AVV. MOLINARO :”IL DECRETO FALANGA: NON UN CONDONO MASCHERATO, MA UNA SOLUZIONE RAGIONEVOLE”

Nessun colpo di spugna, nessun virus, nessun cavallo di Troia, come sostenuto da alcuni ambientalisti. È sufficiente, infatti, anche un sommario esame del testo approvato per rendersi conto che le nuove disposizioni rappresentano, rispetto alla complessa problematica delle demolizioni giudiziali, una soluzione assolutamente ragionevole ed in linea con il dettato costituzionale, oltre che con i principi di matrice comunitaria. Questa legge, infatti, non è un condono mascherato perché non sana alcun abuso. Essa si limita soltanto a graduare l’esecuzione dei provvedimenti secondo criteri diversi da quello cronologico già da anni applicati da numerose Procure italiane senza che il Consiglio Superiore della Magistratura abbia mai formulato obiezioni o rilievi critici.

Questa legge pone rimedio a palesi disparità di trattamento perché non tutte le Procure hanno agito allo stesso modo e ciò ha fatto sì che a Cava dei Tirreni, appena qualche settimana fa, siano andate giù le case di Pina Fariello e Francesco Vitale, nel mentre ciò non è accaduto nel distretto della Corte di Appello di Napoli in quanto il Procuratore Generale Luigi Riello si è reso egli stesso promotore di un provvedimento di graduazione in linea con i parametri della legalità e del buon senso.

Da questa legge non scaturisce alcun effetto premiale per chi ha attentato al territorio e all’ambiente.

La legge fa sì che vengano eliminati gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi che deturpano il paesaggio.Chi è stato condannato con sentenza passata in cosa giudicata non ha alcun diritto, per effetto della normativa sopravvenuta, ad ottenere la revoca dell’ordine di demolizione a meno che non si verifichino fatti nuovi (come, ad es., il rilascio di una concessione in sanatoria) che lo rendano incompatibile con l’esecuzione penale.Gli abusi, in altri termini, restano abusi e la legge Falanga non introduce né un amnistia né un indulto per chi ha da pagare il suo debito con la giustizia.

Non c’è nulla di male nel fatto che la legge vale anche a proteggere le case abitate dai nuclei familiari più poveri, in quanto, secondo una recente sentenza della Corte Europea, chi abita una casa di necessita ha diritto alla inviolabilità del domicilio.Lo dice l’articolo 8 della Convenzione e la norma è applicabile anche se la casa di necessità è abusiva, a maggior ragione se lo Stato membro non abbia operato in modo da garantire ai meno abbienti un tetto sotto il quale trovare ricovero.

I critici asseriscono che l’impianto normativo finisce per depotenziare, se non annullare del tutto, la lotta al fenomeno dell’abusivismo edilizio.Nulla di più inesatto.Questa legge – e tale novità sembra sfuggita a molti – introduce nuovi e formidabili strumenti di contrasto e repressione degli abusi.la legge prevede, infatti, che l’esecuzione degli ordini di demolizione adottati dai comuni venga affidata ai Prefetti, pur non escludendosi il concorrente potere sanzionatorio spettante ai dirigenti degli uffici tecnici.

I Prefetti non vengono eletti dal popolo. Sono funzionari dello Stato che non debbono dar conto agli elettori e non sono condizionabili da interessi di natura clientelare. Viene istituita la Banca dati dell’abusivismo che prima non c’era. Non è vero che ci sono pochi soldi per eseguire le sentenze.Rispetto al fondo di 50 milioni di euro introdotto dal condono del 2003, sono state stanziate nuove risorse che vanno ad integrare quel fondo che, essendo di rotazione, è destinato a non esaurirsi mai.

È innegabile che le sentenze debbano essere eseguite e che non possa esserci scappatoia che tenga.Il problema diventa grave, però, quando le demolizioni avvengono con il contagocce, come, appunto, verificatosi nella nostra regione, vuoi per difficoltà di ordine organizzativo, vuoi per mancanza di risorse finanziarie.Non va dimenticato, peraltro, che l’ordine di demolizione collegato alla sentenza di condanna è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dalla legge n. 47/85.L’istituto, dunque, è vecchio di oltre trent’anni. Se le demolizioni si contano sulle dita di una mano e avvengono a macchia di leopardo, è evidente che qualcosa non funziona.Come si fa a spiegare a chi subisce la privazione della casa, sia pure in esecuzione di una sentenza di condanna passata in giudicato, che il turno del vicino, che magari ha realizzato un abuso di dimensioni maggiori ed in epoca ancor più risalente, non è ancora arrivato? La legge risolve tali criticità.

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