IL POTERE E LE CORTI SUPREME. DI ARCANGELO MONACILIUNI

Nei giorni scorsi l’ex giudice della Corte Costituzionale Guido Neppi Modona si è occupato della designazione di Amy Comey Barrell alla Corte Suprema degli Stati Uniti in un articolo sul “Dubbio” dal titolo: “Ultrapoliticizzata e di parte: la Corte Suprema USA perde nel confronto con la Consulta che “è di tutti”.


A dire dell’illustre opinionista:
– il sistema americano “è senza dubbio dichiaratamente e palesemente politicizzato e va valutato negativamente che la Corte possa esser formata in grandissima maggioranza dal partito del Presidente”, di tal che “come detto da un esperto costituzionalista quale Vladimiro Zagrebelsky, negli USA la Corte è giudice solo di una parte della società, quella che si riconosce nel partito del Presidente”;
– se è vero che “la durata a vita del mandato costituisce una forte garanzia di indipendenza e imparzialità, posto che il giudice non ha alcuna preoccupazione per il suo futuro e non è condizionato nelle sue decisioni dall’aspettativa di ottenere un qualche vantaggio al termine del suo mandato”, ancora vero che “vi è il rischio che la Corte rimanga ingessata su posizioni che non rispecchiano più gli orientamenti culturali e politici della società, su temi centrali quali aborto, assistenza sanitaria, disciplina delle armi”;
– il sistema italiano “si pone diametralmente all’opposto e prevede varie misure volte a prevenire la politicizzazione della Corte”. L’elezione, prosegue Neppi Modona, dei quindici giudici non è affidato ad un unico organo, ma per un terzo al Parlamento in seduta comune e con previsione di “maggioranze qualificate, che di fatto impongono un accordo fra maggioranze ed opposizione, nel senso che tre giudici sono espressione della maggioranza e due della minoranza”, per un terzo alle supreme magistrature “che assicurano un elevato livello di preparazione giuridico-professionale” e per un terzo dal Presidente della Repubblica che “attraverso la nomina dei cinque giudici di sua competenza è in grado di porre rimedio a eventuali squilibri derivanti dalle scelte operate dal Parlamento in ordine alla provenienza dei giudici e dalle scelte delle alte magistrature..”.
Orbene, la mia formazione giuridica, ma ancor prima culturale, ha le sue radici ben piantate in quella latina/europea/continentale, sicchè comprendo come il sistema anglosassone, e quello americano in particolare, possa destare sconcerto, in particolare laddove affida al Presidente, titolare del Potere Esecutivo, il potere di nominare i giudici della Corte Suprema (e non solo).
Nondimeno, ben consapevole delle profonde differenze strutturali fra i diversi sistemi, giuridico e culturale, e delle refluenze teoriche e pratiche che ne germinano, devo ammettere di esser rimasto colpito da talune delle affermazioni, invero tranchant, sopra riportate.
Certo, un articolo su di un giornale non è un pezzo dottrinario ed impone sintesi. E pur tuttavia, la condanna, netta, del sistema americano, ovvero, meglio, le espressioni utilizzate per formularla, mi ha(nno) creato un senso di disagio.
Mi permetterò poche schematiche osservazioni al riguardo.
In primis quella che la preoccupazione di Neppi Modona in ordine alla “ingessatura” del sistema americano per effetto del mancato ricambio dei giudici costituzionali (in Italia durano in carica nove anni) andrebbe innestata in una più ampia riflessione -e preciso riflessione, che non significa condivisione- sia sul sistema di valori degli States, sia, in connessione, sul c. detto “originalismo” di gran parte della cultura giuridica di oltreoceano, imperniato sull’assunto secondo cui l’interprete deve attenersi fedelmente alla lettera del testo originario della Costituzione: “a judge must apply the law as written” (un giudice deve applicare la legge così come è scritta).
Di poi, quanto al sistema italico, convengo con l’illustre Autore sulle necessitate convergenze fra maggioranza parlamentare ed opposizioni, nonché sull’apporto di competenze assicurato dai giudici eletti dalle magistrature; tanto, nella rafforzativa precisazione che questi ultimi sono a loro volta eletti all’interno dei rispettivi ordini e che non sono soltanto competenti, ma anche de iure estranei alla politica attiva.
