IL TAR BOCCIA LA PROTEZIONE CIVILE PER LA PALAZZINA IACP DI LACCO AMENO. ACCOLTO IL RICORSO DELL’AVVOCATO MOLINARO

È a dir poco clamoroso il provvedimento con il quale il Tar Campania Napoli, in accoglimento del ricorso proposto dall’avvocato Bruno Molinaro per conto di alcune famiglie di Lacco Ameno, ha ieri sospeso l’efficacia degli atti adottati prima dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, il cui operato è stato pesantemente censurato, e solo in seguito dal Sindaco del comune del Fungo, quale Ufficiale di Governo, in ordine alla ritenuta ed immotivata dichiarazione di agibilità del fabbricato (Palazzina IACP) sito alla via Fundera, n. 4.

I ricorrenti avevano, in sostanza, lamentato, nella specie, la plateale violazione del principio di precauzione e la ingiustificata perdita del loro diritto << all’eventuale sistemazione alberghiera e/o al contributo di autonoma sistemazione >>, denunziando, altresì, molteplici profili di illegittimità degli atti impugnati ed in particolare “la relazione tecnica del 22 settembre 2017, con la quale la squadra n. P124 dei tecnici (geometri) della Protezione Civile aveva immotivatamente dichiarato il fabbricato IACP “agibile”, attribuendo ad esso la lettera A, pur non essendo emersa alcuna novità rispetto a quanto accertato appena quindici giorni prima da altra squadra di rilevatori (ingegneri) della stessa Protezione Civile in data 7 settembre 2017, che avevano viceversa concluso per la “inagibilità” dell’immobile;

Il TAR ha dato loro pienamente ragione, dando atto nella ordinanza di sospensione della palese contraddittorietà degli accertamenti della Protezione Civile e della necessità di salvaguardare, nelle more del giudizio di merito, la pubblica e privata incolumità, soprattutto alla luce della puntuale perizia di parte redatta dall’esperto Ingegnere Strutturista Filippo Monti, anch’egli incaricato dai ricorrenti.

A seguito del gravissimo evento sismico verificatosi sull’isola d’Ischia il 21 agosto 2017, il patrimonio edilizio del comune di Lacco Ameno è stato in gran parte interessato da danni di varia natura che hanno determinato, nell’immediato, la necessità di effettuare le verifiche tecniche previste dalla legge al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

Anche il fabbricato e gli appartamenti abitati dai ricorrenti hanno riportato rilevanti danni, essendone stata seriamente compromessa la stabilità statica, al punto da generare una situazione di diffuso allarme ed apprensione all’interno dei nuclei familiari.

Senonché, proprio nella fase dell’emergenza successiva al sisma, il fabbricato in questione è stato identificato con il n. 00165-00 e subito dopo ispezionato da due diverse squadre di rilevatori del Dipartimento della Protezione Civile che ne hanno valutato l’agibilità.

Gli esiti di tale accertamento tecnico sono, tuttavia, sintetizzati in due diverse schede di Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica depositate agli atti degli uffici preposti.

Più specificamente, in data 7 settembre 2017, la squadra di rilevatori n. P094 ha compilato la scheda n. 1 e certificato la “non agibilità” dell’immobile, che è stato, quindi, classificato con esito E nella scala di agibilità graduata da A ad F.

Gli ingegneri rilevatori hanno, infatti, accertato un RISCHIO ALTO per le strutture portanti, prescrivendo, in ragione della gravità del danno, quale provvedimento di pronto intervento, il transennamento dell’intera area perimetrale, così individuando una zona di rispetto esterna intorno all’immobile il cui utilizzo è stato tempestivamente inibito.

Successivamente, in data 22 settembre 2017, la squadra n. P124 di tecnici (geometri) del medesimo Dipartimento della Protezione Civile ha, tuttavia, ribaltato completamente il giudizio dei precedenti rilevatori, senza che la situazione fosse nel frattempo mutata, depositando agli atti la scheda AeDES n. 002, dalla quale risulta sorprendentemente che l’immobile è agibile e che allo stesso è attribuita la lettera A.

Sulla base di tale nuova valutazione, il Sindaco del comune di Lacco Ameno ha adottato in data 25 settembre 2017, l’ordinanza prot. n. 11693 (recante “RESOCONTO DI AGIBILITÀ EDIFICI ESITO A”), con la quale ha stabilito che l’immobile di che trattasi « è agibile per cui i nuclei familiari residenti e/o coloro che hanno dimora abituale e continuativa nell’edificio (…) dalla data odierna non hanno più diritto all’eventuale sistemazione alberghiera e/o al contributo di autonoma sistemazione ».

Nel ricorso si rileva, fra l’altro, che, << pur essendo la valutazione di agibilità in emergenza post-sismica un giudizio esperto, temporaneo e speditivo, basato su analisi visiva, non occorre spendersi molto per definire, per un verso, quantomeno inquietanti le condotte di due squadre di tecnici rilevatori della stessa Protezione Civile che, in un ristretto arco di tempo di appena quindici giorni, sono approdate a conclusioni diametralmente opposte sullo stesso delicato tema di indagine e, per un altro verso, acritica, immotivata ed anche extra ordinem, come meglio si vedrà in seguito, l’ impugnata ordinanza sindacale >>.

Tale provvedimento necessitava, secondo la Difesa dei ricorrenti, non di una semplice motivazione, sia pure “per relationem”, bensì di una motivazione rafforzata alla luce della valutazione di inagibilità del 7 settembre 2017, non solo perché quest’ultima era stata redatta da professionisti particolarmente qualificati (ingegneri) a differenza dell’altra del 22 settembre 2017 (redatta, come già detto, da geometri), ma anche perché tra i due risultati dell’indagine, tra loro antitetici, ha accordato preferenza, senza apprezzarne la concreta attendibilità ed omettendo ogni ulteriore approfondimento tecnico, a quello meno cautelativo per la sicurezza dei ricorrenti e dei rispettivi nuclei familiari, aggravando in tal guisa la loro già precaria condizione di disagio psicologico.

È per questi motivi e soprattutto per la grave violazione del principio di precauzione che i ricorrenti si sono visti costretti, subito dopo la notifica della ordinanza sindacale, a conferire incarico all’Ing. Filippo Monti, tecnico particolarmente esperto in materia di sicurezza degli edifici, al fine di verificare l’effettiva agibilità post-sisma delle abitazioni, temendo per la propria incolumità, prima ancora che per la integrità o stabilità statica dell’intero immobile.

L’ing. Monti, effettuati i dovuti accertamenti, ha consegnato ai ricorrenti, in data 14 novembre 2017, il suo elaborato peritale, nel quale conclude che « l’osservazione e l’interpretazione del danno apparente – quello rilevabile ad un esame visivo – causato dal sisma del 21.08.2017 e gli indicatori di vulnerabilità dell’edificio sono tali che le modifiche subite dagli elementi strutturali e non strutturali, ai fini della riduzione della sicurezza dell’edificio, fanno ritenere che la palazzina iacp di via fundera n. 4 sia inagibile ».

Di qui l’interesse dei ricorrenti ad impugnare i provvedimenti allo scopo di poter continuare ad usufruire della sistemazione alberghiera, della quale sono stati illegittimamente privati, non intendendo, allo stato, far rientro nei rispettivi appartamenti che, per quanto accertato dagli stessi ingegneri del Dipartimento di Protezione Civile, oltre che dal tecnico incaricato Ing. Monti, sono da considerare totalmente “inagibili” e, comunque, fonte di sicuro pericolo in quanto “inidonei” a fronteggiare un futuro evento sismico con la giusta riserva di resistenza.

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