altresì, da sempre, un principio generale proprio delle tradizioni costituzionali comuni agli ordinamenti degli Stati membri, nonché, in definitiva, una delle “pietre angolari” del sistema di tutela approntato dall’Unione, che trova ora fondamento nell’art. 19, par. 1, TUE, ai sensi del quale: «Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione”.
Questa vicenda insegna che a Napoli, nel palazzo di giustizia del Tribunale, operano ancora magistrati bravi e garantisti, che fanno il loro dovere e che sono anche attenti a non comprimere le esigenze della difesa oltre ogni limite di umana ragionevolezza.
Vivaddio!
È vero che le sentenze debbono essere eseguite ma, come ha detto recentemente in Parlamento lo stesso Ministro Cartabia, il magistrato deve sempre valutare, caso per caso, la proporzionalità della sanzione, consapevole che dietro una demolizione di una casa di necessità c’è sempre un inenarrabile dramma individuale e al tempo stesso un enorme dramma sociale per le conseguenze che essa determina sull’intera comunità, soprattutto quando a cadere sotto la mannaia della demolizione dopo svariati anni non è un ecomostro o un abuso speculativo ma l’unica casa di abitazione, che nemmeno lo Stato è in grado di garantire.

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