GIUSTIZIA. CHIESTO IL TRASFERIMENTO D’UFFICIO DEL GIUDICE POLCARI PER INCOMPATIBILITA’ AMBIENTALE

La Prima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha proposto al Plenum il trasferimento d’ufficio del Giudice del Giudice Dott. Eugenio Polcari, dalla sezione distaccata di Ischia, per incompatibilità ambientale.

Il provvedimento viene disposto a seguito di Procedimento penale iscritto a carico del dott. Eugenio Polcari (Giudice del Tribunale di Napoli, assegnato alla Sezione distaccata di ISCHIA), attualmente pendente nella fase delle indagini presso la Procura della Repubblica di Roma (relatore Consigliere CHINAGLIA)

Nel luglio 2020 è pervenuta al Consiglio una nota del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con la quale è stata comunicata l’iscrizione nel registro degli indagati del dott. Eugenio Polcari, giudice del Tribunale di Napoli, assegnato alla sezione distaccata di Ischia. Nel corso dell’audizione, svoltasi il 5 novembre 2020, il Procuratore ha precisato che il procedimento nei riguardi del dott. Polcari è iscritto per il reato di cui all’art. 323 c.p. e trae origine dalla previa trasmissione alla Procura della Repubblica di Roma, da parte del Consiglio, di un esposto a firma del geom. Giovanni Iacono. In tale esposto, inviato al Consiglio con lettera raccomandata, erano state segnalate condotte particolari asseritamente tenute dal dr. Polcari presso l’isola di Ischia, quali la frequentazione di ristoranti, stabilimenti balneari, saune e spiagge “senza pagare”, la ricezione di regalìe, nonché il fatto che il dott. Polcari, “sempre senza pagare”, si fosse fatto difendere dall’avv. Giuseppe Di Meglio in due cause davanti al giudice amministrativo e, nonostante ciò, come giudice avesse trattato egualmente le cause patrocinate dall’avv. Di Meglio… nonché all’essersi “fatto regalare” un gommone da un soggetto “impegolato in parecchie cause presso il tribunale”.
I precedenti disciplinari del dott. Polcari, hanno inciso su tale provvedimento. Infatti, con sentenza disciplinare del 12 dicembre 2003 e poi divenuta irrevocabile, il dott. Polcari è stato condannato alla sanzione della censura per aver “tenuto una condotta tale da pregiudicare la fiducia e la considerazione di cui un magistrato deve godere ed il prestigio dell’Ordine giudiziario. Il
dott. Polcari, invero, al fine di superare il parere contrario emesso dal Consiglio giudiziario di Venezia in ordine alla sua promozione a magistrato d’appello, richiedeva ad alcuni avvocati del Foro di Vicenza e di Thiene di predisporre e sottoscrivere un attestato di
benemerenza, il cui testo egli stesso aveva suggerito. Il procedimento disciplinare era sorto da un esposto sottoscritto dall’allora presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza, il quale aveva segnalato che il dott. Polcari aveva sollecitato, nei riguardi degli avvocati che frequentavano la Pretura di Thiene, la redazione di un attestato in proprio favore. Ciò aveva determinato una lacerazione nel Foro locale. La condotta tenuta dal dott. Polcari aveva violato “l’elementare principio”, al quale si deve attenere ciascun magistrato, di “tenere nei confronti del ceto forense un atteggiamento di assoluta terzietà ed indipendenza, evitando ogni rapporto preferenziale con singoli professionisti. Il dott. Polcari è stato poi sottoposto al procedimento disciplinare conclusosi, dopo un iter complesso ed accidentato, con sentenza del 22 febbraio 2013 con la quale il predetto è stato condannato alla perdita di due anni di anzianità. Tale sentenza è divenuta poi irrevocabile. Né seguì, alfine, la suddetta sentenza del 22 febbraio 2013, confermata dalla Corte di Cassazione. Più in dettaglio, per quanto emerge da tale sentenza, il dott. Polcari, nel periodo in cui era pretore di Thiene (Vicenza) e giudice del Tribunale di Vicenza, venne ritenuto responsabile delle seguenti condotte: <<a) aver acquistato dal “mercato parallelo” tramite il cognato Vittorio Amitrano un orologio Rolex mod. O. P.DATE, risultato rubato in
un’orologeria di Pontedera; b) aver intrattenuto con numerosi rivenditori, intermediari e concessionari (Fiat Zannini, New Holland Italia, Dal Zotto, Opel Galvauto, Autoscuola Filippi) intensi rapporti commerciali, facendo valere e strumentalizzando la sua qualità di
pretore, … richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media un’auto all’anno, … mantenendo … rapporti di debito e credito per la vendita e l’acquisto
delle varie autovetture, ottenendo anche per la moglie un’auto di cortesia e per il suocero altra auto a prezzo di favore; c) aver ottenuto con le medesime modalità operative “sconti e
facilitazioni nell’acquisto di vestiti presso la “Pull Rover” di Rossi e Meneghini, servendosi dell’intermediazione dei geometri Baio e Mendo; d) aver violato ogni norma di legge, opportunità ed equilibrio nominando nell’esercizio delle funzioni, consulente tecnico di ufficio il geom. Baio per 96 volte (a detta dello stesso Baio una volta al mese per dieci anni) ed il geom. Mendo per 49 volte>>. Ha ritenuto la sezione disciplinare che gli illeciti accertati abbiano “determinato… una lesione grave del prestigio dell’ordine giudiziario e della credibilità del magistrato.
Costituisce, infatti, una violazione deontologica particolarmente grave quella realizzata attraverso l’utilizzazione strumentale della propria funzione, – esercitata, peraltro, in un piccolo centro (Thiene è una città di poco più di ventimila abitanti), – allo scopo di trarre
vantaggi economici nei rapporti con esercizi commerciali ed imprenditori del luogo. Parimenti riprovevole è il comportamento di un magistrato che non si preoccupa di accertare la provenienza di un orologio di pregio acquistato ad un prezzo molto ridotto e che,
nell’attività giudiziaria, gestisce gli incarichi, in violazione degli ordinari criteri di rotazione degli incarichi ai professionisti”. La precedente condanna disciplinare, della quale si è scritto in premessa, “costituisce una conferma della disposizione del dott. Polcari a strumentalizzarela sua funzione per ott enere un proprio tornaconto personale e, comunque, vantaggi di vario tipo; inoltre il magistrato non evitava di privilegiare professionisti con i quali aveva, quantomeno, un rapporto di approfondita conoscenza. Questi comportamenti sono particolarmente gravi perché ripetuti in un ampio lasso di tempo ed hanno comportato una inevitabile compromissione della fiducia e della considerazione di cui il magistrato dovrebbe godere nell’ambiente sociale e professionale in cui opera”. In conclusione, pur considerandosi un ridimensionamento dell’originario quadro accusatorio (che comprendeva invero anche altri capi di incolpazione), era emerso “un quadro complessivo di abuso del ruolo, con comportamenti disinvolti”, tale da far ritenere equa la sanzione principale della perdita di due anni di anzianità. Nel testo attuale dell’art. 2, per l’applicabilità della fattispecie del trasferimento officioso è richiesta la condizione che (i magistrati) “per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità”.

IL RAPPORTO DEL DOTT. POLCARI CON LAVVOCATO GIUSEPPE DI MEGLIO Come già riferito, i giudizi patrocinati dall’avv. Di Meglio davanti al dott. Polcari sono stati ben 232, in essi annoverando sia quelli definiti sia quelli pendenti Il primo aspetto concerne la difesa da parte dell’avv. Di Meglio nei giudizi amministrativi. L’esistenza di rapporti quanto meno preferenziali tra il dott. Polcari e l’avv. Di Meglio, protrattisi ben oltre il rapporto di difesa risalente nel 2014, ed anzi permanente a tutt’oggi.
L’APPANNAMENTO DELLIMMAGINE DEL DOTT. POLCARI QUALE MAGISTRATO INDIPENDENTE ED IMPARZIALE. Le circostanze di fatto rappresentate hanno infatti dimostrato l’esistenza di rapporti personali preferenziali e non trasparenti tra il dott. Polcari e l’avv. Giuseppe Di Meglio. Tali rapporti impattano in maniera particolarmente negativa sulla credibilità professionale del dott. Polcari nel territorio in cui amministra la giurisdizione anche in ragione delle caratteristiche di tale territorio, qui ribadite nuovamente: un contesto isolano, con marcata litigiosità sociale, con un foro non propriamente coeso e del quale proprio l’avv. Giuseppe Di Meglio rappresenta un elemento di spicco, tant’è che risulta aver patrocinato davanti al dott. Polcari ben 232 procedimenti. Dunque i rapporti preferenziali e di contiguità personale sono stati intrecciati dal dott. Polcari non con un avvocato tra i tanti che hanno studio in Ischia e patrocinano presso la sezione distaccata (circa 400, a dire del dott. Raffone), bensì con uno dei due principali avvocati dell’isola; un rapporto preferenziale e di contiguità personale intrecciato tra uno dei due giudici civili dell’isola, che su quell’isola vive da tempo ed è molto ben inserito sul territorio, ed uno dei due principali avvocati dell’isola. In questa sede ciò che rileva è tale “situazione oggettiva” (Consiglio di Stato, sent. cit. n. 1657/2020) si sia verificata per effetto di condotte volontarie tenute dal dott. Polcari, le quali hanno determinato, come evento, la perdita della piena imparzialità e della piena indipendenza del magistrato sul territorio in cui esercita la giurisdizione. Le condotte volontarie tenute dal dott. Polcari hanno determinato tale evento anche perché si sono andate ad innestare su una situazione obiettiva che ne ha determinato un’amplificazione delle conseguenze.
La circostanza che il dott. Polcari sia sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma costituisce un ulteriore elemento di natura obiettiva che menoma la credibilità di quel magistrato su quel territorio. Ulteriore e concorrente fattore che amplifica tale perdita di credibilità è rappresentato dai gravi precedenti disciplinari che hanno interessato il dott. Polcari, ed in particolare dal procedimento conclusosi con la condanna dell’interessato alla perdita di due anni di anzianità. In questa sede non vanno infatti scrutinati i parametri dell’impegno e della diligenza, sicuramente da esaminare per le valutazioni di professionalità, ma va compreso e verificato se il dott. Polcari sia ed appaia un magistrato che esercita e che può esercitare con piena indipendenza ed imparzialità le funzioni giudiziarie nella sede assegnatagli. Ciò che conta è che, nell’ambito del giudizio di natura prognostica che si impone in questa sede, con un così marcato appannamento dell’immagine di magistrato indipendente ed imparziale, i torti e le ragioni attribuiti dal dott. Polcari in questa o quella controversia
La presente delibera deve essere immediatamente trasmessa alla Terza Commissione, che provvederà ad individuare la nuova sede giudiziaria da assegnare all’interessato.

La Prima Commissione quindi delibera la richiesta di trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, del dott. Eugenio Polcari, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, per incompatibilità con l’ufficio di attuale assegnazione e con ogni funzione giudiziaria nel circondario di Napoli; delibera altresì di comunicare la presente delibera alla Terza Commissione, per quanto di competenza.

(questo è quanto emerge dal documento emesso dal Consiglio Superiore della Magistratura dal quale abbiamo ripreso ampi stralci).

di seguito l’intero documento:

MAGGIO 2021 – ORE 15.30
INDICE 1) – 561/RR/2020 – Procedimento penale iscritto a carico del dott. Eugenio POLCARI (Giudice del Tribunale di Napoli, assegnato alla Sezione distaccata di ISCHIA), attualmente pendente nella fase delle indagini presso la Procura della Repubblica di Roma. (relatore Consigliere CHINAGLIA)…………………………………………………………………………………………… 1
DOTT. EUGENIO POLCARI, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI: PROPOSTA DI
TRASFERIMENTO DUFFICIO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGIO DECRETO N. 511 DEL 31 MAGGIO 1946, COSÌ COME MODIFICATO DALL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 109 DEL 23 FEBBRAIO 2006………… 1
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Odg 3211
Seduta predeterminata del 5 maggio 2021 – ore 15,30 1) – 561/RR/2020 – Procedimento penale iscritto a carico del dott. Eugenio POLCARI (Giudice del Tribunale di Napoli, assegnato alla Sezione distaccata di ISCHIA), attualmente pendente nella fase delle indagini presso la Procura della Repubblica di Roma.
