NEWS AICOM. MUTUO CASA SOSPESO: REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO E DOMANDA E DEBITI CON FINANZIARIA

Guida alla domanda di sospensione mutuo prima casa: nuovi requisiti, strutturali o fino al 17 dicembre, semplificazioni, documenti da allegare, tempistiche, istruzioni Consap.

Fino al prossimo 17 dicembre 2020 non è più necessario presentare l’ISEE per accedere alla sospensione del mutuo prima casa, si possono ottenere 18 mesi di sospensione anche nel caso in cui siano state utilizzate precedenti moratorie, a condizione che il mutuo stesso risulti in ammortamento da almeno tre mesi, possono accedere alla misura anche lavoratori autonomi e liberi professionisti che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% a causa del Coronavirus. Dopo le novità sulla moratoria mutuo prima casa contenuta nei decreti 9/2020 e 18/2020, e dopo che il ministero dell’Economia ha approvato il provvedimento applicativo del 25 marzo e i nuovi moduli che bisogna presentare alla banca, arrivano le istruzioni Consap (concessionaria servizi assicurativi pubblici), pubblicate sul portale.

=> Sospensione mutui casa al via: istruzioni in Gazzetta

«Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo – si legge – è indispensabile che il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento del Fondo, collabori attivamente nella fase di presentazione della domanda di sospensione, fornendo subito alla banca che ha concesso il mutuo tutti i documenti necessari». Questo, per velocizzare i tempi.

Quando parte la sospensione mutuo

Sospensione mutuo prima casa, come funziona

26 Marzo 2020 Dopo che il proprietario dell’immobile presenta la domanda, parte l’istruttoria per verificare il possesso di tutti i requisiti. Nel dettaglio, la banca entro 10 giorni dal ricevimento della domanda invia il tutto a Consap, che dal momento in cui riceve la documentazione ha 15 giorni di tempo per fare tutte le verifiche. Poi, trasmette l’esito alla banca, che ha altri cinque giorni di tempo per comunicarlo al cliente. In ogni caso, dal giorno in cui l’istruttoria si conclude con esito positivo, la sospensione del mutuo avviene nel giro di 30 giorni lavorativi (che diventano 45 nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 130/1999).

E’ quindi nell’interesse del cliente presentare tutta la documentazione: in base ai tempi sopra indicati, sommando i tempi massimi delle comunicazioni e dell’istruttoria con quelli di concessione del mutuo, se è tutto posto entro due mesi dalla domanda si attiva la sospensione (10 giorni per la comunicazione della banca a Consap + 15 giorni di istruttoria + 30 giorni per far partire la sospensione).

Ricordiamo che la documentazione richiesta in questo periodo di emergenza Coronavirus è semplificata: fino al 17 dicembre 2020, non è richiesta la presentazione dell’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente.

Requisiti

Vediamo con precisione quali eventi danno diritto a chiedere la sospensione del mutuo, partendo dalle novità:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: requisito introdotto dall’articolo 26 del dl 9/2020, in via strutturale. Non c’è quindi bisogno, ad esempio, che sia già stata approvata la cassa integrazione. Deve però sussistere la sospensione dal lavoro di almeno 30 giorni.
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, pari al 20% dell’orario complessivo, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito: anche questo è un novità strutturale introdotta dal sopra citato dl 9/2020.
  • Riduzione media giornaliera del fatturato del lavoratore autonomo e libero professionista superiore al 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, oppure nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21 febbraio, rispetto all’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus: questo requisito non è invece strutturale, ma si applica solo fino al prossimo 17 dicembre 2020. E’ stato introdotto al Cura Italia (articolo 54, comma 1, lettera a, dl 18/2020).
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato: questo requisito, e tutti quelli che seguono, erano già previsti dalle precedenti regole.
  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato.
  • Cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
    morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Bisogna inoltre essere in un possesso dei seguenti altri requisiti:

  • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
  • il mutuo contratto non può esser superiore a 250mila euro;
  • il mutuo deve essere in ammortamento da almeno un anno al momento della presentazione della domanda;
  • l’evento che dà diritto alla sospensione deve essersi verificato nei tre anni precedenti alla richiesta.
  • se, al momento della presentazione della domanda, il titolare del mutuo è in ritardo nel pagamento delle rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi;
  • in caso di mutuo cointestato a due o più persone, la sospnsione si applica anche se uno solo dei mutuatari ha subito uno degli eventi che danno diritto all’agevolazione. Il mutuatario che subisce l’evento e sottoscrive il modello di domanda può dichiarare, sotto la propria responsabilità, di agire anche in nome e per conto di uno o più cointestatari e/o garanti impossibilitati alla sottoscrizione della domanda per ragioni collegate all’emergenza COVID-19;
  • in caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall’erede subentrato nell’intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti di cui al punto A del modulo di domanda (l’erede che presenti la domanda dovrà avere accettato l’eredità e trasferito nell’immobile oggetto del mutuo la sua residenza).

