PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE SPORTIVO SU REAL FORIO, PROCIDA E FLORIGIUM

RECLAMO REAL FORIO GARA SAN GIORGIO – REAL FORIO DEL 8/3/2015: Il G.S.T., rileva che il reclamo è infondato e pertanto meritevole di rigetto. La reclamante si duole che l’arbitro sia incorso in errore tecnico, poiché non avrebbe espulso il calciatore Savino Mirko (ASD San Giorgio) sebbene lo avesse ammonito per ben due volte e cioè al 18’ del secondo tempo ed al 28’ del secondo tempo, senza però adottare il dovuto provvedimento di espulsione. Orbene, letti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro a chiarimento è emerso che al 7’ del secondo tempo il direttore di gara ha ammonito Savino Mirko, della società ASD San Giorgio. Successivamente a seguito della realizzazione della terza rete della società San Giorgio, ha ammonito il calciatore Loasses Bruno (ASD San Giorgio) perché durante l’azione di gioco si avvicinava all’arbitro per protestare, e non potendo fermare il gioco, lasciava che l’azione terminasse con la realizzazione della rete, per poterlo ammonire. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata sul conto della reclamante.

A CARICO DI SOCIETÀ:

AMMENDA Euro 160,00 ISOLA DI PROCIDA

Presenza di estranei nello spazio antistante gli spogliatoi. A fine gara propri tesserati non identificati dal d.d.g., colpivano con pugni la porta dello spogliatoio arbitrale.

A CARICO DI MASSAGGIATORI:

SQUALIFICA FINO AL 22/ 6/2015

francesco d’orio del procida

A fine gara, ingiuriava e minacciava il d.d.g.

CALCIATORI SQUALIFICATI PER UNA GARA:

BARDET DE VILLANOV, APRILE ALFONSO, COSTAGLIOLA LORENZO (Isola di Procida)

PROMOZIONE:

RECLAMO JUVE PRO POGGIOMARINO –

GARA FLORIGIUM / JUVE PRO POGGIOMARINO DELL’8.11.2014

Il G.S.T., letto il reclamo proposto dalla società Juve Pro Poggiomarino, avente per oggetto la presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, dei calciatori: Verde Francesco (nato il 15.12.1975), Buono Giuseppe (nato il 20.08.1977) e Ikericnwj Jonathan (nato il 12.12.1986) della società Florigium, rileva che il reclamo è infondato e, pertanto, va rigettato. Invero, dalla documentazione, acquisita presso l’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, è emerso che i nominati calciatori risultano regolarmente tesserati a favore della società Florigium, da data antecedente rispetto al giorno di disputa della gara in esame

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