TERREMOTO. AL VIA IL DIBATTITO ALLA CAMERA SUL DECRETO. ROSPI: “CHIEDIAMO SCUSA AGLI ISCHITANI PER IL RITARDO”

E’ iniziato questa mattina alla Camera dei Deputati l’iter in Parlamento per il decreto che contiene le norme per la ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del 21 agosto 2017.

Ad illustrare il decreto, nella parte relativa all’isola d’Ischia, l’onorevole Gianluca Rospi, relatore per l’ottava commissione:

Il decreto ha un ampio contenuto, in quanto rivolto ad affrontare diverse emergenze che affliggono le diverse aree del nostro Paese. Rivendico la scelta del Governo di intervenire finalmente con misure concrete per i territori di Ischia, colpiti il 21 agosto 2017 da un sisma che ha causato la perdita di vite umane, numerosi feriti e ingenti danni a infrastrutture ed edifici pubblici e privati.

Dobbiamo tutti delle scuse alle popolazioni locali per non essere intervenuti subito. A differenza di quanto avvenuto in altre occasioni, la recente presenza in quei luoghi del Presidente del Consiglio Conte e del Vicepremier Luigi Di Maio ha costituito un segno di attenzione per la realtà locale. Forse, non è noto a tutti che, subito dopo l’evento sismico, vi erano oltre 2.400 sfollati e danni del tutto paragonabili ad altre realtà del centro Italia duramente colpite da fenomeni sismici negli ultimi anni.

Ecco perché dico che finalmente, con questo Governo, l’Italia si è resa conto di dover prestare attenzione alla comunità locale in misura non inferiore a quella che, in modo concreto e tangibile, è stata, in questi anni, rivolta ad altre zone del Paese, con strumenti di urgenza.

In particolare, il capo III del decreto dispone interventi riferiti ai comuni dell’isola di Ischia interessati dagli eventi sismici, come detto, del 21 agosto 2017, che consentono di affrontare i disagi e la fase dell’emergenza, ma soprattutto di pianificare le attività di ricostruzione. Questo è un elemento molto importante, che desidero sottolineare.

Il provvedimento al nostro esame, anche se affronta emergenze tra loro diverse, si caratterizza in modo unitario per la scelta di voler, in ambito, coniugare misure emergenziali con la necessità di prevenire rischi. Ciò emerge non solo nelle norme che riguardano la sicurezza delle infrastrutture, ma con particolare riguardo a Ischia, nelle scelte di creare condizioni per ridurre il rischio sismico mediante l’avvio della macro-zonizzazione sismica di terzo livello, e dare reale capacità operativa alle strutture che dovranno operare in questo contesto, in un’ottica di efficienza e legalità.

La decisione di definire legislativamente ruolo, funzioni e struttura del commissario straordinario va certamente in questa direzione; così come la costruzione di una cabina di regia per gli investimenti, che soprattutto in termini di sicurezza si sono dimostrati carenti negli ultimi anni. Credo sia opportuno garantire la continuità operativa della Protezione civile, consentendole di avvalersi ancora di preziose risorse umane.

Anche il tema della legalità è presente in questo intervento normativo: da un lato, vi è stata una lunga e proficua discussione in Commissione per definire i poteri del commissario straordinario per la ricostruzione del ponte di Genova; altrettanto intenso e dialettico è stato il confronto sulle norme riguardanti le procedure di condono per i comuni di Ischia, e le norme di diverso tenore, per la verità, riferite alla ricostruzione di edifici con lievi difformità edilizie nei territori del centro Italia. Per entrambe le discipline si è voluto con fermezza chiarire che non ci sarebbero state sanatorie, quanto piuttosto l’accelerazione della capacità decisionale di una macchina burocratica troppo spesso inefficiente.

Si è appreso che, nel comune di Ischia, il numero delle pratiche edilizie supera le 20 mila unità: un dato sproporzionato rispetto agli abitanti, ma che nell’inerzia amministrativa cova situazioni di grave ingiustizia.

Il primo obiettivo è stato, dunque, quello di arrivare a definire queste pratiche ponendo come paletto la tutela del paesaggio e il divieto di concludere in modo positivo pratiche per chi si è macchiato di reati di tipo mafioso. Con la stessa fermezza le Commissioni hanno inserito nel testo il divieto di godere di qualsivoglia beneficio per la ricostruzione di immobili totalmente abusivi nelle zone interessate dagli eventi sismici del centro Italia.

Descrivo sinteticamente i contenuti del decreto-legge. In estrema sintesi, gli articoli 17, 18 e 19 disciplinano la figura e la funzione di coordinamento e direzione del commissario straordinario, all’uopo nominato con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La durata dell’incarico è indicata in un massimo di 12 mesi con possibilità di rinnovo, mentre la gestione straordinaria cessa entro la data del 31 dicembre 2021. Le funzioni analiticamente descritte all’articolo 18 riguardano la ricostruzione degli immobili, sia pubblici che privati, in analogia con quanto previsto per gli altri commissari straordinari, in particolare per il commissario per la ricostruzione del sisma del centro Italia. Segnalo, in particolare, che le Commissioni hanno specificato, approvando appositi emendamenti, che il commissario coordina anche gli interventi di demolizione e di assistenza alla popolazione, nonché la possibilità di coordinare e realizzare una mappatura della situazione urbanistica dei comuni interessati. In tal modo, il commissario in fase di ricostruzione può avere un quadro completo del rischio sismico e idrogeologico dell’intera zona.

