DECRETO ISCHIA: DAGLI EMENDAMENTI, ULTERIORI LIMITI ALL’APPLICABILITA’ DEL TERZO CONDONO

L’applicazione del terzo condono alle aree ischitane colpite dal sisma del 21 agosto 2017 ha prodotto un ulteriore risultato, che ripropone la centralità del vincolo paesaggistico e del conseguente rilascio dei pareri da parte delle autorità preposte.

Il contestato articolo 25 del decreto è stato infatti emendato con una serie di significative proposte presentate dai due relatori, gli onorevoli Gianluca Rospi della Commissione Ambiente della Camera (M5s) e Flavio Di Muro della Commissione Trasporti (Lega).

Infatti per le istanze presentate ai sensi della legge n.326 del 2003 (terzo condono), le procedure “sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico”.

E comunque trova applicazione l’articolo 32 della medesima legge, che al comma 17 prevede: “Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (il primo condono) la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo”.

Inoltre si applica anche il comma 27 della stessa legge del 2003, che alla lettera a) prevede: “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis (associazione mafiosa), 648-bis e 648-ter (riciclaggio o impiego di denaro di provenienza illecita) del Codice penale o da terzi per suo conto”.

Inoltre, “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto”,  “le autorità competenti provvedono al rilascio del parere di cui all’articolo 32 (Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali)”

Infine, da un punto di vista economico, il contributo eventualmente previsto, subordinato comunque all’accoglimento delle istanze di condono, non spetterà “per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”.

 Dopo l’iter nelle varie commissioni, con 600 emendamenti presentati da Governo, maggioranza e opposizioni, il testo del decreto si avvia alla conversione in legge, che dovrà arrivare entro il 28 novembre per evitare che il provvedimento decada.

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