NEWS AICOM. ASSEGNO POSTDATATO IN GARANZIA: L’INCASSO E’ ILLEGALE

Scatta il reato di appropriazione indebita nei confronti del creditore che porta all’incasso un
assegno bancario ricevuto a garanzia di un pagamento e, in violazione dell’accordo concluso con
l’emittente, si appropri della somma riscossa.

Hai un debito che non riesci a pagare in un’unica volta. Così hai trovato un accordo con il creditore
per un piano di rate spalmate in più mesi. Tuttavia, il creditore – che non si fida della tua puntualità
– ti ha chiesto delle garanzie. Non potendogli offrire delle fideiussioni ed essendo l’ipoteca sulla
casa troppo costosa, hai acconsentito al rilascio di un unico assegno postdatato riportante un
importo pari all’intero debito. A questo punto ti chiedi se questa pratica è legittima, che valore ha
un assegno postdatato, come bloccarne il pagamento e cosa potresti fare se fosse portato
all’incasso in violazione dell’accordo stretto tra le parti. La questione è stata di recente analizzata
dalla Cassazione con una sentenza molto interessante perché si inserisce in un dibattito sempre
aperto e che dà luogo spesso ad equivoci: in caso di assegno postdatato in garanzia, l’incasso
anticipato è legale? Ecco cosa è stato detto dai giudici supremi in questa occasione.
L’assegno postdatato è legale?
Partiamo subito da una precisazione: offrire un assegno postdatato non costituisce un illecito né
amministrativo, né penale. L’emissione di un assegno posdatato è solo una “piccola” evasione
fiscale. Già, perché lo scopo dell’assegno è consegnare al creditore un titolo pagabile a vista, ossia
immediatamente, nel momento stesso in cui viene presentato allo sportello. Di conseguenza,
l’assegno deve riportare, come data, quella della sua emissione e non invece una successiva. Chi
invece vuol fornire un titolo con data successiva alla sua emissione – con lo scopo di fornire una
promessa di pagamento futuro – deve emettere un diverso titolo: la cambiale. La cambiale, a
differenza dell’assegno, sconta l’imposta di bollo che si paga all’atto dell’acquisto della stessa
(leggi Dove si comprano le cambiali e quanto costano?). L’imposta è pari al 12 per mille
dell’importo che verrà indicato sulla cambiale. Quindi, emettere un assegno con una data successiva
a quella del suo rilascio, simulando così lo scopo tipico della cambiale, è un mezzo utilizzato per
evadere l’imposta di bollo.