L’articolo 19 intesta al commissario straordinario apposita contabilità speciale, incrementandola di 20 milioni per ciascuno degli anni nel triennio 2019-2021.

L’articolo 20 disciplina la ricostruzione privata, demandando al commissario straordinario l’adozione di provvedimenti nei quali sono individuate le modalità dei diversi interventi di riparazione, di ripristino e di ricostruzione del patrimonio danneggiato, in relazione al danno effettivamente subito.

L’articolo 21 contiene le regole specifiche sull’entità dei contributi che possono essere concessi, individuandone l’estensione in relazione al livello del danno subito dall’immobile e degli interventi conseguentemente necessari, i soggetti legittimati a percepire e l’entità rispetto ai costi sostenuti. Un’importante innovazione all’articolo 21 riguarda l’erogazione dei contributi: infatti, nessun contributo può essere erogato per immobili danneggiati oggetto di ordinanze di demolizione già previste dal giudice.

L’articolo 22 individua le finalità degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2 e 3, e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Rispetto alle analoghe norme adottate per il sisma del centro Italia, costituisce un’ulteriore finalità quella di assoggettare a trasformazione urbana gli immobili indicati dal commissario.

Tranne che nel caso di ricostruzione, segnalo che, per gli immobili, gli interventi di miglioramento o di adeguamento sismico devono conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell’immobile, mentre per quelli di interesse storico e per quelli ad uso scolastico l’intervento deve, invece, conseguire l’adeguamento sismico.

L’articolo 23 prevede una procedura semplificata, anche in deroga alla normativa vigente, per l’avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro.

L’articolo 24 disciplina la procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi, indicando il destinatario della richiesta ovvero i comuni interessati, nonché i contenuti essenziali della documentazione e dell’istruttoria.

L’articolo 25, su cui mi sono soffermato in precedenza, è stato profondamente rivisto in Commissione, anche grazie al lavoro di noi relatori. Quest’articolo, nei giorni scorsi, è stato oggetto di molte critiche, a mio avviso improprie, in quanto si parla di condono. In realtà, le innovazioni apportate al decreto-legge velocizzano l’iter burocratico di domande già presentate negli anni precedenti, prima del 2003, e che devono essere approvate entro sei mesi; inoltre, si sono ristrette le maglie dell’ottenimento della possibile sanatoria: grazie all’emendamento approvato in Commissione, l’amministrazione comunale dovrà richiedere il parere favorevole all’autorità preposta al vincolo ambientale e paesaggistico, ed inoltre il titolare della richiesta dovrà possedere i requisiti di onorabilità.

L’articolo 26 disciplina la ricostruzione pubblica demandando a provvedimenti del commissario il finanziamento, nonché la redazione del piano delle opere pubbliche, delle chiese e degli edifici di culto, del piano per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, del piano dei beni culturali, del piano degli interventi sui dissesti idrogeologici in cui selezionare gli interventi che, in quanto essenziali, consentono una procedura negoziata senza bando.

L’articolo 27 indica i soggetti attuatori degli interventi: regione, ministeri, università, Agenzia del demanio, comuni, le diocesi.

L’articolo 28 consente l’erogazione di un contributo, secondo modalità e criteri da definire con provvedimenti adottati dallo stesso commissario straordinario, in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati presenti all’interno delle unità distrutte o danneggiate.

L’articolo 29 mira a rendere più agevole ed immediata la verifica delle condizioni soggettive degli operatori economici selezionati per gli interventi su opere pubbliche: in sostanza, si estende l’applicazione delle disposizioni adottate in relazione agli eventi sismici del centro Italia in materia di legalità e trasparenza.

L’articolo 30 reca disposizioni in ordine alla qualificazione degli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria: si fissano i requisiti per l’affidamento di incarichi sia di progettazione che di direzione lavori, sempre funzionali alla ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati.

L’articolo 31 prevede le modalità di individuazione, le sedi e il trattamento economico del personale della struttura del commissario straordinario, cui sono posti limiti massimi di spesa: 350.000 euro per l’anno 2018, 1.400.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2020.

Gli articoli da 32 a 35 prorogano e dispongono misure di favore per le popolazioni colpite dal sisma del 21 agosto 2017, in forma analoga a quanto disposto dai precedenti decreti-legge in casi simili.

In particolare, ci sono agevolazioni concernenti le imposte sui redditi, IMU, Tasi e Tari, il rimborso dei mutui contratti dai comuni, la sospensione del pagamento del canone RAI, la sospensione dei termini per il pagamento delle cartelle esattoriali, la sospensione dei termini per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dei contributi previdenziali e assistenziali, la possibilità per le autorità di regolazione di prevedere agevolazioni tariffarie.

L’articolo 36 concede contributi alle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi, del commercio e artigianato insediatesi da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici dei comuni dell’isola di Ischia”.

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