(relatore Consigliere CHINAGLIA) DOTT. EUGENIO POLCARI, GIUDICE DEL TRIBUNALE DI NAPOLI: PROPOSTA DI TRASFERIMENTO
D’UFFICIO AI SENSI DELL’ART. 2 DEL REGIO DECRETO N. 511 DEL 31 MAGGIO 1946, COSÌ COME
MODIFICATO DALL’ART. 26 DEL D.LGS. N. 109 DEL 23 FEBBRAIO 2006 La Prima Commissione propone all’unanimità l’adozione della seguente delibera:
A) La genesi del presente procedimento ex art. 2 e la contestazione inviata al dott.
Polcari;
B) L’ulteriore istruttoria svolta dalla Prima Commissione e le difese del dott.
Polcari;
C) I precedenti disciplinari del dott. Polcari;
D) La ricostruzione giuridica dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946, così come
modificato dall’art. 26 del d. lgs. n. 109/2006;
E) Le valutazioni del Consiglio.
A) La genesi del presente procedimento ex art. 2 e la contestazione inviata al dott.
Polcari Nel luglio 2020 è pervenuta al Consiglio una nota del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, con la quale è stata comunicata l’iscrizione nel registro degli indagati del dott. Eugenio Polcari, giudice del Tribunale di Napoli, assegnato alla sezione distaccata di Ischia, senza indicazione del titolo di reato oggetto di iscrizione. La Prima Commissione, nel novembre 2020, ha pertanto convocato in audizione il procuratore della Repubblica di Roma, nella persona del dott. Michele Prestipino. Nel corso dell’audizione, svoltasi il 5 novembre 2020, il Procuratore ha precisato che il procedimento nei riguardi del dott. Polcari è iscritto per il reato di cui all’art. 323 c.p. e trae origine dalla previa trasmissione
2 2 alla Procura della Repubblica di Roma, da parte del Consiglio, di un esposto a firma del geom. Giovanni Iacono. Il dott. Prestipino ha poi riferito che, in tale procedimento penale, l’autorità inquirente aveva proceduto unicamente ad acquisizioni di natura documentale presso il Tribunale di Napoli, aggiungendo che la documentazione investigativa poteva essere resa ostensibile, anche nei riguardi del dott. Polcari. La Prima Commissione, all’esito, ha provveduto ad acquisire nel presente procedimento la documentazione relativa al suddetto esposto presentato dal geom. Iacono. In tale esposto, inviato al Consiglio con lettera raccomandata, erano state segnalate condotte particolari asseritamente tenute dal dr. Polcari presso l’isola di Ischia, quali la frequentazione, anche in compagnia dell’ufficiale giudiziario Antimo Puca, di ristoranti, stabilimenti balneari, saune e spiagge “
senza pagare”, la ricezione di regalìe, nonché il fatto che il dott. Polcari, “sempre senza pagare”, si fosse fatto difendere dall’avv. Giuseppe Di Meglio in due cause davanti al giudice amministrativo e, nonostante ciò, come giudice avesse trattato egualmente le cause patrocinate dall’avv. Di Meglio. In relazione a tale esposto erano state acquisite, e sono agli atti, sia le sentenze nn. 2494\2018 e 2495\2018 dal T.a.r. del Lazio, nella cui intestazione risultava scritto che il dott. Polcari era difeso, oltre che da altri avvocati, anche dall’avv. Giuseppe Di Meglio (classe 19521), sia le sentenze emesse dalla Sezione disciplinare del Consiglio nel procedimento disciplinare n. 34\2008, che si sono concluse con la condanna del dott. Polcari alla perdita di due anni di anzianità. La Prima Commissione aveva poi provveduto ad ascoltare, nella seduta del 12 novembre 2019, l’allora presidente facente funzioni del Tribunale di Napoli, dott. Dario Raffone, il quale si era riservato di trasmettere al Consiglio, con successiva nota, i tabulati di Cancelleria relativi al contenzioso patrocinato dall’avv. Giuseppe Di Meglio innanzi al dott. Polcari. In proposito, in data 19 novembre 2019, era pervenuta successiva nota a firma del dott. Raffone, nella quale si attesta che l’avv. Giuseppe Di Meglio classe 1952 aveva, all’epoca, patrocinato in “numerosissimi procedimenti” davanti al dott. Polcari; tali procedimenti ammontavano, all’epoca, a 232. Tutto ciò premesso, sulla base di tali elementi valutativi, la Prima Commissione, nella seduta del 12 novembre 2020, ha deliberato di aprire nei confronti del dott. Eugenio Polcari il procedimento ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946, per incompatibilità ambientale e/o funzionale.
1 Si riporta pure l’anno di nascita del predetto legale in quanto nel Foro di Napoli vi è anche un altro avvocato
Giuseppe Di Meglio, classe 1950, il quale risulta patrocinare davanti alla sezione distaccata di Ischia.
3 3 Di seguito si riporta, per esteso, il testo del provvedimento, che è stato poi notificato al dott. Polcari in data 26 novembre 2020, tramite il presidente del Tribunale di Napoli. <<Il presente procedimento viene aperto all’esito dell’audizione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, dott. Michele Prestipino, avvenuta da parte della Prima Commissione nella seduta del 5 novembre 2020. Il dott. Prestipino ha riferito che Lei è indagato dalla Procura della Repubblica di Roma per il reato di abuso d’ufficio. L’indagine, per il momento limitata ad acquisizioni di natura documentale, è scaturita sulla base di un esposto presentato da un privato. Tale esposto, inviato anche al Consiglio per lettera raccomandata spedita da Ischia in data 1 giugno 2019, è nella disponibilità della Prima Commissione e in esso, per quanto allo stato è di maggiore interesse in questa sede, si scrive che Lei <<
utilizza l’avv. Giuseppe Di Meglio (…) per le vertenze amministrative presso tar o
consiglio di stato. Basta accere [accedere] al tar Lazio e controllare i procedimenti
ricorsi 3542/2010 e 3635/2012 (per citarne solo due) e raffrontare poi le cause che
presso la sezione di Ischia il giudice Polcari gestisce “per conto del Di Meglio”. In proposito, è stato accertato che Lei era parte dei giudizi amministrativi nn. 3542/2010 e 3635/2012 del Tar del Lazio, il primo definito con sentenza n. 2494/2018 ed il secondo con sentenza n. 2495/2018, entrambe pubblicate in data 5 marzo 2018. In entrambi i giudizi Lei era difeso anche dall’avv. Giuseppe Di Meglio, classe 1952. Risulta altresì, da documentazione trasmessa in data 19 novembre 2019 dal presidente del Tribunale di Napoli, che “l’avv. Giuseppe di Meglio (classe 1952) ha
trattato davanti al dr. Polcari numerosissimi procedimenti… alcuni già definiti ed altri
ancora in corso”. Dall’elenco allegato alla medesima nota risulta, in particolare, che i procedimenti patrocinati dall’avv. Giuseppe Di meglio classe 1952 dinanzi alla sezione distaccata di Ischia, e da Lei trattati e/o definiti, sono 232. La piena conferma documentale delle suddette circostanze riferite nell’esposto risulta indice di plausibile attendibilità anche delle ulteriori circostanze che l’esposto ha indicato. Ci si riferisce alle frequentazioni della S.v., “senza pagare” e con l’ausilio di un ufficiale giudiziario del Tribunale, dei “migliori ristoranti dell’isola” e di “stabilimenti balneari, saune e spiagge”, nonché all’essersi “fatto regalare” un gommone da un soggetto “impegolato in parecchie cause presso il tribunale”. Si
4 4 scrive altresì nell’esposto che tale Iodice Salvatore, perito industriale, è stato spesso nominato dalla S.v. come c.t.u. e che, allo stesso tempo, costui sarebbe il Suo “
meccanico di fiducia”, anche in questo caso senza pagare. Si scrive inoltre che risulta meritevole di attenzione anche il rapporto tra Lei e l’avv. Carmine Bernardo. Tutto ciò premesso, è bene precisare che in questa sede amministrativa non dovrà accertarsi direttamente l’eventuale rilievo penale o disciplinare di alcune delle vicende sopra indicate. Ciò che può rilevare, e che dovrà essere oggetto di approfondimento e valutazione, è l’obiettivo appannamento dell’esercizio indipendente e imparziale dell’attività giurisdizionale da parte della S.v. nell’ambito dell’ufficio di appartenenza e delle funzioni ad esse connesse. In proposito deve considerarsi che l’avv. Giuseppe Di Meglio ha patrocinato e patrocina un numero elevatissimo di procedimenti presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli sicché le reiterate omesse astensioni da parte Sua potrebbero aver pregiudicato, in maniera intensa, lo svolgimento, in maniera serena, indipendente ed imparziale, anche sul piano della percezione esterna e della necessaria credibilità, delle funzioni giudiziarie a Lei affidate. In proposito, si deve tenere presente che il contesto sociale ed ambientale di Ischia, dove Lei lavora e vive, è isolano e circoscritto sicché può esservi un’obiettiva ed inevitabile amplificazione delle conseguenze pregiudizievoli, sul piano dell’immagine professionale, delle suddette omesse astensioni. Una riprova logica di tale affermazioni potrebbe rinvenirsi proprio nel suddetto esposto, il quale dimostra come i comportamenti da Lei tenuti, quale che ne sia la rilevanza penale o disciplinare, sono divenuti noti nell’ambiente. E le ripercussioni di tutto ciò sul piano della Sua credibilità professionale potrebbero realisticamente amplificarsi ancor di più alla luce della pendenza del suddetto procedimento penale. In conclusione, questa Commissione ha deliberato di procedere ad ulteriori accertamenti in ordine ad eventuali profili di incompatibilità ambientale e/o funzionale, ai sensi del già richiamato art. 2 del regio decreto legislativo n. 511 del 31.5.1946, così come modificato dall’art. 26 del decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006.>>
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B) L’ulteriore istruttoria svolta dalla Prima Commissione e le difese del dott.