Quanto dura la sospensione mutuo

La sospensione può arrivare al massimo a 18 mesi (quini, in parole molto semplici, non si pagano le rate del mutuo per un anno e mezzo). Importante: in base al decreto ministeriale dell’Economia del 25 marzo, fino al prossimo 17 dicembre «ai fini del rispetto del limite massimo dei 18 mesi, non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo». Quini, limitatamente al periodo 2020 sopra indicato, si possono chiedere 18 mesi di sospensione del mutuo anche se era già stata precedentemente utilizzata la moratoria (una condizione di maggior favore rispetto alle regole ordinarie).

Attenzione: la sospensione è invece limitata nei casi in cui la motivazione sia la sospensione o riduzione dell’orario lavorativo di 30 giorni. In questo caso, la sospensione massima del mutuo è pari a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni lavorativi consecutivi;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni lavorativi consecutivi.

Presentazione domanda

Sospensione mutuo casa: modulo di richiesta da compilare online

31 Marzo 2020 La domanda si presenta alla banca, utilizzando i nuovi moduli presenti sul sito Consap (e anche su quelli del ministero dell’Economia e dell’ABI). Documentazione da allegare alla domanda:

  • carta d’identità (per i soli cittadini italiani e dell’unione europea) o passaporto e permesso di soggiorno (per cittadini extra UE).
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato: se il contratto era a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa. Per contratti a tempo determinato, copia dello stesso contratto, della sua eventuale proroga, nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all’art. 409 numero 3 del codice di procedura civile: copia del contratto nonché delle eventuali comunicazioni con le quali s’interrompe il rapporto.
  • In tutti i casi di dimissioni per giusta causa: copia della sentenza giudiziale o dell’atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l’accertamento della giusta causa, copia della lettera di dimissioni per giusta causa unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  • In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell’intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo: certificato ASL.
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi: copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito oppure della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito o della dichiarazione del datore di lavoro che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni lavorativi consecutivi di sospensione. I documenti indicati sono alternativi fra loro.
  • Per riduzione dell’orario di lavoro di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo: come sopra, copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito, oppure della richiesta o dichiarazione del datore di lavoro.

Sospensione mutuo negata: ora si può segnalare la banca

 

Istituita dalla Camera una casella di posta elettronica per tutti i cittadini che non hanno ottenuto lo stop alle rate stabilito nel decreto Cura Italia.

La sospensione dei mutui disposta durante l’emergenza Coronavirus non è purtroppo ancora effettiva per tutti; molti mutuatari lamentano che la banca continua ancora a trattenere la rata del mutuo, specialmente quando l’addebito periodico avviene in automatico dal conto corrente.

Così ora è stata attivata una casella di posta elettronica presso la Camera dei deputati per gestire le segnalazioni in modo rapido e ottenere quanto previsto dal decreto Cura Italia in favore di chi ha diritto alla sospensione del mutuo.

La presidente della Commissione di inchiesta sulle banche della Camera dei deputati, Carla Ruocco (M5S) ha reso noto tramite l’agenzia Adnkronos che “abbiamo attivato la casella di posta com.banche@camera.it perché ci stanno arrivando purtroppo molte segnalazioni di mancata messa a punto di normativa per consentire sospensione di mutui, accesso ai finanziamenti per le Pmi con credito garantito”.

Così “per dare una mano ai cittadini che si recano in banca abbiamo attivato questa casella dove stiamo facendo convergere le segnalazioni per poi immediatamente interfacciarci con Abi, Banca d’Italia, banche e dirigenze delle banche per fare in modo che si sblocchino rapidamente le situazioni segnalate”.

In base a quanto stabilito, tutti coloro che non hanno ottenuto dalla propria banca la sospensione del mutuo richiesta potranno rivolgersi a questo organismo parlamentare che interverrà nei modi opportuni, informando le autorità di vigilanza sugli istituti creditizi che potranno adottare i provvedimenti necessari.

 

Ho perso il lavoro e non riesco a pagare la finanziaria

Cosa succede se non si paga una finanziaria: è possibile ottenere la sospensione delle rate?

Sei stato licenziato. Ora che non hai più uno stipendio, proverai a vivere con i pochi soldi accumulati in banca. Nel frattempo, però, la mente va alla finanziaria che avevi acceso solo qualche mese fa e le cui rate ora non potrai più rispettare. Cosa puoi fare? Telefoni al tuo avvocato e gli dici: «Ho perso il lavoro e non riesco a pagare la finanziaria, esiste qualche sistema per sospendere i versamenti mensili o per evitare le conseguenze legali?». Ecco quale sarà verosimilmente la risposta che ti fornirà il tuo difensore.