Ma se tutto questo è vero, ed è vero, non può non balzare all’occhio come l’equilibrio fra giudici “conservatori” e giudici “liberal o progressisti” (chè di questo si tratta) nel sistema italiano resta a questo punto sostanzialmente affidato alle scelte dei Presidenti della Repubblica. Ed invero, dati per neutralizzati dalle modalità di elezione i restanti dieci giudici, saranno i cinque di nomina presidenziale a far pendere l’equilibrio della Corte Costituzionale verso sponde conservatrici o progressiste. In caso di sbilanciamento, nell’uno o nell’altro senso, ne uscirà sbilanciato l’equilibrio della intera Corte.
E se questo ancora è vero, non sarei così tranchant nei giudizi, ma mediterei sul dato che, nel mentre per le nomine di spettanza del Presidente della Repubblica Italiana la legge non prevede alcuna forma di limitazione al potere presidenziale di nomina (“I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto..”: art. 4 della l.c. n. 87 del 1953), le nomine del Presidente degli Stati Uniti sono soggette alla conferma da parte del Senato, che non sempre è dalla parte del Presidente, e, notazione anche questa di estremo rilievo, sono assoggettate al vaglio della stampa, che negli States esercita molto efficacemente la funzione di controllo dell’operato del Potere.
Si può quindi sostenere che al potere del Presidente della Repubblica Italiana, in grado di condizionare l’equilibrio della Corte (anche nel Bel Paese sono ben noti i curricula e le idee, se liberal o conservatori, dei soggetti che possono aspirare a far parte della Consulta), non son dati contrappesi, né formali, né sostanziali.
Ma le refluenze che potrebbero trarsene, opposte alle conclusioni dell’articolo in commento, non sarebbero giuste, ma frutto di un opposto, sommario, giudizio. l Presidenti della Repubblica Italiana non sono i Capi dell’Esecutivo e son chiamati a garantire gli equilibri fra i Poteri dello Stato, i giudici costituzionali in Italia son quindici, ovvero la platea è più ampia rispetto ai nove degli Stati Uniti, il che diluisce comunque l’incidenza dei singoli giudici.
E dunque, traendo le fila, pur volendo ritenersi, e pur io ritenendo, più democratico, più rispettoso dei principi di separazione fra i Poteri, il nostro sistema, sicuramente meno politicizzato, tuttavia per supportare siffatta conclusione non farei troppa leva -ma è solo il mio modesto pensiero- sull’argomento che i nostri Presidenti “sono in grado di porre rimedio ad eventuali squilibri legati alle nomine” dei restanti dieci membri. Certo, lo sono, ma resta il fatto che il potere di rimedio è del tutto libero e può quindi -del tutto legittimamente- essere esercitato o non esserlo, resta il fatto che, fra i giudici di nomina presidenziale, l’alternanza fra giudici di diversa visione rimane affidata al tipo di utilizzo che vien fatto del potere presidenziale, per definizione costituzionale “irresponsabile”.
E resta il fatto che la statura delle persone chiamate, qui e lì, a far parte delle Corti supreme rende difficile immaginare che possano piegarsi alla politica, sì da poter essere annoverati “nel partito del Presidente”. Nel sistema italico, la mancanza dell’istituto della “dissenting opinion” non consente, e quindi non ha consentito, di conoscere in che modo i singoli giudici votino, abbiano votato, su questioni fondamentali e quindi non è dato sapere se i giudici di nomina presidenziale abbiano o meno e, nel caso, in che misura, “sbilanciata” la Corte.
E’ invece noto che negli USA l’iper cattolico, conservatore, giudice Roberts, nominato dal Presidente Trump, si è di recente schierato con i colleghi liberal nel dire no alle restrizioni della legge sulla gravidanza della Lousiania, e si è pronunciato a favore dei diritti dei transgender e dei gay, nonché, quanto a politiche sull’immigrazione, dei “dreamers”.
E, non molto più indietro nel tempo, nel 2015, il giudice Kennedy, nominato da Reagan, fu il fautore del same sex marriage.
Il che, e concludo, immagino possa indurre a prudenza nei giudizi.

di ARCANGELO MONACILIUNI

già MAGISTRATO T.A.R. CAMPANIA

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