“Come e’ noto, e anche Teleischia ne ha dato ampia informazione, la Corte di cassazione, terza sezione penale, ha recentemente, anzi la Sentenza e’ di pochissimi giorni fa, ribadito la natura amministrativa della ingiunzione di demolizione del giudice penale – è quanto riporta l’avvocato Paolo Rizzotto che aggiunge: “ E’ una sentenza che appare meglio motivata rispetto ad una precedente del dicembre del 2015, e che nondimeno in molti punti critica del tutto apoditticamente le conclusioni fatte proprie dalla ordinanza del Tribunale di Asti che, rifacendosi alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, aveva revocato una ingiunzione di abbattimento ritenendo che l’ordine penale di abbattimento ha natura penale, non amministrativa, e quindi e’ soggetto a prescrizione. Evidentemente la questione, che naturalmente interessa moltissimo i cittadini dell’isola di Ischia stante l’esistenza di centinaia di ordinanze di abbattimento a seguito di sentenze diventate irrevocabili, terra’ ancora banco e non e’ escluso che in tempi brevi se ne occupera’ direttamente la Cedu. Quello che pero’ va detto chiaramente e’ che la maggior parte dei mass media nazionali che hanno dato notizia di questa sentenza, hanno tratto un principio da essa aberrante e che, naturalmente, non e’ proprio contenuto nel provvedimento degli ermellini. Leggendo ad esempio alcuni articoli de IL Sole 24ore, ma anche di altri importanti quotdiani nazionali, il lettore puo’ trarre la convinzione che anche nei casi in cui un giudice abbia dichiarato prescritto il reato, possa comunque disporre l’abbattimento dell’immobile. Ovviamente non e’ cosi’ in quanto la legge attribuisce al giudice penale il potere di ordinare l’abbattimento dell’immobile abusivo MA SOLO ED UNICAMENTE NEI CASI DI CONDANNA ( e di patteggiamento che equivale ad una condanna ). La sentenza di prescrizione non e’ una sentenza di condanna e quindi la natura dell’ordine di abbattimento, che secondo la cassazione e’ amministrativa , non faculta certo il Giudice ad ordinare l’abbattimento.
Articolo precedente
Articolo successivo