(Adnkronos) – Il nodo principale “è che queste valutazioni del Cts non sono state mai rese note tempestivamente, o sono state molto generiche e la motivazione di adeguatezza e di proporzionalità non è mai stata sindacabile da parte del Parlamento. Persino a volte da parte dei giudici. Ma la Corte – osserva Guzzetta – non poteva entrare nel merito perché qualifica i Dpcm come atti amministrativi, aprendo ovviamente ad una serie di conseguenze di ordine generale”. Tra queste “il problema del presupposto di esercizio di questi atti amministrativi. La sola base fondata su adeguatezza e proporzionalità è fragile e quindi – suggerisce il professore di Tor Vergata – richiederebbe che non gravasse tutto sulle spalle del presidente del Consiglio. La distinzione tra discrezionalità amministrativa e scelta politica in taluni casi di incertezza dei presupposto è veramente molto sottile”.
(di Roberta Lanzara)