ASILO DELLA SENTINELLA, IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE IL RICORSO DEL COMUNE DI CASAMICCIOLA. LA SODDISFAZIONE DEL VESCOVO LAGNESE E DEL SUO DIFENSORE, AVVOCATO MOLINARO

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L’asilo della Sentinella di Casamicciola deve essere restituito alla chiesa.
E’ questa la decisione della quarta sezione del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del Comune di Casamicciola contro il vescovo di ischia, Pietro Lagnese e don Gino Ballirano, che avevano chiesto la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Campania concernente la requisizione da parte del sindaco di Casamicciola dell’immobile della Sentinella per garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica a seguito del terremoto.
Nelle motivazioni della sentenza il consiglio di Stato ha sottolineato che l’immobile conteso presenta un rischio sismico superiore al cinquanta per cento.

L’avvocato Molinaro difensore del vescovo Lagnese ha “espresso la piena soddisfazione per l’esito a noi favorevole dell’appello cautelare, avendo il Consiglio di Stato confermato che il Sindaco di Casamicciola Terme non avrebbe mai potuto adottare la sua ordinanza anche perché la struttura requisita era insicura, inagibile e pericolosa per la pubblica e privata incolumità.
Del resto, già con il ricorso introduttivo avevamo denunziato l’illegittimità del provvedimento, avendo il Sindaco fatto uso dello strumento della “requisizione temporanea”, pur nella oggettiva impossibilità di fruire del bene nell’immediato.
Senza voler fare del catastrofismo, ritengo che il verdetto del Consiglio di Stato metta un punto fermo su questa vicenda e valga a scongiurare un nuovo caso “San Giuliano di Puglia”.
Alla luce della destinazione ad uso didattico impressa unilateralmente dal Sindaco alla struttura della Sentinella, viene spontaneo affermare che … con le scuole non si scherza. La sicurezza dei nostri bambini non ammette compromessi né giustifica provvedimenti sommari.
Urge l’adeguamento sismico a regola d’arte della struttura e la Diocesi ha le risorse necessarie per provvedervi.
Nei prossimi giorni chiederemo nuovamente al TAR di disporre la nomina del commissario ad acta per la pronta riconsegna dell’immobile alla Diocesi.
Ogni ulteriore ritardo non sarà ritenuto ammissibile ed ulteriormente tollerato “.

Piena soddisfazione per l’esito del giudizio in Consiglio di Stato è stata espressa anche dal Vescovo Pietro LAGNESE.
“ Non avevo dubbi sull’esito anche alla luce delle rassicuranti previsioni espresse dall’avvocato Molinaro dopo la prima ordinanza.
Sono molto soddisfatto soprattutto perché, grazie al cospicuo finanziamento erogato dalla Conferenza Episcopale Italiana, sarà possibile adeguare sismicamente e nel migliore dei modi l’immobile ingiustamente requisito ed anche perché le associazioni dei disabili potranno finalmente beneficiare di un moderno polo educativo-culturale, conformemente alla destinazione originariamente data al bene.
Quanto alla scuola dell’infanzia, mi limito ad osservare che, prima ancora della legge, è la logica ad esigere, nell’interesse di tutti, che l’attività didattica venga esercitata in plessi idonei sotto il profilo della sicurezza e funzionalmente attrezzati allo scopo.

Questa la sentenza integrale:

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3520 del 2018, proposto da:

Comune di Casamicciola Terme, in persona del Sindaco in carica pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Scotto, presso il cui studio elettivamente domiciliato in Roma, via Valadier, n. 44;

contro

Pietro Lagnese e Luigi Ballirano, entrambi rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, domiciliati ex art.25 c.p.a. presso la Segreteria della IV Sezione del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
nei confronti I.Sole D’Amore – O.N.L.U.S., Genitori Autismo Ischia, Sindaco Comune di Casamicciola Terme n.Q. Ufficiale di Governo, Istituto Comprensivo Statale E. Ibsen di Casamicciola Terme, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio; Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma dell’ordinanza cautelare del T.a.r. Campania – Napoli, Sezione V, n. 308 del 28 febbraio 2018, resa tra le parti, concernente requisizione immobile per garantire il regolare svolgimento dell’attività scolastica a seguito di evento sismico.

Visto l’art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori Pietro Lagnese e Luigi Ballirano nonché del Ministero dell’interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2018 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti, gli avvocati Scotto, Molinaro e l’avv.to dello Stato Cesaroni;

Considerato che, nella sede di prima delibazione propria della presente fase cautelare, non emergono ragioni per la riforma dell’impugnata ordinanza cautelare, in quanto le risultanze istruttorie acquisite non appaiono adeguatamente convergenti nel senso dell’agibilità della struttura oggetto di requisizione;

Rilevato, infatti, che dalla relazione prodotta a seguito dell’incombente istruttorio emerge che l’immobile, a fronte della destinazione scolastica alla quale esso è da sottoporre, presenta un rischio sismico superiore al 50 %; Ritenuto pertanto che l’appello sia da respingere con compensazione delle spese di fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), Respinge l’appello (Ricorso numero: 3520/2018).

Spese della presente fase cautelare compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2018 con l’intervento dei magistrati:

Fabio Taormina, Presidente FF

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore

Roberto Caponigro, Consigliere