AICOM Ischia

Aicom Ischia Via Edgardo Cortese 7 Ischia (NA) presso Gioielleria Bottiglieri
Partita Iva e Codice Fiscale : 91004930631
Qual è la conseguenza di un assegno postdatato?
La conseguenza dell’assegno postdatato è che esso, nonostante rechi una data successiva a quella
del suo rilascio, può essere incassato in qualsiasi momento dal prenditore (ossia da colui che ne ha il
possesso) e la banca è tenuta a pagarlo. Ma ad una sola condizione: trattandosi, come detto, di una
evasione fiscale, chi chiede l’incasso dell’assegno posdatato dovrà prima regolarizzare l’imposta di
bollo pagando l’importo evaso (abbiamo detto il 12 per mille della somma indicata sull’assegno)
oltre alle sanzioni. Solo così è possibile pagare, prima del tempo, un assegno postdatato.
La seconda conseguenza di un assegno postdatato è la perdita della sua funzione di titolo esecutivo.
Ci spieghiamo meglio. Se l’assegno non pagato consente di pignorare i beni del debitore in via
diretta, senza cioè passare dal tribunale, quando esso è postdatato tale funzione non gli è attribuita.
Il creditore dovrà quindi attendere la data di scadenza dell’assegno per potersi recare dall’ufficiale
giudiziario.
Naturalmente, l’assegno è postdatato solo quando la data indicata sul titolo non è ancora giunta.
Nulla impedisce però al creditore, possessore di un assegno postdatato, di “regolarizzarlo” in un
secondo modo (oltre a quello già descritto consistente nel pagamento dell’imposta di bollo):
attendendo che si compi la data: di scadenza. In tal caso nessuno potrà contestare la sua normale
funzione e la banca dovrà pagare il titolo a vista.
Se la data è scaduta quanti giorni ci sono per pagare
l’assegno?
Se l’assegno, inizialmente emesso “postdatato”, diventa regolare perché la data è giunta, va portato
all’incasso entro 8 giorni se la banca emittente è nella stessa città del pagamento (cosiddetto
«assegno su piazza») o entro 15 giorni se si trova in una città diversa (cosiddetto «assegno fuori
piazza»). Prima di questo termine non si può bloccare il pagamento dell’assegno, se non con una
denuncia di furto o smarrimento (circostanza che però esporrebbe il debitore a una querela per
calunnia, avendo dichiarato il falso). Invece, una volta scaduto tale termine, il debitore può sempre
revocare l’ordine di pagamento dell’assegno e la banca è tenuta ad obbedire al proprio cliente.
Assegno postdatato in garanzia: è lecito?
Da quanto abbiamo risulta pacifico che l’accordo per il rilascio di un assegno postdatato, emesso a
garanzia di un debito, seppur da un punto di vista penale è certamente lecito, su un piano civilistico
è un accordo nullo, perché il creditore potrebbe sempre portare all’incasso in precedenza l’assegno.
Ne consegue che chi emette l’assegno a garanzia del proprio adempimento, confidando sulla
circostanza che il creditore non proceda all’incasso del titolo prima del termine, ma si limiti a
trattenerlo soltanto a titolo di garanzia, sarà sprovvisto di tutela nel caso in cui quest’ultimo invece
decida di procedere all’incasso. C’è tuttavia una possibilità che questo comportamento del creditore
sia illegittimo e possa configurare un reato: quando il suo diritto non è ancora maturato. Una cosa,
infatti, è l’emissione di un assegno postdatato per un debito già contratto e scaduto; un’altra invece
è quella per un debito che ancora non si è perfezionato (si pensi all’assegno postdatato per il
pagamento delle prime tre mensilità dell’affitto). In tal caso, il creditore che mette all’incasso

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l’assegno commette reato di appropriazione indebita. Per capire meglio la questione rinviamo al
successivo paragrafo.
Assegno postdatato: l’incasso anticipato è reato
Siamo partiti da un esempio: quello di una persona che, avendo già maturato un debito con un
creditore, gli rilasci un assegno postdatato a garanzia dell’adempimento del piano di rate
concordate. Qui il debito è già certo e scaduto e, a riguardo, la giurisprudenza ha detto che, in
ipotesi come questa, il titolo di credito può essere utilizzato anche con funzione di garanzia, oltre a
quella ordinaria come strumento di pagamento. Pertanto, se il creditore trattiene gli assegni, a titolo
di garanzia, in attesa che la controparte gli dia la prestazione, non compie alcun illecito.
Il reato invece scatta se il creditore, in assenza di un apposito patto siglato in anticipo col debitore,
porta all’incasso gli assegni con lo scopo (cosciente e volontario) di appropriarsi del denaro altrui,
sapendo di agire senza averne diritto, ed al fine di trarre una qualsiasi illegittima utilità [2]. In tale
caso scatta il reato di appropriazione indebita.
Un esempio lascerà comprendere meglio ciò di cui stiamo parlando. Immaginiamo che una persona
prenda in affitto un appartamento. Il padrone dell’immobile pretende, a garanzia dell’esatto
versamento dei primi sei mesi di affitto, un assegno a garanzia dell’intero importo. Prima però
della scadenza dei sei mesi, il locatore porta all’incasso il titolo, contrariamente quindi agli
accordi presi in partenza. È legittimo il suo comportamento? La risposta è certamente negativa e, in
tal caso, egli è passibile di denuncia per aver commesso un reato. Secondo la Cassazione, la
condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario ricevuto a garanzia e, in
violazione dell’accordo concluso con l’emittente, si appropri della somma riscossa integra il delitto
di appropriazione indebita. In tale ipotesi si assiste difatti ad un’arbitraria deroga al patto di
garanzia con il quale le parti hanno pacificamente negoziato un utilizzo diverso dell’assegno
bancario rispetto alla sua tipica funzione di titolo di credito, attribuendogli il valore di mero
strumento di garanzia di adempimento delle obbligazione pattuite con esigibilità futura
condizionata.
note
[1] Cass. sent. n. 12577/18 del 19.03.2018.
[2] Cass. sent. n. 5643/14.

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