CASORIA. SOSPESA LA DEMOLIZIONE DI UN ABUSO DI NECESSITA’. MOLINARO: “OCCORRE METTERE ORDINE NEGLI ABBATTIMENTI”

La Corte di Appello di Napoli, Sezione Quarta, Presidente Toscano, ha accolto l’istanza dell’avvocato Bruno Molinaro che, richiamando la Convenzione Europea dei diritti umani e la Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, aveva invocato con forza l’immediata sospensione dell’ordine di sgombero coattivo della Procura Generale finalizzato alla demolizione di un fabbricato composto da due unità abitative site in via Bissolati ed occupate da più persone, fra cui anziani e bambini, sprovviste di ogni altra possibilità di alloggio alternativo.

Va detto che per tale fabbricato il Comune, nel 2018, aveva anche rilasciato un permesso in sanatoria che, tuttavia, era stato successivamente disapplicato dalla Procura per violazione del limite volumetrico fissato dalla normativa sul condono edilizio in 750 mc.

L’avvocato Molinaro ha insistito per la sospensione, rappresentando, fra l’altro, che risultava ancora pendente un ricorso alla Corte Suprema di Cassazione avverso un precedente provvedimento di rigetto della stessa Corte di Appello e che, se effettuata, la minacciata demolizione avrebbe – di fatto – vanificato la tutela giurisdizionale e, dunque, l’attività difensiva posta in essere nell’interesse degli occupanti.

La Procura Generale aveva fissato lo sgombero per il prossimo 22 settembre, allertando le forze di polizia ed ordinando all’impresa incaricata di procedere subito dopo alla materiale esecuzione del provvedimento, disponendo, nel relativo provvedimento, che il “Comune di Casoria provvederà obbligatoriamente a: rimozione e smaltimento a discarica di mobili e suppellettili che i condannati e gli occupanti non abbiano spontaneamente sgomberato entro la data del 22.9.2020; intervento dei servizi sociali per l’assistenza a persone anziane, ammalate o minorenni che dovessero essere ancora presenti nell’immobile da demolire alla data del 22.9.2020”.

Va anche ricordato che il Comune di Casoria, di recente dichiarato dissestato, aveva, su richiesta della Procura Generale, stanziato sin dal 2018, nel proprio bilancio, la somma di circa 90.000 euro occorrente per la demolizione, sebbene la legge preveda che debba essere solo la Cassa Depositi e Prestiti a finanziare gli abbattimenti.

L’avvocato Molinaro, al quale abbiamo chiesto una riflessione sulla ricaduta economica e sociale del fenomeno “abbattimenti” nell’attuale momento storico, ci ha dichiarato:

È sotto gli occhi di tutti che lo Stato non ha le risorse finanziare necessarie per radere al suolo interi paesi, purtroppo costruiti senza i dovuti permessi e talvolta in violazione di ogni regola, anche solo di buon senso.

Acquisire una provvista finanziaria per coprire i costi di una demolizione non equivale ad aprire – da parte dei comuni – una “partita di giro”, come ritenuto dalla Corte dei Conti in numerose, recenti decisioni: ciò perché  tale provvista comporta pur sempre un indebitamento, peraltro vietato nei comuni dissestati, e non è detto che il recupero delle spese vada sempre a buon fine, in special modo allorquando il condannato sia insolvibile.

È innegabile che le sentenze debbano essere eseguite e che non possa esserci scappatoia che tenga.

Il problema diventa grave, però, quando le demolizioni avvengono con il contagocce e nel segno della più assurda anarchia, come sinora accaduto, ed è complicato anche per noi avvocati spiegarne le ragioni.

Non va dimenticato, peraltro, che l’ordine di demolizione collegato alla sentenza di condanna è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge n. 47 del 1985.

L’istituto, dunque, è vecchio di oltre trent’anni.

Se le demolizioni si contano sulle dita di una mano e avvengono a macchia di leopardo, è evidente che qualcosa non funziona.

Lo scopo di una graduazione su base normativa delle demolizioni era ed è proprio quello di mettere ordine nella esecuzione dei provvedimenti sanzionatori che, come confermato dagli stessi dati di Legambiente, sono migliaia nella sola regione Campania e riguardano ecomostri, fabbricati pericolanti, scheletri di cemento armato, immobili della criminalità organizzata, costruzioni realizzate sulle spiagge o in violazione del limite di distanza dalla costa e finanche case di necessità abitate da persone prive di ogni altra possibilità di alloggio.

Il quotidiano Il Mattino ha segnalato alcuni anni fa che la demolizione di tutte le costruzioni abusive realizzate a Napoli e Provincia equivale alla demolizione di un numero di case pari a quello di una città grande come Padova, aggiungendo che, per radere al suolo questo immenso patrimonio edilizio, occorrono almeno due secoli ed un enorme fiume di denaro, senza considerare i problemi legati alla carenza, nella intera regione, di un numero sufficiente di discariche dove poter smaltire i residui della attività demolitoria che, come è noto, costituiscono rifiuti speciali”.

Urge trovare una soluzione.

Può anche andar bene inasprire le sanzioni per il futuro e radicare in capo ai Prefetti la competenza a sostituire i tecnici comunali inadempienti nella esecuzione delle demolizioni, come stabilito di recente con il decreto “semplificazioni”.

Per il passato, è, tuttavia, necessario ed indifferibile mettere la parola fine varando misure di clemenza e, al tempo stesso, di riqualificazione dell’edificato, come potrebbe essere quella della regolarizzazione delle case di necessità mediante il c.d. ravvedimento operoso.

Ciò perché le responsabilità del fenomeno “abusivismo” vanno equamente distribuite tra i cittadini contravventori e i vari apparati dello Stato, nessuno escluso. 

Pretendere di eseguire a distanza di anni un ordine di demolizione di case abitate quasi sempre da anziani, bambini e talvolta disabili offende soprattutto il buon senso e non risolve affatto il problema del governo del territorio e della tutela dei valori paesaggistici.

In questi casi, come ha acutamente osservato un autorevole esponente di quella parte del PD più vicina al popolo e libera dalle pressioni dell’ambientalismo integralista – “la demolizione non può essere uno strumento per il governo del territorio, certifica – anzi – essa stessa il totale fallimento della gestione del governo del territorio ed è, in definitiva, il drammatico risultato di una politica di gestione reattiva invece che proattiva. 

Fa pensare, volendo fare un paragone calcistico, al fallo di reazione punito con maggiore severità del fallo che l’ha originato.

Trattasi di un fallo di reazione da parte dello Stato nei confronti di un cittadino certamente colpevole di un reato che è sicuramente in molti casi rimediabile e gestibile con rigorose misure di ravvedimento operoso, tali da rendere il manufatto compatibile con le esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e di sicurezza, previo pagamento di adeguati oneri di urbanizzazione per realizzare le nuove infrastrutture”.

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