Polcari Dopo la notifica al dott. Polcari della comunicazione di apertura del procedimento ex art. 2, la Prima Commissione, nella seduta del 3 dicembre 2020, ha provveduto ad ascoltare la presidente del Tribunale di Napoli, dott.ssa Elisabetta Garzo. La dott.ssa Garzo ha così riferito: la realtà ischitana è “particolarmente litigiosa” ed all’interno dello stesso ceto forense “c’è una grossa conflittualità”, che si è anche manifestata in un incontro svoltosi con l’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (“…ad Ischia
la classe forense, particolarmente da un lato l’avvocato Buono, dall’altro l’avvocato Di
Meglio, che hanno grande interesse a che la sezione continui a lavorare e poiché le carenze
sono tantissime si è chiesto un intervento al Ministro Bonafede e c’è stato anche un
incontro”); a suo giudizio la sezione distaccata di Ischia dovrebbe essere chiusa e le relative competenze dovrebbero essere trasferite al Tribunale di Napoli, come già accaduto per tutte le altre sezioni distaccate del circondario; il dott. Polcari vive ad Ischia, è ben inserito sul territorio, è il coordinatore della sezione distaccata e non si è mai sottratto per collaborare per le urgenze che via via si palesano in Tribunale; gran parte del personale amministrativo che va in pensione presso la sezione distaccata di Ischia presenta poi “domanda per poter continuare
a svolgere la loro attività gratuitamente”. Quanto all’avv. Giuseppe Di Meglio classe 1952, ha riferito che “è uno degli avvocati che lavora di più ad Ischia” e vi sono “obiettivamente
tantissimi giudizi” patrocinati dal predetto presso la sezione distaccata di Ischia, sia davanti al dott. Polcari sia davanti al dott. Manera, i quali svolgono entrambi funzioni civili. La dr.ssa Garzo ha poi riferito un recente episodio “molto significativo” circa i rapporti tra il dott. Polcari e l’avv. Di Meglio; in particolare, il dott. Polcari le chiese un appuntamento perché doveva venire a parlarle insieme con l’ufficiale giudiziario Antimo Puca, a beneficio del quale aveva presentato domanda di trattenimento in servizio anche dopo il pensionamento; a quell’incontro, però, non si presentò il dott. Polcari ma l’avv. Giuseppe Di Meglio, il quale accompagnò il Puca dicendo che il dott. Polcari non sarebbe arrivato; la presenza di tale avvocato al colloquio non era stata preannunziata dal dott. Polcari nel corso della telefonata e lo stesso dott. Polcari non telefonò successivamente per spiegare i motivi della propria assenza; nel corso di quell’incontro, il Puca chiese appunto di poter restare in servizio anche dopo il proprio pensionamento; l’avv. Di Meglio perorò la richiesta del Puca, affermando che il carico di lavoro per gli ufficiali giudiziari era elevato ed il personale era insufficiente; tale
6 6 carico di lavoro lievita anche perché “
ad Ischia vengono iscritte numerosissime questioni di
pignoramenti, che sarebbero di competenza di altri Fori, ma poiché lì si riesce ad agire
facilmente in maniera esecutiva nei confronti dell’Agenzia delle Entrate lì c’è un numero di
controversie incredibili che fanno riferimento ad altre realtà territoriali, dove però è
possibile l’iscrizione presso altro Foro”; nel corso dell’incontro con l’avv. Di Meglio e con l’ufficiale giudiziario Puca era poi emerso che un’altra dipendente amministrativa, tale Rosa Di Maio, prestava servizio di fatto nell’ufficio, pur essendo andata in pensione e pur non essendo stata autorizzata a rimanere in ufficio; tale situazione non le era stata evidenziata dal dott. Polcari né da altri, ed apparendo anomala e da approfondire, ha provveduto a segnalarla al procuratore della Repubblica di Napoli. In data 21 dicembre 2020 la presidente del Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Prima Commissione la relazione del 6 novembre 2020 da lei inviata al procuratore della Repubblica di Napoli in merito al contenuto dell’incontro avuto con il dott. Puca e l’avv. Di Meglio. Di seguito si riporta il contenuto di tale relazione: “Con richiesta avanzata dal dott.
Eugenio Polcari, magistrato in servizio presso il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di
Ischia, e dal dott. Antimo Puca, Ufficiale Giudiziario presso la sezione distaccata di Ischia,
veniva fissato un appuntamento presso il mio ufficio per il giorno 4.11.2020, ore 11,00.
Nell’occasione, però, il dott. Polcari rimaneva assente mentre comparivano l’avv. Giuseppe
Di Meglio del foro di Ischia e il dott. Puca i quali chiarivano di aver richiesto di incontrarmi
per conoscere il mio orientamento circa la domanda di mantenimento in servizio a titolo
gratuito ex lege 114/2014 avanzata dal dott. Puca in data 14.10.2020, già sottoposta al
dirigente amministrativo per le necessarie valutazioni al fine del successivo inoltro al
Ministero della Giustizia. Nel corso del discorso, l’avv. Di Meglio, nel sottolineare
l’importanza dell’accoglimento della domanda del dott. Puca in considerazione dei carichi di
lavoro dell’ufficio Unep di Ischia, affermava che anche un’altra dipendente già in pensione e,
precisamente, la dott.ssa Rosa Di Maio era solita portarsi presso l’Ufficio di Ischia per
collaborare con il personale amministrativo in servizio nello svolgimento delle diverse
attività. Dette affermazioni mi lasciavano assolutamente sorpresa in quanto la di Maio è stata
collocata in quiescenza in data 01.1.2019 e, pur avendo avanzato, in data 2.10.2020 istanza
per ricevere incarico a titolo gratuito ex art. 6 del d.l. 90\2014 al fine di provvedere
all’informatizzazione del predetto ufficio, non è stata, al momento, autorizzata a svolgere
detta attività per cui deve ritenersi che la sua presenza sia priva di qualsivoglia
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giustificazione formale e, laddove si accompagni all’utilizzo degli applicativi informatizzati,
ciò avverrebbe in assenza di credenziali di accesso in corso di validità. La presenza della
dott.ssa Di Maio certamente non può essere sfuggita al personale amministrativo e
giudiziario della sezione distaccata di Ischia ove prestano servizio, quali magistrati assegnati
al settore civile il dott. Eugenio Polcari e il dott. Guglielmo Manera e al settore penale il dott.
Felice Angelo Pizzi. Ritengo opportuno segnalare che il dott. Polcari, destinato alla sezione
distaccata di Ischia dal 27.1.2014 a seguito di provvedimento di reintegra nelle funzioni di
giudice emesso in data 24.1.2014 dal Ministero della Giustizia, è Magistrato Coordinatore
con decorrenza 6 febbraio 2018 ed alla data odierna sono in corso indagini disciplinari a suo
carico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e del Consiglio Superiore
della Magistratura”2. Nella seduta del 19 gennaio 2021 la Prima Commissione ha quindi deliberato la chiusura della fase istruttoria ed il deposito degli atti della procedura, ai sensi dell’art. 2, comma 1.1.5, della circolare n. 14430\2017, invitando il dott. Polcari a rendere audizione per il 16 febbraio 2021. In data 6 febbraio 2021 è pervenuta una memoria a firma del difensore del dott. Polcari, nella persona dell’avv. Saverio Senese del Foro di Napoli. Di seguito si riporterà il saliente contenuto difensivo della memoria: nei giudizi amministrativi nn. 3542\2010 e 3635\2012, la cui fase introduttiva era stata curata dagli avvocati Carmina Iodice (proc. n. 3635\2010) e Libonati\Granata (proc. n. 3542\2012), il dott. Polcari nominò l’avv. Di Meglio in data 13 novembre 2013, quando non aveva ancora preso possesso presso la sezione distaccata di Ischia; tale nomina “è stata depositata nei fascicoli de
quibus in data 7\1\2014”; poi, “nell’imminenza della assunzione delle funzioni” presso la sezione distaccata di Ischia, il dott. Polcari nominò “l’avv. Ferdinando Scotto in sostituzione
dell’avv.to Giuseppe Di Meglio, implicitamente revocando il mandato all’avv. Di Meglio”; è stato quindi l’avv. Scotto a curare da solo la fase conclusionale di quei due giudizi, partecipando alla relativa udienza di discussione; poiché l’avv. Di Meglio non ha curato “alcuna attività defensionale” in quei procedimenti, non sono intercorsi rapporti di debito\credito tra il predetto ed il dott. Polcari; le ulteriori “propalazioni diffamatorie
2 Il contenuto di tale nota ha determinato l’apertura di un procedimento iscritto a modello 45 della Procura di
Napoli (n. 309641\2020) ed è stato altresì trasmesso alla Procura della Repubblica di Roma. Il Procuratore della
Repubblica di Roma ha rappresentato in proposito che non vi sono ragioni ostative all’ostensibilità di tale nota,
in tal modo rispondendo a specifica richiesta del 1 8 dicembre 2020 della Prima Commissione.
8 8 contenute nell’esposto del geom. Iacono sono del tutto infondate, generiche e non circostanziate, il che “
rende impossibile articolare un concreto diritto di difesa”; sia il dott. Raffone sia la dott.ssa Garzo “hanno entrambi dedicato parole di apprezzamento
professionale per l’attività del Polcari (come giudice e come coordinatore della sezione di
Ischia) ed hanno riferito della totale dedizione all’Ufficio del medesimo”. La memoria è corredata da numerosi allegati: 1) dichiarazioni rese all’avv. Marcella Cuomo, sostituto processuale dell’avv. Senese, da parte dell’ufficiale giudiziario Antimo Puca, il quale ha riferito in quella sede di conoscere il Polcari da quando aveva dieci anni (“… per sostenere le spese
universitarie lavoravo come istruttore di tennis ed il dr. Polcari, che all’epoca era un
ragazzino, era un mio allievo”) e di aver partecipato, verso la metà di gennaio del 2014, unitamente all’avv. Di Meglio, ad un incontro con lo stesso dott. Polcari, il quale festeggiava in quell’occasione il proprio rientro in servizio come giudice della sezione distaccata di Ischia; in quella circostanza il dott. Polcari disse che avrebbe dovuto revocare il mandato difensivo all’avv. Di Meglio, il quale “condivise le ragioni
del dr. Polcari”; 2) dichiarazioni rese all’avv. Marcella Cuomo, sempre come sostituto processuale dell’avv. Senese, da parte dell’avv. Giuseppe Di Meglio, il quale ha riferito in quella sede che ebbe a ricevere mandato alle liti da parte del dott. Polcari prima che questi prendesse servizio ad Ischia, nell’anno 2013. Il Polcari gli corrispose “un fondo speseper il deposito del mandato”. Al conferimento del mandato alle liti non fece seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale prima della revoca dello stesso, comunicatagli dal Polcari verso la metà di gennaio del 2014, poco prima che lo stesso prendesse servizio ad Ischia. Per tali ragioni egli non ha alcuna ragione di credito verso il dott. Polcari; 3) atti relativi ai predetti giudizi, redatti dagli avvocati Antonio Libonati ed Alfredo Granata (n. 3635/12) e dall’avv. Iodice (n. 3542/10), risalenti agli anni 2010, 2011 e 2012; 4) atto di costituzione in giudizio dell’avv. Di Meglio, qualificatosi “nuovo difensore”, nel giudizio n. 3542\2010, depositato in cancelleria il 7 gennaio 2014, con mandato alle liti contenente revoca di precedente mandat</scedente mandato;
9 9 5) istanza di fissazione di udienza dell’avv. Ferdinando Scotto nel giudizio n. 3542\2010, “in sostituzione dell’avv.to Giuseppe Di Meglio”, depositata in cancelleria in data 4 settembre 2015; 6) e-mail trasmessa dall’avv. Di Meglio al dott. Polcari, in data 10 giugno 2014, contenente missiva del 9 giugno 2014 in cui l’avv. Di Meglio comunica la rinuncia al mandato per i giudizi nn. 3542\2010 e 3635\2012 e comunicazione dell’intervenuto deposito delle “istanze di prelievo inoltrate al presidente della sezione, con richiesta
