TERREMOTO. SOSPENSIONE TRIBUTI NON AUTOMATICA, NECESSARIA UNA RICHIESTA DEGLI INTERESSATI

Il Comune di Lacco Ameno informa la popolazione di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, ed in particolare i proprietari e/o aventi altri diritti reali di godimento di immobili dichiarati totalmente o parzialmente inagibili, che, a seguito dell’approvazione del decreto fiscale, il termine di scadenza della sospensione dei termini relativi ai versamenti e agli adempimenti tributari è prorogato al 30 settembre 2018. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, con trasmissione della stessa richiesta agli uffici dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti. Gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al  30 settembre 2018 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. La legge non prevede alcun rimborso di quanto già versato. Inoltre i fabbricati ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all’anno di imposta 2018. I fabbricati in questione, inoltre, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale  a decorrere dalla rata scadente successivamente al 21 agosto 2017 e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità degli immobili, anche in questo casomfino all’anno di imposta 2018. Il contribuente potrà dichiarare, entro il 28 febbraio 2018, la distruzione o l’inagibilità totale o parziale del fabbricato all’autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell’atto di verificazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Con decreto del Ministro dell’interno e del Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dall’approvazione della legge di conversione del decreto, dovranno essere stabiliti, anche nella forma di anticipazione, i criteri e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all’esenzione di cui al secondo periodo.

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