IL BIOTESTAMENTO E’ LEGGE

Con un grande applauso l’Aula del Senato ha accolto il via libera al provvedimento sul biotestamento. I sì sono stati 180, 71 i no e 6 gli astenuti. Era il 9 febbraio 2009 quando nella stessa aula che oggi ha votato il provvedimento arrivò la notizia della morte di Eluana Englaro, proprio mentre era in corso la discussione del disegno di legge che avrebbe dovuto impedire l’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione forzata. L’annuncio venne letto  dal presidente del Senato Renato Schifani e accolto dalle grida di tutta la maggioranza di centrodestra. Alcuni senatori iniziarono a gridare “assassini”, verso i colleghi dell’opposizione e verso coloro che non si opposero all’interruzione dell’alimentazione e dell’idratazione forzata. Gaetano Quagliariello, all’epoca capogruppo del PdL, intervenne e dichiarò: “Eluana non è morta. Eluana è stata ammazzata”. Dure anche le accuse nei confronti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, accusato dal Pdl di non aver voluto firmare il decreto che imponeva il ripristino dell’idratazione e dell’alimentazione nei confronti della ragazza in coma da 17 anni. Quel giorno fu chiaro a tutti che ormai non si poteva più rinviare una legge che disciplinasse il delicato tema del fine vita. Prima di quella di Eluana, la storia di Piergiorgio Welby, e poi ancora quelle di Giovanni Nuvoli, Lucio Magri, Paolo Ravasin, Walter Piludu, e poi quella di tantissimi altrim, uomini e donne, mai arrivati agli onori della cronaca, ma che nel silenzio delle loro stanze hanno chiesto allo Stato ed alle istituzioni di normare un tema che non poteva essere lasciato all’arbitrio di un tribunale. Ogni volta la politica sottolineava la necessità di un intervento legislativo, ogni volta i tentativi si chiudevano con un nulla di fatto. Sono passati quasi 10 anni, ma da oggi finalmente anche nel nostro Paese sarà possibile scegliere come e se essere curati, alimentati ed idratati.  A seguire le dichiarazioni di voto dalla tribuna ospiti anche i dirigenti dell’Associazione Luca Coscioni, tra cui Mina Welby. Le norme erano state già approvate alla Camera mesi fa. Ha dunque retto l’asse tra il centrosinistra Pd-Mdp e il Movimento 5 Stelle da sempre favorevole al provvedimento. Forza Italia ha lasciato libertà di coscienza, mentre è rimasto compatto il fronte del no, con Lega e centristi in prima fila. Il testo è il risultato di un lavoro di un complicato lavoro di sintesi. L’articolo 1 della legge prevede che nessun trattamento e diagnosi possano essere iniziate o proseguite senza il consenso libero e informato espresso in forma scritta o con dispositivi informatici. L’eventuale diniego a non ricevere informazioni deve essere registrato sulla cartella clinica. In ogni momento il malato può rivedere le sue decisioni anche se la revoca riguarda l’interruzione della cura inclusa idratazione e nutrizione artificiali. Il diritto di rifiutare le cure non legittima alcun comportamento commissivo (volontario) del medico volto a procurare la morte del malato; l’omicidio del consenziente, dunque, rimane nel nostro ordinamento un reato. Il paziente può decidere di coinvolgere qualsiasi persona (coniuge, convivente o anche un amico) nelle scelte mediche che lo riguardano. Per evitare le scelte fatte “a sua insaputa”, in assenza di questa indicazione, i medici possono rivolgersi solamente al malato. Ogni soggetto maggiorenne può stabilire, per il periodo in cui sarà incapace di intendere o volere o non potrà esprimersi, a quali cure e accertamenti sottoporsi, nominando un fiduciario, cioè un soggetto che lo rappresenti nella relazione con il medico e lo sostituisca nell’assunzione delle scelte. I sanitari sono tenuti a rispettare la volontà contenute nella DAT tranne quando siano “palesemente incongrue”, non corrispondano alla situazione clinica del malato, o siano sopraggiunte terapie – non prevedibili al momento di compilazione delle DAT – tali da offrire “concrete possibilità di miglioramento della vita” del malato. In  questi casi il medico può decidere di non rispettarle se c’è il consenso del fiduciario; in caso di conflitto tra medico e fiduciario decide il Giudice. Le DAT hanno sempre la forma scritta, possono essere firmate davanti a un Notaio oppure, più semplicemente, essere consegnate personalmente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza che le annota in un apposito registro.

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