di riunione”; non risultano attestazioni di deposito presso il giudice amministrativo di tale rinuncia al mandato; 7) certificazioni informatiche di cancelleria relative sia al giudizio n. 3452\2010 sia al giudizio n. 3635\2012, entrambi pendenti davanti al T.a.r. del Lazio, dalle quali emerge la presenza all’udienza conclusiva dell’avv. Mangazzo, per delega dell’avv. Ferdinando Scotto; 8) documentazione relativa ad entrambi i predetti giudizi, dalla quale emerge che le memorie conclusionali sono state redatte dall’avv. Ferdinando Scotto nell’anno 2018. Nel corso della propria audizione, svoltasi nella seduta del 16 febbraio 2021, il dott. Polcari ha ribadito quanto scritto nella suddetta memoria ed ha inoltre aggiunto che: ha svolto l’uditorato ad Ischia, nell’anno 1986, “a fianco al pretore mandamentale all’epoca” ed in quell’occasione aveva conosciuto alcuni avvocati locali; nel corso dell’anno 2013, quando già viveva ad Ischia ma ancora non ci lavorava, si trovò a parlare con l’avv. Di Meglio e lo informò della pendenza dei due giudizi amministrativi che aveva intrapreso per il rimborso delle spese legali sostenute per una difesa penale, al che l’avv. Di Meglio gli disse che, trovandosi spesso a Roma anche davanti al Tar, si sarebbe potuto occupare di chiedere la fissazione dell’udienza conclusiva di quei giudizi; quindi egli conferì procura alle liti all’avv. Di Meglio, il quale si costituì con “una memorietta pro forma di dieci righe”, senza svolgere ulteriore attività difensiva; nel gennaio del 2014, venuto a sapere che avrebbe lavorato ad Ischia, revocò il mandato all’avv. Di Meglio e nominò l’avv. Ferdinando Scotto con studio in Napoli, il quale l’ha poi seguito nel prosieguo dei due giudizi amministrativi; ha dato all’avv. Di Meglio “un fondo spese, all’epoca del conferimento del mandato del 2013, di euro 500” e nulla più di questo visto che l’avv. Di Meglio non ha svolto attività processuali diverse dalla costituzione in giudizio e dal deposito dell’istanza di prelievo; l’avv. Di Meglio è uno degli avvocati più noti ed “accorsati” nel contesto ischitano, insieme con l’avv. Buono; poiché
10 10 aveva revocato il mandato all’avv. Di Meglio, non riteneva che vi fossero ragioni di astensione per le cause patrocinate dal predetto, con il quale sul piano personale non si frequenta; conosce l’ufficiale giudiziario Puca da quando era ragazzo e tuttora sono amici e si frequentano (“…
quando possiamo andiamo in spiaggia insieme a fare una passeggiata e un
tuffo al mare”); non è stato lui “a prendere l’appuntamento con la dottoressa Garzo” per il prosieguo dell’attività lavorativa del dott. Puca bensì il dott. Alessandro Minucci, v.p.o. in Ischia (“… mi sarei guardato bene di prendere un appuntamento con il presidente, che
sapevo non potevo rispettare per i miei adempimenti istituzionali… Non avrei mai preso un
appuntamento, con il signor Presidente poi, che non avrei potuto rispettare perché lo so da
sempre che il mercoledì e il venerdì ho le mie udienze, non avrei mai preso un appuntamento
di mercoledì … Per un errore materiale c’è il presidente che si ricorda che l’ho preso io
quest’appuntamento. In passato mi è capitato di chiedere al presidente di essere ricevuto per
riferire della situazione della sezione di Ischia, che è molto complessa”); Puca gli ha poi raccontato dell’oggetto di quell’incontro, al quale il Puca fu accompagnato dall’avv. Di Meglio; non ha mai visto la dott.ssa Di Maio lavorare dopo il pensionamento, nessuno gli ha mai segnalato tale circostanza ed anzi il direttore di cancelleria dott.ssa Conte, su sua espressa domanda, ha negato l’accaduto; egli è unicamente a conoscenza che la Di Maio ha chiesto di restare in servizio ma la relativa domanda non è stata ancora esaminata o comunque accolta; quanto alla sua vita privata, “non frequento nessun ristorante, nessun locale, non faccio
movida, non faccio happy hour. Frequento solo la mattina, e non tutti i giorni, il bar per
prendere cappuccino e cornetto o con gli amici o con i colleghi quando ci ritroviamo perché
abbiamo le medesime giornate di udienza presso la sezione distaccata… Non vado da
nessuna parte …, vivo in una casa minuscola di 60 mq in Barano d’Ischia, ho una vecchia
utilitaria e ho una vecchia moto e poi ho la canoa sulla spiaggia”; nel gennaio del 2014 si trovò al bar con il dott. Puca ed alcuni avvocati, tra cui l’avv. Di Meglio, e comunicò loro che di lì a poco avrebbe preso servizio ad Ischia come giudice e ci furono delle consumazioni al bar, ma “non era una festa, non era un festino”; è a conoscenza dell’indagine a suo carico della Procura di Roma ed è in attesa di essere convocato per chiarire la sua posizione. Il dott. Polcari ha poi rivendicato di essere stato assolto dal Tribunale di Trento per alcune imputazioni relative al periodo in cui era pretore di Thiene e giudice del Tribunale di Vicenza, rivendicando altresì la propria innocenza anche per gli addebiti disciplinari che gli sono stati mossi, per alcuni dei quali è stato condannato. L’interessato ha altresì sottolineato che la sua
11 11 vita ad Ischia è “
di un rigore e di un minimalismo assoluti”: si è dedicato anima e corpo al lavoro, non facendo ferie e rendendosi sempre disponibile “per le sostituzioni quando
mancava qualcuno, quando c’era qualche grana, quando c’era qualche emergenza… ”; “invece di avere soddisfazione, non è che sia necessario o doveroso o prevedibile avere
soddisfazioni, ma un minimo non dico di riconoscimento, ma di apprezzamento per il
sacrificio personale che ho fatto … mi trovo a dovermi difendere da una contestazione
relativa ad un’attività defensionale che io non solo non ho avuto, ma che non ho voluto e che
espressamente ho chiesto all’avvocato di non offrirmi”. Il difensore del dott. Polcari, avv. Saverio Senese, ha chiesto approfondimenti istruttori e, quanto al merito, ha sottolineato in particolare la genericità dell’esposto a firma del sig. Iacono, “di chiaro sapore calunnioso”, sottolineando che tale genericità impedisce al suo assistito di confutare i “malevoli strali” che nello stesso esposto sono contenuti.
C) I precedenti disciplinari del dott. Polcari Con sentenza disciplinare del 12 dicembre 2003, emessa nell’ambito del procedimento disciplinare n. 114\2001 e poi divenuta irrevocabile, il dott. Polcari è stato condannato alla sanzione della censura per aver “tenuto una condotta tale da pregiudicare la fiducia e la
considerazione di cui un magistrato deve godere ed il prestigio dell’Ordine giudiziario. Il
dott. Polcari, invero, al fine di superare il parere contrario emesso dal Consiglio giudiziario
di Venezia in ordine alla sua promozione a magistrato d’appello, richiedeva ad alcuni
avvocati del Foro di Vicenza e di Thiene di predisporre e sottoscrivere un attestato di
benemerenza, il cui testo egli stesso aveva suggerito, in tal modo determinando contrasti e
divisioni fra gli avvocati, a causa dell’oggettiva idoneità dell’iniziativa ad indurre alla
sottoscrizione del documento anche chi, per timore di possibili ritorsioni o conseguenze
negative, non fosse stato d’accordo ad acconsentire alla richiesta”. Il procedimento disciplinare era sorto da un esposto sottoscritto dall’allora presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Vicenza, il quale aveva segnalato che il dott. Polcari aveva sollecitato, nei riguardi degli avvocati che frequentavano la Pretura di Thiene, la redazione di un attestato in proprio favore. Ciò aveva determinato una lacerazione nel Foro locale tra chi intendeva sottoscrivere l’attestato e chi, invece, non voleva farlo ma temeva di “incorrere in una sfavorevole considerazione da parte dell’interessato”; il tutto fu oggetto di discussione all’interno del Foro vicentino, come testimoniato da un’assemblea del sindacato
12 12 forense di Vicenza e da una delibera del direttivo dell’Aiga del 17 febbraio 1999. Ad avviso della sezione disciplinare l’iniziativa del dott. Polcari era stata inopportuna per varie ragioni: a) perché rese evidente all’esterno il contrasto esistente tra il Polcari e l’allora pretore dirigente; b) perché “
legittimò l’impressione che un parere negativo espresso nella propria
sede istituzionale (il Consiglio giudiziario) potesse essere contrastato grazie ad uno
strumento basato esclusivamente su giudizi ed iniziative personali”; c) perché “fu fonte di
contrasti e divisioni all’interno del Foro locale sia per il giudizio di merito in esso contenuto
(non corrispondente a quello formulato in sede istituzionale dal Consiglio dell’ordine), sia
per l’imbarazzo che l’iniziativa creò nel Foro, soprattutto tra gli avvocati esercenti
prevalentemente dinanzi alla Pretura di Thiene, i quali erano posti nell’alternativa di firmare
o di paventare eventuali conseguenze negative da parte del magistrato”. La condotta tenuta dal dott. Polcari aveva violato “l’elementare principio”, al quale si deve attenere ciascun magistrato, di “tenere nei confronti del ceto forense un atteggiamento di assoluta terzietà ed
indipendenza, evitando ogni rapporto preferenziale con singoli professionisti, soprattutto in
relazione ad interesse estranei allo svolgimento della giurisdizione, ed evitando di creare nei
loro confronti qualsiasi motivo di sua personale gratitudine o riprovazione”. Il dott. Polcari è stato poi sottoposto al procedimento disciplinare n. 34\2008, conclusosi, dopo un iter complesso ed accidentato3, con sentenza del 22 febbraio 2013 con la quale il predetto è stato condannato alla perdita di due anni di anzianità. Tale sentenza è divenuta poi irrevocabile.
3 Tale procedimento disciplinare era iniziato nel luglio del 2003 ed era stato poi sospeso in attesa della
definizione del procedimento penale, al quale pure era sottoposto il dott. Polcari. Il procedimento penale si
concluse per alcuni capi d’imputazione con sentenza di prescrizione e per altri capi con sentenza di assoluzione.
All’esito, il procuratore generale presso la Corte di Cassazione, revocando il decreto di sospensione del
procedimento disciplinare, chiese fissarsi udienza per la discussione orale e la sezione disciplinare del Consiglio,
con sentenza n. 117 del 17 ottobre 2008, condannò il Polcari alla rimozione. Tale sentenza venne impugnata dal
Polcari e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1 7903 del 3 agosto 2009, accolse parzialmente il ricorso,
affermò la responsabilità dell’incolpato per alcuni capi, la escluse in via definitiva per altri, ritenne inadeguata la
motivazione per ulteriori capi ed annullò la sentenza impugnata, con rinvio alla sezione disciplinare del
Consiglio per un nuovo giudizio. La sezione disciplinare del Consiglio ritenne provati anche i capi di
incolpazione per i quali vi era stato annullamento con rinvio e, con sentenza n. 94 del 9 febbraio 201 0, condannò
nuovamente il dott. Polcari alla sanzione della rimozione. Anche tale sentenza venne impugnata dall’incolpato
ed anch’essa venne annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2547 del 3 febbraio 2011,
essenzialmente con riferimento alla proporzionalità della sanzione irrogata. Ne scaturì un terzo giudizio
disciplinare, conclusosi con sentenza n. 131 del 22 settembre 2011, anch’essa di condanna alla rimozione. Pure
tale terza condanna venne impugnata ed anch’essa venne annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con
sentenza n. 11137 del 4 luglio 2012, anche stavolta per ritenuta inadeguatezza della “
valutazione di
proporzionalità tra la gravità, sul piano oggettivo e soggettivo, dei fatti addebitati e la sanzione”. Né seguì,
alfine, la suddetta sentenza del 22 febbraio 2013, confermata dalla Corte di Cassazione.
13 13 Più in dettaglio, per quanto emerge da tale sentenza, il dott. Polcari, nel periodo in cui era pretore di Thiene (Vicenza) e giudice del Tribunale di Vicenza, venne ritenuto responsabile delle seguenti condotte: <<
a) aver acquistato dal “mercato parallelo” tramite il
cognato Vittorio Amitrano un orologio Rolex mod. O. P.DATE, risultato rubato in
un’orologeria di Pontedera; b) aver intrattenuto con numerosi rivenditori, intermediari e
concessionari (Fiat Zannini, New Holland Italia, Dal Zotto, Opel Galvauto, Autoscuola
Filippi) intensi rapporti commerciali, facendo valere e strumentalizzando la sua qualità di
pretore, … richiedendo ed ottenendo sconti e facilitazioni di pagamento, cambiando in media
un’auto all’anno, … mantenendo … rapporti di debito e credito per la vendita e l’acquisto
delle varie autovetture, ottenendo anche per la moglie un’auto di cortesia e per il suocero
altra auto a prezzo di favore; c) aver ottenuto con le medesime modalità operative “sconti e
facilitazioni nell’acquisto di vestiti presso la “Pull Rover” di Rossi e Meneghini, servendosi
dell’intermediazione dei geometri Baio e Mendo; d) aver violato ogni norma di legge,
opportunità ed equilibrio nominando nell’esercizio delle funzioni, consulente tecnico di
ufficio il geom. Baio per 96 volte (a detta dello stesso Baio una volta al mese per dieci anni)
ed il geom. Mendo per 49 volte>>. Ha ritenuto la sezione disciplinare che gli illeciti accertati abbiano “determinato… una
lesione grave del prestigio dell’ordine giudiziario e della credibilità del magistrato.