Finanziamento: come funziona

Nessuno è in grado di prevedere il proprio futuro, specie quello lavorativo; tuttavia, quando si chiede un mutuo è necessario provare a farlo. Da questo, infatti, dipende la capacità di restituire i soldi alla banca e di evitare un pignoramento. Pignoramento che, il più delle volte, è di natura immobiliare perché collegato all’ipoteca sulla casa.

Dal mutuo si distingue, invece, il finanziamento: si tratta di un prestito a breve termine concesso per esigenze di consumo (l’acquisto di un elettrodomestico, di un materasso, dell’arredo per la casa, di un cellulare, ecc.).

Gli importi sono variabili ma generalmente più contenuti rispetto al mutuo. Anche le rate non superano mai 10 anni.

Proprio perché caratterizzati da un piano di ammortamento più breve, i finanziamenti vengono concessi con maggiore facilità, di solito previa presentazione di una busta paga e valutazione di congruità della stessa.

Il richiedente non deve essere stato protestato o segnalato alla Centrale Rischi Interbancaria. Ad erogare i finanziamenti non sono solo le banche ma anche le finanziarie come Findomestic, Agos, Compass. La natura del rapporto contrattuale, tuttavia, non cambia. Possono tutt’al più variare le condizioni negoziali come il tasso di interesse e le spese di istruttoria (dati sintetizzati tutti sul Taeg).

Si può sospendere un mutuo?

Per i mutui è prevista la possibilità di chiedere una sospensione. La sospensione del mutuo consente al mutuatario di congelare temporaneamente il pagamento delle rate in presenza di particolari situazioni di difficoltà economica.

La sospensione ha l’effetto di prorogare la durata del contratto e delle garanzie per un periodo uguale alla durata della sospensione.

Al termine della stessa, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente prevista dal contratto, salvo rinegoziazione del mutuo tra le parti.

L’ammissione al beneficio è prevista nei casi di:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Si può sospendere un finanziamento?

Al contrario del mutuo, nessuna legge prevede la possibilità di ottenere la sospensione di un finanziamento, neanche in caso di perdita del lavoro. Solo nell’ipotesi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio è prevista la sottoscrizione di un’assicurazione che serve a coprire proprio dai rischi di un eventuale licenziamento involontario. Leggi sul punto Cessione del quinto: che succede se mi licenziano?

Il fatto che non esista alcuna norma che preveda la sospensione del finanziamento non significa che non si possa ottenere tale beneficio con un accordo con la stessa banca. Difatti, nulla vieta alle parti di trovare un’intesa, di rinegoziare il finanziamento spalmandolo in più rate o dilazionando i pagamenti. A tal fine, bisognerà recarsi presso la finanziaria o l’istituto di credito per trattare. Tutto è, però, rimesso all’iniziativa delle parti. Quindi, non è possibile obbligare il soggetto finanziatore a un accordo. È anche vero però che, se quest’ultimo non ha ulteriori garanzie su cui rivalersi, sarà costretto di fatto a trovare una mediazione che concili le contrapposte esigenze.

Che succede se non pago la finanziaria?

Il debito con la finanziaria è un debito come qualsiasi altro, che va in prescrizione entro 10 anni da quando cessa l’ultimo pagamento. Il creditore ha quindi tutto il tempo per recuperare i soldi.

La conseguenza più immediata per chi non paga la finanziaria è l’iscrizione nelle liste dei cattivi pagatori con impossibilità di chiedere ulteriori prestiti, emettere assegni, aprire conti correnti, usare carte di credito. Leggi Cosa succede se non si paga un finanziamento.

Il tempo di permanenza nella blacklist è di:

  • 12 mesi per il ritardo di una o due rate;
  • 24 mesi per il ritardo da tre a più rate, anche se il debito viene poi pagato.

Dal momento della messa in mora scattano anche gli interessi moratori che sono più elevati di quelli invece previsti su ogni singola rata nella normalità dell’esecuzione del contratto.

La finanziaria, dinanzi a una morosità protratta, è libera di recedere dal contratto per inadempimento e chiedere la restituzione immediata di tutte le somme. Non potendo il debitore ottemperare all’invito, verranno avviate le procedure esecutive. Queste si compongono dei seguenti passaggi:

  • richiesta, da parte della finanziaria, di un decreto ingiuntivo al giudice e successiva notifica al debitore (di solito, decorrono dai 4 ai 10 mesi a partire dalla lettera di diffida);
  • decorso di 40 giorni per pagare o fare opposizione;
  • notifica dell’atto di precetto con 10 giorni di tempo per pagare;
  • avvio di pignoramenti sui beni del debitore.

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