ISCHIA. LA GIUNTA APPROVA IL DISCIPLINARE DELL’AFFIDO FAMILIARE

Nell’ultima riunione della Giunta comunale di Ischia è stato approvato il disciplinare dell’affido familiare. L’affidamento familiare è un intervento sociale d’accoglienza e di tutela, attuato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, rivolto a minori che, privi temporaneamente di un ambiente familiare idoneo, possono essere accolti da coppie sposate o conviventi, da single che siano in grado di assicurare una adeguata risposta ai loro bisogni affettivi, educativi, di mantenimento e di istruzione. La delibera precisa che l’affidamento familiare è un intervento temporaneo finalizzato alla tutela, all’aiuto, al sostegno di uno  o più minori appartenenti al medesimo nucleo familiare e al supporto alla famiglia di origine che vive una situazione di difficoltà tale da impedirle di svolgere adeguate funzioni genitoriali. Obiettivo dell’affido familiare è il rientro del minore/i nel proprio nucleo familiare. La durata è prevista per il tempo necessario affinché la famiglia di origine superi le difficoltà che impediscono di prendersi cura del proprio figlio/i. Poiché il fine ultimo dell’affidamento è il rientro del minore nella famiglia di origine, è indispensabile che siano mantenuti e favoriti regolari rapporti con quest’ ultima. Esistono due differenti tipologie di affidamento: quello consensuale e quello giudiziario. Nel primo caso l’affidamento è disposto dall’Ente locale, su proposta del servizio sociale territoriale, reso esecutivo dai Giudice Tutelare del luogo di residenza della coppia o single affidatari del minore, nel caso in cui la famiglia di origine abbia espresso il proprio consenso all’affidamento del minore. L’affidamento giudiziario, invece, è disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni quando i genitori esercenti la patria potestà o il tutore, rifiutano il consenso all’inserimento in un altro contesto familiare. L’affidamento può essere disposto per periodi brevio lunghi in base alle esigenze del minore, alle caratteristiche delle relazioni familiari ed alle motivazioni che hanno  generato l’affidamento. La sua durata, come previsto nella legge 149/2001 non può essere superiore a 24 mesi. Tale periodo può essere prorogato soltanto con l’intervento del Tribunale per i Minorenni (sia nell’affidamento giudiziario che in quello consensuale) quando la sua sospensione può recare danno al minore. L’affidamento familiare può essere a tempo pieno, quando il minore vive presso la coppia o single affidatari, part-time, quando l’affidamento è limitato ad alcune ore e /o alcuni giorni della settimana (anche solo il fine settimana) oppure per le vacanze. Nel disciplinare approvato dall’Amministrazione di Ischia vengono anche precisati il ruolo ed i  compiti del Servizio Sociale Professionale dell’Ambito N13 e della U.O. Materno Infantile Distretto n. 36 A.S.L. Napoli 2 Nord (equipé multidisciplinare): promuovere la cultura dell’affido, valutare e selezionare gli aspiranti all’affidamento, partecipare alla predisposizione e alla verifica del progetto di affido, monitorare periodicamente il progetto di affido nel suo decorso, promuovere percorsi di formazione e sostegno per le coppie ed i single affidatari. Possono diventare affidatari coppie con o senza figli, coppie sposate o conviventi, single. E’ necessario che gli interessati diano la loro disponibilità al Servizio Sociale Professionale dell’Ambito N13 e ali’ U.O. Materno Infantile Distretto n. 36 A.S.L. Napoli 2 Nord ed intraprendano con gli operatori un percorso di conoscenza, formazione e consapevolezza sulle scelte e motivazioni al fine di valutarne l’idoneità. Per l’affido parentale, che individua gli affidatari nei parenti in linea diretta entro il terzo grado, come previsto dalla Legge n. 149/2001 e successive modifiche, la concessione del contributo è subordinata, esclusivamente, all’esistenza di una situazione economica disagiata del nucleo ospitante. A sostegno delle coppie e single affidatari, ad eccezione di quanti hanno un legame parentale per il quale è previsto l’obbligo di prestare gli alimentisi prevede il seguente contributo: 4,00 euro giornalieri quando il minore rientra presso la famiglia d’origine per la notte; 100,00 euro mensili quando il minore trascorre l’intero fine settimana (compresa la notte) presso la famiglia o la persona affidataria; 200,00 euro mensili (massimo contributo erogabile) quando il minore trascorre 5 giorni settimanali completi (compresa la notte) presso la coppia o la persona affidataria; 150,00 euro mensili cadauno (massimo contributo erogabile), in caso di affido di più di un minore. Può essere inoltre predisposto a favore del minore affidato nell’Ambito N13, ove ritenuto necessario dal Servizio Sociale Professionale, il servizio di assistenza domiciliare al minore ed alle responsabilità genitoriali.

 

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