Costituisce, infatti, una violazione deontologica particolarmente grave quella realizzata
attraverso l’utilizzazione strumentale della propria funzione, – esercitata, peraltro, in un
piccolo centro (Thiene è una città di poco più di ventimila abitanti), – allo scopo di trarre
vantaggi economici nei rapporti con esercizi commerciali ed imprenditori del luogo.
Parimenti riprovevole è il comportamento di un magistrato che non si preoccupa di accertare
la provenienza di un orologio di pregio acquistato ad un prezzo molto ridotto e che,
nell’attività giudiziaria, gestisce gli incarichi, in violazione degli ordinari criteri di rotazione
degli incarichi ai professionisti”. La precedente condanna disciplinare, della quale si è scritto in premessa, “costituisce una conferma della disposizione del dott. Polcari a strumentalizzare
la sua funzione per ottenere un proprio tornaconto personale e, comunque, vantaggi di vario
tipo; inoltre il magistrato non evitava di privilegiare professionisti con i quali aveva,
quantomeno, un rapporto di approfondita conoscenza. Questi comportamenti sono
particolarmente gravi perché ripetuti in un ampio lasso di tempo ed hanno comportato una
14 14
inevitabile compromissione della fiducia e della considerazione di cui il magistrato dovrebbe
godere nell’ambiente sociale e professionale in cui opera”. In conclusione, pur considerandosi un ridimensionamento dell’originario quadro accusatorio (che comprendeva invero anche altri capi di incolpazione), era emerso “un quadro
complessivo di abuso del ruolo, con comportamenti disinvolti”, tale da far ritenere equa la sanzione principale della perdita di due anni di anzianità4.
D) La ricostruzione giuridica dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946, così come
modificato dall’art. 26 del d.lgs. n. 109/06 L’istituto del trasferimento di ufficio di natura amministrativa, previsto dall’art. 2 del regio decreto n. 511/1946, ha subìto significative modifiche per effetto dell’art. 26 del d.lgs. n. 109 del 23 febbraio 2006 e necessita di un corretto inquadramento sistematico in relazione sia alla definizione dei suoi presupposti applicativi sia ai rapporti con il procedimento disciplinare, che lo stesso d.lgs. n. 109/2006 ha modellato secondo il principio della tipicità della condotta illecita. Nel testo attuale dell’art. 2, per l’applicabilità della fattispecie del trasferimento officioso è richiesta la condizione che (i magistrati) “per qualsiasi causa indipendente da loro
colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza
e imparzialità”. Nell’orientamento del Consiglio, confortato da alcune pronunzie del giudice amministrativo, si è fatta strada l’idea che la norma debba essere intesa come orientata a limitare l’accertamento solo ed esclusivamente al profilo dell’esistenza o meno delle condizioni necessarie per svolgere le proprie funzioni “con piena indipendenza e
imparzialità”, prescindendo dalla valutazione sulla sussistenza di condotte colpevoli del magistrato, atteso che tale accertamento è rimesso, eventualmente ma esclusivamente, al giudice disciplinare o a quello penale. Ciò che la legge richiede, per i comportamenti propri del magistrato, è l’esistenza di una condotta volontaria, alla quale ascrivere, anche solo come concausa, la situazione fattuale che compromette l’indipendenza e l’imparzialità della funzione giudiziaria.
4 E’ scritto poi nella sentenza che alla sanzione principale “
non deve aggiungersi la sanzione accessoria del
trasferimento d’ufficio, che pure si imporrebbe, nel caso in esame, perché il dott. Polcari, già prima della
sospensione dalle funzioni, aveva ottenuto il trasferimento a domanda ad altra sede lontana da quella in cui si
sono svolti i fatti in contestazione”.
15 15 Come ulteriormente precisato dalla giurisprudenza amministrativa, a tali conclusioni può giungersi anche dopo la modifica normativa apportata dall’art. 26 del d.lgs. n. 109/2006, posto che l’eliminazione della locuzione “
anche” non determina l’esclusione della rilevanza del requisito della volontarietà, ma impone soltanto di non estendere la valutazione, in sede amministrativa, alla sussistenza della colpevolezza nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi. La recente sentenza n. 281/2019 del T.a.r. del Lazio ha chiarito che “l’incolpevolezza
deve essere intesa nel senso che la situazione che determina il trasferimento d’ufficio del
magistrato può anche essere causalmente riconducibile a una sua condotta volontaria,
purché essa sia valutata nella sua oggettività e al di fuori di ogni giudizio di riprovevolezza”. Negli stessi termini si è di recente pronunciato il Consiglio di Stato (sent. n. 5783 del 22 agosto 2019), che ha affermato che: nel procedimento ex art. 2 “la norma prevede la
trasferibilità sulla sufficiente base di una realtà situazionale oggettiva, generata da fatti solo
eventualmente riconducibili a condotte del magistrato interessato e comunque
indipendentemente da un giudizio di riprovevolezza”; il fuoco dell’accertamento nel procedimento ex art. 2 è “la situazione oggettiva ingenerata nell’ufficio o nell’ambiente”, che “può essere causata anche da una condotta volontaria del magistrato”. In ordine poi alla potenziale interferenza del procedimento ex art. 2 con un procedimento disciplinare, allorché la Commissione dovesse ritenere la condotta del magistrato interamente riconducibile in un’ipotesi di rilevo disciplinare, dovrà sospendere il procedimento aperto ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946 (cfr. art. 3 della circolare n. 14430/2017, che così recita: “qualora per i medesimi fatti oggetto della comunicazione di
apertura del procedimento ex art. 2 legge guarentigie è stata esercitata l’azione disciplinare
o l’azione penale, la Commissione, con provvedimento motivato, sospende il procedimento”). Qualora invece, insieme con fatti di astratto rilievo disciplinare, emergano ulteriori circostanze suscettibili di essere valutate e valorizzate ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511/1946, tale ultimo procedimento deve proseguire il suo corso. Anzi, la giurisprudenza amministrativa (si vedano, in proposito, T.a.r. Lazio, sentenze nn. 6103/2018 e 281/2019, e Consiglio di Stato ult sent. cit.) ritiene che il procedimento ex art. 2 possa non essere sospeso neppure in caso di coincidenza del “medesimo nucleo di fatti” tra lo stesso ed un procedimento disciplinare aperto nei riguardi dello stesso magistrato: <<per quanto non
possano essere poste a fondamento del trasferimento per incompatibilità ambientale “le
medesime ragioni” legittimanti l’iniziativa disciplinare, non si può pregiudizialmente
16 16
escludere la considerazione, sull’uno e sull’altro versante, del medesimo nucleo di fatti. Ciò
che deve restare ben distinto è che – nei rispettivi procedimenti – siano autonomamente
apprezzati nella loro obiettiva rilevanza e, in quello amministrativo senza improprie
commistioni o sovrapposizioni con la materia disciplinare, la quale è volta a garantire non
già la funzionalità e l’affidabilità oggettiva dell’ufficio rivestito, ma che la condotta
individuale del magistrato non devi dal minimo deontologico – professionale richiesto dalla
legge alla sua figura di magistrato – funzionario”. Nel caso concreto esaminato in tale ultima pronuncia del Consiglio di Stato, vi era una parziale sovrapposizione tra i fatti oggetto dell’apprezzamento disciplinare e quelli oggetto di contestazione e di condanna disciplinare al magistrato interessato; nondimeno, ad avviso del giudice amministrativo, era stato correttamente valutato dal Consiglio l’oggettivo e negativo impatto delle condotte tenute dal magistrato interessato, sotto il profilo della compromissione dei rapporti interni e della credibilità e fiducia nell’operato della magistratura. Ciò posto, si è detto che, ai fini del trasferimento di ufficio ex art. 2 del regio decreto n. 511/1946, non è più sufficiente il fatto che il magistrato abbia leso, per circostanze indipendenti dalla sua volontà ovvero per la sua condotta, il prestigio dell’Ordine giudiziario, ma è piuttosto necessario che siano venute meno le condizioni che gli consentono di svolgere le proprie funzioni nella sede occupata con piena indipendenza e imparzialità. Questo deve essere il fine dell’accertamento operato in sede amministrativa dall’organo di autogoverno perché è di tutta evidenza che l’istituto mira proprio a rendere effettiva l’indipendenza su cui il legislatore costituzionale ha inteso riporre la sua attenzione. Tale esigenza, ossia quella di garantire un esercizio indipendente e libero della funzione giurisdizionale, sorge ogni qualvolta la percezione da parte dell’ambiente lavorativo e/o dell’intera cittadinanza sia tale da costituire oggettivamente un pericolo per il bene giuridico di rilevanza costituzionale che l’istituto intende assicurare, con l’unico limite costituito dall’esistenza di un disegno preordinato a creare le condizioni per allontanare il magistrato da determinati uffici o determinati territori (circostanza questa che legittima piuttosto, all’interno del Consiglio, l’apertura delle c.d. “pratiche a tutela”). Dunque, ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale e/o funzionale, occorre accertare che si sia venuta a determinare, per il magistrato interessato, una condizione di effettiva impossibilità di svolgere adeguatamente le proprie funzioni giudiziarie con imparzialità ed indipendenza. La valutazione della deficienza del requisito dell’indipendenza
17 17 e della imparzialità va colta in via prognostica e secondo un comune apprezzamento esterno in relazione al quale il magistrato non fornisca più garanzie in termini di una resa di giustizia che possa essere ed apparire indipendente e/o imparziale; il tutto sulla base di criticità che possano essere riferite a condizioni di sede (ufficio giudiziario, circondario o distretto, da valutare caso per caso a seconda delle situazioni che hanno determinato la crisi) o anche di funzione. Come recentemente affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1657/2020: <<
…la norma prevede la trasferibilità sulla sufficiente base di una realtà situazionale
oggettiva, generata da fatti solo eventualmente riconducibili a condotte del magistrato
interessato, e comunque indipendentemente da un giudizio di riprovevolezza. In altre parole,
ai fini del procedimento amministrativo ciò che rileva è, per i suoi riflessi di ordine generale,
la situazione oggettiva ingenerata nell’ufficio e nell’ambiente, non di suo la condotta
dell’individuo: e quella situazione può essere causata anche da una condotta volontaria del
magistrato, pur se non riprovevole. Indi, in termini generali, la condotta del magistrato va
riguardata in sé come mero fatto materiale e indipendentemente da qualsiasi giudizio che se
ne dia (di liceità o illiceità, di apprezzamento o di riprovazione etc.)” e può integrare il
presupposto fattuale per dar luogo al procedimento amministrativo di trasferimento per
incompatibilità ambientale per la sussistenza di un obiettivo pericolo per l’immagine di
funzionalità e affidabilità dell’ufficio. Può trattarsi, quindi, di condotta anche “volontaria”
che, però, nell’ipotesi, non viene presa in considerazione nei termini di condotta “colpevole”
(Cons. Stato, IV, 22 dicembre 2014, n. 6209)>>. In base agli esposti princìpi, il Consiglio, accertato il fatto nella sua materiale oggettività ed accertato altresì il rapporto di causalità con l’evento, ben può disporre il trasferimento officioso del magistrato attraverso l’adozione di un provvedimento orientato a ripristinare un corretto esercizio del prerequisito di una funzione giudiziaria esercitata in condizioni di indipendenza e imparzialità. E’ bene precisare che la ricostruzione giuridica dell’istituto qui fatta propria, oltre ad essere in sintonia con la giurisprudenza amministrativa sul tema, è pacifica nella recente prassi consiliare, tant’è che è stata posta a fondamento delle recenti e seguenti delibere: n. 8456/2017, adottata nella seduta del 10 maggio 2017 (confermata dal Tar e dal Consiglio di Stato, con la citata sentenza 5783/2019); n. 4788/2018, adottata nella seduta del 15 marzo 2018 (confermata dal Tar del Lazio con la citata sentenza n. 281/2019); n. 12576/2018,
18 18 adottata nella seduta del 18 luglio 2018 e che non risulta impugnata; n. 4849/2019, adottata nella seduta del 21 marzo 2019 e la cui impugnativa è
sub iudice; n. 3439/2021, adottata nella seduta del 24 febbraio 2021. A tali delibere si devono aggiungere due proposte di delibere, approvate dalla Prima Commissione, messe all’ordine del giorno del Plenum e non discusse o per sopraggiunto pensionamento anticipato del magistrato interessato (pratica n. 29/RS/2016) o per trasferimento dello stesso ad altra sede e funzione (pratica n. 463/RE/2016). Alle suddette delibere e proposte di delibere devono aggiungersi i numerosi procedimenti aperti negli ultimi anni ai sensi dell’art. 2 e conclusisi per effetto della scelta del magistrato interessato di trasferirsi “in prevenzione” ad altra sede e/o funzione. Va infine scritto, per completezza argomentativa, che, all’esito della presente delibera, l’individuazione della nuova sede cui assegnare il magistrato interessato sarà frutto di un autonomo e successivo procedimento, di competenza della Terza Commissione consiliare.
