Dopo Casamicciola, di cui ha già parlato TELEISCHIA (caso Ferrandino Adele), è stato ora accolto un ricorso dell’Avv. Bruno Molinaro anche per il comune di Forio, colpevole di aver violato, secondo il TAR, la legge regionale n. 5/2013.
Tale legge obbliga i comuni ad approvare i criteri per l’assegnazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e da destinare al soddisfacimento di finalità di edilizia residenziale (con possibilità di concedere in locazione o di dismettere gli immobili a favore di coloro, compresi i condannati per abuso edilizio, che li occupavano “al tempo della acquisizione”).
La sentenza accoglie anche la richiesta di nomina del commissario “ad acta”, con spese a carico del comune di Forio, in caso di perdurante omissione.
La questione, nel caso di specie, assume notevole rilevanza, oltre che sul piano giuridico, anche sul piano pratico per un triplice ordine di ragioni:
1. L’immobile della ricorrente fa parte della blacklist del comune di Forio, ovvero dell’elenco delle opere prossime alla demolizione.
Il mutuo relativo alla provvista finanziaria è stato, peraltro, già richiesto dal comune alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003.
2. Il TAR ha anche accolto la mia tesi secondo cui l’esistenza di una R.E.S.A. per la esecuzione di un ordine di demolizione penale nascente da sentenza passata in cosa giudicata non è ostativa all’assegnazione dell’alloggio al condannato per finalità di housing sociale (e, dunque, alla sua conservazione in deroga alla demolizione stessa).
3. La sentenza è in linea con la decisione della Corte Europea del 21 aprile scorso in materia di tutela dell’abuso di necessità.