CORONAVIRUS. IL DECRETO DEL GOVERNO: STOP FINO AL 15 MARZO PER SCUOLA, SPORT, CONVEGNI ETC.

Ecco il decreto deciso dal Governo in merito al Coronavirus. La decisione nasce dall’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e dalle dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di più ambiti sul territorio nazionale.  Tali condizioni hanno reso necessarie misure volte a garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea. Il decreto viene varato sulla proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle finanze, nonché i Ministri dell’istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni.

 

Ecco le misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19)
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica
utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra
attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in
ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli
di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle
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sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte
chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le
società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli
idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti
e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere,
svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono
ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della
raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d);
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole
di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di
corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in
formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate
presso i ministeri dell’interno e della difesa;
e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e
le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado;
f) fermo restando quanto previsto dalla lettera d), la riammissione nei servizi educativi per
l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai
sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro
presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata
della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto
anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta
la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove
possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto
particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le
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Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove
ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle
attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche
intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività
possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime
Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con
disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente
lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini
delle relative valutazioni;
l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche
diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi
indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie
a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.
81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della
legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla
documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro;
o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno
potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei
termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
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p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi
idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della
prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e
negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni
di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e
successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.
ART. 2
(Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale)
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica
le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero
della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche
o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di
evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di
evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore
affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di
cui all’allegato 1;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi
commerciali;
e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e
sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal
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presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte
senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del
servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni
di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1,
sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti
per l’igiene delle mani;
g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune
misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire
ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui
all’allegato 1, lettera d);
h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari
di sanificazione dei mezzi;
i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del
presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio
epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia
transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale
circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio
nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le
modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con
apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di
sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero
verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano
generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente
competenti.
2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera i), alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici
giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
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b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità
e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra
di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini
INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);
d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a
rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è
stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.
3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:
a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento,
nonché degli altri eventuali conviventi;
b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in
caso di comparsa di sintomi;
c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al
giorno (la mattina e la sera).
4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul
significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima
adesione e l’applicazione delle seguenti misure:
a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
b) divieto di contatti sociali;
c) divieto di spostamenti e viaggi;
d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di Sanità Pubblica;
b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
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c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico
sanitaria di cui all’allegato 1.
ART. 3
(Monitoraggio delle misure)
1. Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente
decreto da parte delle amministrazioni competenti.
ART. 4
(Disposizioni finali)
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle
singole misure, fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli articoli
3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.
3. Restano ferme le misure previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure
di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra
misura prevista dai predetti articoli 1 e 2.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE

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