E) Le valutazioni del Consiglio Ritiene il Consiglio che il complesso degli elementi di prova acquisiti agli atti conduca ad affermare che il dott. Eugenio Polcari non possa più esercitare, in piena indipendenza ed imparzialità, le funzioni giudiziarie di giudice del Tribunale di Napoli. Per una più agevole leggibilità della delibera, si provvederà a suddividere il presente paragrafo in sottoparagrafi, omogenei sul piano tematico.
E.1) IL CONTESTO SOCIALE E GIUDIZIARIO DELLA SEZIONE DISTACCATA DI ISCHIA DEL
TRIBUNALE DI NAPOLI Così come risulta dal relativo fascicolo personale, il dott. Eugenio Polcari, già assegnato alla Pretura di Thiene e poi al Tribunale di Vicenza, venne trasferito al Tribunale di Napoli con delibera consiliare del 16 luglio 2003 e fu destinato alla sezione distaccata di Ischia, così come risulta dalla lettura dell’ordinanza cautelare del 2 luglio 2004 emessa dalla Sezione disciplinare del Consiglio (ivi, pagina 2). Successivamente, proprio con tale ordinanza cautelare del 2 luglio 2004, il dott. Polcari venne sospeso dalle funzioni e dallo stipendio. All’esito di un lungo e travagliato procedimento disciplinare, del quale si è dato conto nel paragrafo sub C), il dott. Polcari venne condannato alla sanzione disciplinare della perdita di due anni di anzianità; passata in giudicato tale sentenza, con decreto ministeriale del
19 19 10 dicembre 2013 venne dichiarata la cessazione della misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, fino ad allora applicata, con reintegrazione del dott. Polcari nelle funzioni giudiziarie e riassegnazione del predetto al Tribunale di Napoli. Il dott. Polcari venne quindi nuovamente assegnato alla sezione distaccata di Ischia, dove prese possesso nel mese di gennaio del 2014; nel febbraio del 2018 l’interessato è stato poi nominato coordinatore della medesima sezione distaccata. Come riferito dalla dott.ssa Garzo in questo procedimento, e come emerso anche dall’audizione del dott. Polcari, lo stesso dott. Polcari è particolarmente inserito nella realtà sociale ischitana, visto che proprio ad Ischia svolse l’uditorato – nel 1986 e presso l’allora Pretura mandamentale – e considerato soprattutto che il predetto vive ad Ischia e già ci abitava prima di esservi nuovamente destinato come giudice. La realtà ambientale e sociale ischitana è sicuramente peculiare, anzitutto perché si tratta di un’isola, con la conseguente necessitata riduzione e limitatezza degli scambi, della mobilità territoriale e del confronto sociale, specie nella stagione autunnale e nella stagione invernale. Inoltre, come riferito dalla dott.ssa Garzo, la realtà sociale dell’isola d’Ischia è “
particolarmente litigiosa” ed all’interno dello stesso ceto forense “c’è una grossa
conflittualità”. Concentrandoci poi sulla situazione organizzativa della sezione distaccata del Tribunale, essa si trova “in una situazione catastrofica”, così come sottolineato dall’allora presidente reggente del Tribunale di Napoli, dott. Dario Raffone, il quale ha in particolare sottolineato che era stata decisa la chiusura di tale sezione distaccata ma poi “la politica, il
sistema, le pressioni, anche lecite perché si tratta di un’isola con 65 mila abitanti e 400
avvocati, hanno chiesto ed ottenuto non la riapertura, la sospensione della chiusura”; tuttavia, nel frattempo, “tutto il personale era andato via, quindi adesso a Ischia invece che
11 impiegati ci sono 2 impiegati che sono aiutati con un turno mensile di un impiegato che va
a turno a Napoli; 1 o 2 con molte difficoltà, perché appena sentono che devono andare ad
Ischia si mettono malati eccetera e lo stesso vale anche per i giudici. Quindi Ischia in queste
condizioni è un presidio a rischio per la legalità … la maledizione di tutto il Tribunale di
Napoli e forse di tutta l’Italia”. Similare diagnosi è stata effettuata anche da parte della dott.ssa Garzo, la quale ha aggiunto in proposito che, nonostante tale situazione di sofferenza per l’ufficio, accade che “gran parte degli amministrativi che vanno in pensione dopo
presentano domanda per poter continuare a svolgere la loro attività gratuitamente presso la
20 20
sezione distaccata di Ischia”; per alcuni tale domanda è stata accolta5, laddove è invece emerso, dal colloquio intercorso tra la dott.ssa Garzo, l’avv. Giuseppe Di Meglio e l’ufficiale giudiziario Antimo Puca, che una funzionaria presta servizio (o almeno prestava servizio) dopo il pensionamento anche senza essere stata autorizzata a farlo, il che ha determinato la presidente del Tribunale a segnalare la circostanza alla Procura della Repubblica6; la circostanza sarà approfondita nel paragrafo E.2). Va altresì aggiunto, sempre quanto alla credibilità dell’amministrazione della giustizia sull’isola d’Ischia, che due magistrati professionali che vi sono stati di recente assegnati sono stati sottoposti a procedimento penale ed a misure cautelari di carattere coercitivo (cfr. quanto riferito in proposito dal dott. Raffone); uno di loro è stato poi rimosso dall’ordine giudiziario mentre l’altro è tuttora sospeso dal servizio per ragioni disciplinari. Venendo quindi al contesto del Foro ischitano, così come sottolineato dalla dott.ssa Garzo esso risulta pervaso da una “grossa conflittualità”, che si è manifestata persino in un incontro svoltosi con l’allora Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, nel corso del quale il ceto forense locale aveva perorato la necessità “che la sezione continui a lavorare”, chiedendo interventi organizzativi, specie per quanto riguarda il personale amministrativo. Così come riferito sia dalla dott.ssa Garzo sia dallo stesso dott. Polcari, gli avvocati di spicco del Foro ischitano sono l’avv. Buono e l’avv. Giuseppe Di Meglio classe 1952; quest’ultimo, in particolare, è uno degli avvocati più noti ed “accorsati” nel contesto isolano ischitano (così il dott. Polcari); “uno degli avvocati che lavora di più ad Ischia” (così la dott.ssa Garzo), tant’è che vi sono, ancora oggi, “obiettivamente tantissimi giudizi” patrocinati dal predetto presso la sezione distaccata di Ischia.
E.2) IL RAPPORTO DEL DOTT. POLCARI CON LAVVOCATO GIUSEPPE DI MEGLIO Come già riferito, i giudizi patrocinati dall’avv. Di Meglio davanti al dott. Polcari sono stati ben 232, in essi annoverando sia quelli definiti sia quelli pendenti, e tuttora l’avv. Di
5 In proposito la dott.ssa Garzo ha segnalato la singolare vicenda di una funzionaria che “
era andata via da
Ischia perché erano sorti dei problemi e svolgeva la sua attività a Procida. Una volta invece che è andata in
pensione ha chiesto di lavorare di nuovo gratuitamente ad Ischia”.
6 Ulteriore circostanza singolare, relativa alla realtà giudiziaria ischitana, è che, per quanto riferito dalla dott.ssa
Garzo, “
ad Ischia vengono iscritte numerosissime questioni di pignoramenti, che sarebbero di competenza di
altri Fori, ma poiché lì si riesce ad agire facilmente in maniera esecutiva nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate lì c’è un numero di controversie incredibili che fanno riferimento ad altre realtà territoriali, dove però è
possibile l’iscrizione presso altro Foro”.
21 21 Meglio continua a patrocinare avanti la sede distaccata di Ischia, in giudizi anche pendenti avanti il dott. Polcari e comunque avanti la sezione coordinata dal medesimo. Le risultanze acquisite nella presente procedura evidenziano un rapporto particolare, quanto meno privilegiato e con aspetti non immuni da opacità, tra l’avv. Di Meglio e il dott. Polcari. Il primo aspetto concerne la difesa da parte dell’avv. Di Meglio nei giudizi amministrativi. Il dott. Polcari aveva impugnato davanti al T.a.r. del Lazio due provvedimenti del Ministero della Giustizia (nn. 59\2009 e 87\201 0) con il quale erano state accolte solo parzialmente le sue richieste di rimborso relative al processo penale che lo aveva visto coinvolto dinanzi al Tribunale di Trento e del quale si è riferito nel paragrafo C). Ne erano due scaturiti due giudizi (n. 3542\2010 e n. 3635\2012), poi definiti entrambi con sentenze pubblicate in data 5 marzo 20187. Nell’intestazione di tali sentenze risulta che il dott. Polcari è stato rappresentato dagli avvocati Antonio Libonati, Alfredo Granata, Ferdinando Scotto, Giuseppe Di Meglio classe 1952 (proc. 3542/10) e dagli avvocati Ferdinando Scotto, Carmina Iodice e Giuseppe Di Meglio (proc. 3635/12) (cfr. sentenze). Ha sostenuto il dott. Polcari nelle proprie difese che entrambe le sentenze contengono un “
errore materiale” nell’intestazione in quanto indicano come proprio difensore anche l’avv. Giuseppe Di Meglio, al quale egli aveva conferito mandato prima di prendere possesso alla sezione distaccata di Ischia ma glielo aveva “implicitamente” revocato nel gennaio del 2014, “nell’imminenza dell’assunzione delle funzioni”; tale implicita revoca del mandato sarebbe stata contenuta nella nomina di nuovo difensore, nella persona dell’avv. Ferdinando Scotto, “in sostituzione dell’avv.to Giuseppe Di Meglio”8. Ha poi aggiunto il dott. Polcari che l’avv. Di Meglio si era limitato a redigere “una memorietta pro forma di dieci righe” e che, per tale attività, era stato retribuito con un “fondo spese” di 500 euro, senza che residuassero ulteriori ragioni di debito.
7 Entrambi i giudizi si sono conclusi con rigetto dei ricorsi proposti dal Polcari e con compensazione delle spese
della lite.
8 In proposito, il dott. Polcari ha più ampiamente sostenuto quanto segue: “
Per quanto riguarda poi
l’intestazione delle sentenze è un evidente errore materiale. Io l’ho segnalato anche con la memoria che ho
trasmesso. L’Avvocatura dello Stato, che conosceva gli atti e che ha presentato la memoria difensiva per il
Ministero per l’udienza di discussione al Tar, avendo letto gli atti mi identifica come il ricorrente difeso
esclusivamente dall’avvocato Scotto. Il problema è che probabilmente per un errore delle cancellerie, che non
hanno aggiornato i dati, mi sono ritrovato nella sentenza, per errore materiale, un composito collegio difensivo
in cui c’erano Libonati, Di Meglio, Scotto, Granata, Iodice, che in realtà erano stati già revocati. L’unico
avvocato che si è costituito in sostituzione di Di Meglio per iscritto, e risulta agli atti, è stato l’avvocato Scotto,
che ha fatto tutta l’attività defensionale”.
22 22 Risulta in proposito dalla documentazione prodotta dal dott. Polcari che nel giudizio n. 3542\2010 l’avv. Di Meglio si costituì in giudizio in data 7 gennaio 2014 sulla base di una procura alle liti conferitagli in data 13 novembre 2013 dal Polcari, la quale conteneva un’espressa revoca della “
precedente procura a liti”. Risulta poi che, in data 4 settembre 2015, l’avv. Ferdinando Scotto aveva depositato una richiesta di fissazione udienza, su procura conferitagli dal Polcari; in tale atto è scritto che l’avv. Scotto agiva quale difensore “in sostituzione dell’avv.to Giuseppe Di Meglio” (eguale dicitura non è stavolta contenuta nella procura alle liti sottoscritta dal Polcari). Infine, l’avv. Scotto ha effettivamente patrocinato nella causa nell’anno 2018. Quanto poi al giudizio n. 3635\2012, risulta che all’udienza conclusiva del 2.2.2018 era presente “l’avv. F. Mangazzo per delega dell’avv. F. Scotto per la parte ricorrente”. Per tale giudizio, viceversa, non è stato prodotto dall’interessato l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Scotto e nemmeno la precedente procura alle liti conferita all’avv. Giuseppe Di Meglio. Quanto alla rinuncia alle liti, risulta, per entrambi i giudizi, che in data 10 giugno 2014 l’avv. Di Meglio ha inviato una e-mail privata al dott. Polcari, con l’oggetto rinuncia al
mandato e con allegato documento in cui si legge: “In relazione ai ricorsi di cui all’oggetto [3542\2010 e 3635\2012], pendenti innanzi al Tar del Lazio, le comunico per ragioni
personali la rinuncia ai mandati conferitimi. La prego, quindi, di voler conferire mandato ad
altro difensore. Le alligo, per opportuna conoscenza, le istanze di prelievo inoltrate al
Presidente della Sezione, con richiesta di riunione”. Non risulta attestazione di deposito di tale rinuncia nei giudizi amministrativi. Per quanto attiene all’oggetto della presente procedura è sufficiente, in ordine a questo aspetto della vicenda, l’esame delle risultanze documentali acquisite, anche tramite lo stesso dr. Polcari9. Invero, oggetto della presente procedura è non già l’accertamento della violazione di un obbligo di astensione, bensì l’accertamento circa la sussistenza di un appannamento dell’immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato nella sede occupata.
9 Proprio la natura documentale delle circostanze rende superflua l’attività istruttoria orale sollecitata dalla difesa
del dott. Polcari. Inoltre, quanto ai soggetti ascoltati dalla difesa del Polcari e le cui dichiarazioni sono state
prodotte dalla stessa, con la presente delibera non è stato né contestato né confutato il contenuto di tali
dichiarazion</s

Impregiudicata quindi ogni valutazione relativa a eventuali responsabilità penali o disciplinari, per quanto interessa in questa sede risulta che il dott. Polcari, il quale, già prima di riprendere servizio ad Ischia, ivi viveva, decise di conferire, nel novembre 2013, mandato alle liti proprio all’avv. Di Meglio, ossia ad uno dei principali avvocati dell’isola. Dopo il ritorno in servizio del dott. Polcari ad Ischia, avvenuto il 27 gennaio 2014, il rapporto professionale, quanto meno esternamente, sembra essere proseguito, almeno sino a settembre del 2015, posto che solo in tale data risulta la nomina dell’avv. Scotto depositata agli atti di almeno uno dei procedimenti amministrativi. Volendo poi valutare, invece, le vicende interne al contratto di patrocinio, la mail di rinuncia al mandato da parte dell’avv. Di Meglio, da questi inviata a Polcari, è di alcuni mesi successiva alla presa di possesso ad Ischia, risultando inviata a giugno 2014. Infine, non risulta poi dimostrato che il dott. Polcari abbia corrisposto alcunché all’avv. Di Meglio per la pur ridotta attività defensionale svolta da quest’ultimo: nel corso dell’audizione il dott. Polcari ha riferito di aver retribuito l’avv. Di Meglio con un “fondo spese” di 500 euro ma di tale esborso non v’è traccia documentale né il dott. Polcari ha prodotto la fattura eventualmente rilasciatagli dal legale. Risulta quindi che, nonostante tale rapporto professionale, che sembrerebbe essere perdurato per un certo periodo anche dopo la ripresa del servizio ad Ischia, e nonostante la mancanza di certezza circa i rapporti di credito tra i due, il dott. Polcari seguitò a trattare le cause patrocinate dall’avv. Di Meglio, anche in numero considerevole nel corso degli anni. La particolare contiguità dei rapporti tra il dott. Polcari e l’avv. Di Meglio, già all’epoca della ripresa del servizio ad Ischia da parte del dott. Polcari, emerge poi anche dalle dichiarazioni dell’ufficiale giudiziario Puca, quali raccolte dal difensore del dott. Polcari, secondo cui a metà gennaio 2014 il dott. Polcari, in un contesto pubblico, festeggiò il proprio rientro in servizio e la propria assegnazione presso la sezione distaccata di Ischia proprio con l’avv. Di Meglio nonché con lo stesso Puca, con il quale il dott. Polcari (come da lui stesso riferito) aveva ed ha tuttora stretti e risalenti rapporti di frequentazione: <<ricordo che verso
la metà di gennaio del 2014 mi trovavo al bar “Del Sole” dove incontrai sia il dr. Polcari che
l’avv. Giuseppe Di Meglio. In quell’occasione il dr. Polcari mi disse che stavano
festeggiando perché doveva rientrare in servizio, come giudice, presso il Tribunale di Ischia.
Ricordo inoltre che in quell’occasione stavano discutendo che, in ragione di tale nomina
presso il Tribunale di Ischia, il dr. Polcari avrebbe dovuto revocare il mandato difensivo
all’avv. Giuseppe Di Meglio per non incorrere in eventuali, ipotetiche incompatibilità.
24 24
Ricordo anche che l’avv. Di Meglio condivise le ragioni del dr. Polcari>> . Nonostante tale dialogo, come visto, la rinuncia al mandato avvenne con mail interna a giugno 2014, e la nomina di un nuovo difensore avvenne solo a settembre 2015. L’esistenza di rapporti quanto meno preferenziali tra il dott. Polcari e l’avv. Di Meglio, protrattisi ben oltre il rapporto di difesa risalente nel 2014, ed anzi permanente a tutt’oggi, è ulteriormente dimostrata dall’episodio accaduto a novembre 2020. Cone riferito dalla presidente del Tribunale di Napoli, il dott. Polcari le aveva chiesto un appuntamento perché doveva venire a parlarle insieme all’ufficiale giudiziario Antimo Puca. L’appuntamento venne fissato per il 4 novembre 2020, ma quel giorno, insieme con il Puca, non si presentò il dott. Polcari bensì l’avv. Giuseppe Di Meglio, il quale disse che il dott. Polcari non avrebbe potuto presenziare all’incontro. Sul punto così ha riferito più in dettaglio la dott.ssa Garzo: <<Antimo Puca, ufficiale giudiziario, ha fissato un appuntamento
con me per il 4 novembre, per la verità l’appuntamento mi era stato richiesto dal dottore
Polcari, dicendo che mi doveva venire a parlare con l’ufficiale giudiziario. Chiaramente non
mi sono sottratta, ho fissato questo appuntamento, ma il giorno dell’appuntamento cosa è
capitato? Che il dottor Polcari non è venuto, mentre è venuto l’ufficiale giudiziario Antimo
Puca accompagnato guarda caso dall’avvocato Giuseppe Di Meglio 52 … La cosa più strana
è stata che quando mi è stato invece chiesto l’appuntamento dal dottor Polcari, chiaramente
nessuno ha mai parlato dell’avvocato Di Meglio, ma mi diceva il dottor Polcari: “vorrei
venire insieme all’ufficiale giudiziario”. Poi non si è nemmeno preoccupato di chiamarmi e
dire: “Guarda, collega, scusami, Presidente, non riesco a venire”, e mi ha mandato questi
due, tanto per dirle come sono andate le cose>>. Nel corso di tale incontro l’avv. Di Meglio perorò la richiesta del Puca di restare in servizio gratuitamente anche dopo il pensionamento, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 90\2014, convertito con la legge n. 114\2014; richiesta che era stata già presentata il 14 ottobre 2020 dal dott. Polcari nell’interesse del Puca. Nel corso dell’incontro “l’avv. Di
Meglio, nel sottolineare l’importanza dell’accoglimento della domanda del dott. Puca in
considerazione dei carichi di lavoro dell’ufficio Unep di Ischia, affermava che anche un’altra
dipendente già in pensione e, precisamente, la dott.ssa Rosa Di Maio era solita portarsi
presso l’Ufficio di Ischia per collaborare con il personale amministrativo in servizio nello
svolgimento delle diverse attività” (così nella nota del 6 novembre 2020 a firma della dott.ssa Garzo). Tale affermazione dell’avv. Di Meglio destò sorpresa e sconcerto nella dott.ssa
25 25 Garzo, visto che la dott.ssa Di Maio aveva chiesto in data 2 ottobre 2020 di potersi trattenere in servizio anche dopo la pensione ma tale sua istanza non era stata ancora accolta o esaminata. Per tale ragione la dott.ssa Garzo ha ritenuto di segnalare l’accaduto alla Procura della Repubblica di Napoli. Il dott. Polcari ha dato una diversa versione dell’accaduto, affermando di non essere stato lui a prendere l’appuntamento con la dott.ssa Garzo nell’interesse del Puca, bensì il dott. Alessandro Minucci, v.p.o. della Procura della Repubblica di Napoli. Dunque la dott.ssa Garzo sarebbe incorsa in “
una discrasia, un errore, un equivoco, un errore di memoria
perché a me è capitato in passato di chiedere di essere sentito, di poter conferire con il signor
Presidente, come con i presidenti precedenti, ma non in questo caso e non per questo
appuntamento”. A dire del dott. Polcari, è stato poi il Puca ad informarlo dell’esistenza dell’appuntamento, del fatto che esso fosse stato richiesto alla dott.ssa Garzo dal dott. Minucci, dell’oggetto di tale incontro e della presenza ad esso dell’avv. Giuseppe Di Meglio. Ritiene in proposito il Consiglio che la versione resa dal dott. Polcari non sia credibile. Non è in particolare credibile che la dott.ssa Garzo sia incorsa in “un equivoco” o in “un
errore di memoria”, considerando che la stessa ha chiaramente riferito il fatto in termini univoci sia nel corso dell’audizione del 3 dicembre 2020, sia nella nota del 6 novembre 2020 inviata al Procuratore della repubblica, redatta due giorni dopo l’incontro, ed ha altresì ricordato che nel corso dell’incontro, come incipit, l’avv. Di Meglio esordì dicendole “il
dottor Polcari non viene”. Ciò posto, il Consiglio concorda con la dott.ssa Garzo quando ha affermato che tale episodio sia “molto significativo”. Esso conferma un legame particolare tra il dott. Polcari e l’avv. Di Meglio, e rivela che il dott. Polcari si è reso tramite, nei diretti riguardi della presidente del Tribunale, di un’impropria sovraesposizione dell’avv. Di Meglio, il quale non risulta ricoprire cariche istituzionali e però ha perorato senza averne titolo le ragioni di un ufficiale giudiziario che intendeva restare in servizio anche dopo il pensionamento (“… era lì
a titolo di accompagnatore perché chiaramente interessato. La figura dell’avvocato Di
Meglio è quella sempre di un qualcuno, di un legale del Foro, particolarmente interessato a
che le attività amministrative, in questo caso l’attività poi di notifiche, possano avere un loro
svolgimento”). E tale perorazione è avvenuta tramite la richiesta, a monte, da parte del dott. Polcari, ed in favore proprio del dott. Puca, ufficiale giudiziario in stretti rapporti con il dott. Polcari; rapporti che risultano noti sul territorio, così come riferito nell’esposto in atti.
26 26 Anche l’oggetto della richiesta, ossia la permanenza in servizio gratuitamente oltre il pensionamento, appare particolare, ove si consideri la circostanza riferita dall’avv. Di Meglio e dal dott. Puca alla presidente del Tribunale, ossia che vi era (almeno all’epoca) una dipendente che aveva chiesto di restare in servizio anche dopo il pensionamento e che, pur in assenza della necessaria autorizzazione ministeriale, di fatto continuava a lavorare nell’ufficio; circostanza, questa, che non poteva sfuggire al dott. Polcari, essendo egli il coordinatore della sezione distaccata, stabilmente presente
in loco, e di cui tuttavia egli, nel corso della sua audizione avanti la Commissione, ha negato la veridicità. Si tratta di vicenda particolare, che è stata anch’essa oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica; salvi gli accertamenti che verranno in quella sede effettuati, ciò che colpisce è che la gestione delle risorse amministrative utilizzabili presso la sede di Ischia sembrerebbe, da questo episodio, vedere coinvolto, in assenza di qualsiasi titolo, proprio l’avv. Di Meglio.
E.3) L’APPANNAMENTO DELLIMMAGINE DEL DOTT. POLCARI QUALE MAGISTRATO
INDIPENDENTE ED IMPARZIALE Così come scritto nel paragrafo D), in questa sede non è necessario accertare funditus ed in via diretta se il dott. Polcari si sia reso responsabile di fatti di rilievo penale o disciplinare, trattandosi di aspetti di competenza delle relative autorità. Ciò che va piuttosto accertato in questa sede è se, per effetto di condotte anche non riconducibili, o non interamente riconducibili, a fattispecie di rilievo penale o disciplinare, si sia comunque determinato un obiettivo appannamento dell’immagine del dott. Polcari come magistrato pienamente indipendente ed imparziale. Occorre quindi, valutando i dati di fatto emersi nel corso del procedimento, soffermarsi sulla “situazione oggettiva ingenerata nell’ufficio o
nell’ambiente” (cfr. Consiglio di Stato, sent. cit. n. 5783/2019) per verificare se il dott. Polcari possa considerarsi ancora, sul territorio in cui esercita la giurisdizione, come un magistrato indipendente o imparziale. Ritiene in proposito il Consiglio che le condotte volontarie tenute dal dott. Polcari, e che sono state descritte nel paragrafo E.2), unitamente alle circostanze di natura obiettiva ed incolpevole, che sono state descritte nel paragrafo E.1) e che saranno ulteriormente indicate nel presente paragrafo, determinino, nella sede lavorativa di attuale assegnazione, una
27 27 condizione di significativo e non rimediabile appannamento dell’immagine del dott. Polcari quale magistrato indipendente ed imparziale. Le circostanze di fatto rappresentate nel paragrafo E.2) hanno infatti dimostrato l’esistenza di rapporti personali preferenziali e non trasparenti tra il dott. Polcari e l’avv. Giuseppe Di Meglio. Tali rapporti impattano in maniera particolarmente negativa sulla credibilità professionale del dott. Polcari nel territorio in cui amministra la giurisdizione anche in ragione delle caratteristiche di tale territorio, qui ribadite nuovamente: un contesto isolano, con marcata litigiosità sociale, con un foro non propriamente coeso e del quale proprio l’avv. Giuseppe Di Meglio rappresenta un elemento di spicco, tant’è che risulta aver patrocinato davanti al dott. Polcari ben 232 procedimenti. Dunque i rapporti preferenziali e di contiguità personale sono stati intrecciati dal dott. Polcari non con un avvocato tra i tanti che hanno studio in Ischia e patrocinano presso la sezione distaccata (circa 400, a dire del dott. Raffone), bensì con uno dei due principali avvocati dell’isola; un rapporto preferenziale e di contiguità personale intrecciato tra uno dei due giudici civili dell’isola, che su quell’isola vive da tempo ed è molto ben inserito sul territorio, ed uno dei due principali avvocati dell’isola. In tale contesto, isolano e circoscritto, era ampiamente prevedibile che non sarebbe passata inosservata la notizia che uno dei due giudici civili dell’isola era assistito professionalmente da uno dei principali avvocati del territorio, le cui cause continuava a trattare. Una riprova di tale risonanza è rappresentata proprio dall’esposto in atti: esso dimostra che tale notizia si è diffusa sul territorio ed è pervenuta nella sfera cognitiva di una persona diversa dai due contraenti del rapporto di patrocinio. Del resto il dott. Polcari viveva e vive ad Ischia, al pari dell’avv. Di Meglio, sicché era prevedibile che determinati contatti, anche soltanto professionali, non passassero inosservati. In questa sede non importa se ciò sia avvenuto tramite condotte del dott. Polcari che integrino una tipica fattispecie di rilievo penale o disciplinare: in questa sede ciò che rileva è tale “
situazione oggettiva” (Consiglio di Stato, sent. cit. n. 1657/2020) si sia verificata per effetto di condotte volontarie tenute dal dott. Polcari, le quali hanno determinato, come evento, la perdita della piena imparzialità e della piena indipendenza del magistrato sul territorio in cui esercita la giurisdizione. Le condotte volontarie tenute dal dott. Polcari hanno determinato tale evento anche perché si sono andate ad innestare su una situazione obiettiva che ne ha determinato un’amplificazione delle conseguenze.
28 28 Oltre a quanto già scritto sul contesto sociale e forense isolano, va ribadito che la credibilità dell’amministrazione giudiziaria sul territorio ischitano è stata messa a dura prova dalla circostanza che, in tempi molto recenti, due giudici assegnati al Tribunale di Ischia sono stati sottoposti a misure cautelari di natura penale mentre esercitavano le loro funzioni su quel territorio10. In tale contesto la circostanza che il dott. Polcari sia sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma costituisce un ulteriore elemento di natura obiettiva che menoma la credibilità di quel magistrato su quel territorio. Ulteriore e concorrente fattore che amplifica tale perdita di credibilità è rappresentato dai gravi precedenti disciplinari che hanno interessato il dott. Polcari, ed in particolare dal procedimento conclusosi con la condanna dell’interessato alla perdita di due anni di anzianità. E’ bene precisare, in proposito, che tali condanne di natura disciplinare, citate anche nell’esposto di cui agli atti, devono essere qui valutate non certo in via diretta (ché altrimenti si determinerebbe un’impropria efficacia ultrattiva di quei procedimenti disciplinari e di quelle condanne) bensì come mera circostanza obiettiva idonea ad amplificare lo
strepitus derivante dalle circostanze descritte nel paragrafo E.2) e qui riprese ed approfondite. Dinanzi a tale complessiva situazione di fatto risulta qui irrilevante l’impegno professionale del dott. Polcari, il quale – così come riconosciuto sia dal dott. Raffone sia dalla dott.ssa Garzo – è sempre stato disponibile per le sostituzioni processuali di altri colleghi, anche in casi di emergenza11. In questa sede non vanno infatti scrutinati i parametri dell’impegno e della diligenza, sicuramente da esaminare per le valutazioni di professionalità, ma va compreso e verificato se il dott. Polcari sia ed appaia un magistrato che esercita e che può esercitare con piena indipendenza ed imparzialità le funzioni giudiziarie nella sede assegnatagli. Ciò che conta è che, nell’ambito del giudizio di natura prognostica che si impone in questa sede, con un così marcato appannamento dell’immagine di magistrato indipendente ed imparziale, i torti e le ragioni attribuiti dal dott. Polcari in questa o quella controversia
10 Si veda in proposito quanto risulta dalla seguenti fonti aperte:
1) https://www.ilgolfo24.it/arrestato-giancarlo-longo-giudice-civile-servizio-ischia/;
2)
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/contatti_con_la_camorra_arrestato_un_giudice_del_tribunale_di_napoli-
4595901.html.
11 Ha così riferito in proposito la dott.ssa Garzo, dando completezza ancor maggiore al proprio narrato: “…
il
discorso è che chiaramente il dottor Polcari è in sede. Quindi il dottor Polcari qualsiasi cosa possa succedere
interviene: dalla cosa più banale che può essere un allagamento, una sostituzione. Lui è sempre disponibile.
Anche se si tratta di fare dei meri rinvii lui è sempre disponibile”.
29 29 potrebbero essere realisticamente percepiti dalle parti interessate e dai loro legali, nonché dalla cittadinanza tutta, come influenzati, in un modo o nell’altro, da tutte le circostanze di cui sopra, ed in particolare dai rapporti preferenziali e non trasparenti intrecciati dallo stesso dott. Polcari con l’avv. Giuseppe Di Meglio. Tale ragionevole prognosi dovrebbe riguardare anche le cause non direttamente patrocinate dall’avv. Di Meglio ma da altri avvocati con cui lo stesso sia collegato o sia in competizione, stanti la sovraesposizione sociale di tale avvocato e la litigiosità e le spaccature del Foro locale. Né può ritenersi che la perdita di piena indipendenza ed imparzialità del dott. Polcari possa risolversi sulla base di una diversa assegnazione di natura tabellare, ossia sulla base di un’assegnazione del predetto ad una delle sezioni civili o penali del Tribunale di Napoli. Anzitutto va detto che, sulla base della normativa primaria e secondaria in essere, tale diversa assegnazione non può essere coatta ma deve essere il frutto di una richiesta dell’interessato, che non v’è stata. Né il dott. Polcari ha già maturato la decennalità nell’esercizio delle proprie funzioni ad Ischia: tale decennalità maturerà soltanto nel lontano 202412. Inoltre va posto in rilievo che parte delle controversie sorte sul territorio dell’isola d’Ischia è comunque attratta alla competenza della sede centrale del Tribunale di Napoli: ci si riferisce a tutte le cause in cui il Tribunale giudica in composizione collegiale, alle cause di cui all’art. 9, comma 2, c.p.c. ed alle funzioni gip\gup; si tratta, per esemplificare soltanto nella materia civile, della materia della famiglia, della materia esecutiva, della materia fallimentare, del contenzioso civile in cui è parte il foro erariale. Per l’effetto, il dott. Polcari, anche se assegnato alla sede centrale del Tribunale di Napoli, continuerebbe ad occuparsi (anche) del contenzioso ischitano, che verrebbe quindi trattato da un magistrato la cui credibilità sul territorio è stata compromessa. In conclusione, vanno restituite piena serietà, piena trasparenza e piena credibilità all’esercizio della funzione giurisdizionale nell’isola d’Ischia; tale ricostituzione di serietà, trasparenza e credibilità impone il trasferimento del dott. Eugenio Polcari. La presente delibera deve essere immediatamente trasmessa alla Terza Commissione, che provvederà ad individuare la nuova sede giudiziaria da assegnare all’interessato. Il Consiglio, pertanto,
DELIBERA
12 Sul punto ha così riferito il dott. Raffone: “…
per levarlo di lì occorre un consenso. Ho visto che purtroppo
non è neanche ultradecennale sta lì da soli 5 anni”.
30 30 il trasferimento d’ufficio, ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 511 del 31 maggio 1946, del dott. Eugenio Polcari, attualmente giudice del Tribunale di Napoli, per incompatibilità con l’ufficio di attuale assegnazione e con ogni funzione giudiziaria nel circondario di Napoli; delibera altresì di comunicare la presente delibera alla Terza Commissione, per quanto di competenza</s

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