AVV. MOLINARO: ” LA LEGGE FALANGA DISTINGUE TRA ABUSI SPECULATIVI E ABUSI DI NECESSITÀ”.

Analisi dell’Avv. Bruno Molinaro sulla Legge Falanga.

Nel relazionare al convegno suABBATTIMENTI TRA ABUSI SPECULATIVI E ABUSI DI NECESSITÀ l’avvocato Bruno Molinaro ha fatto chiarezza anche sulle tipologie di opere prese in considerazione dal legislatore.

Poiché su alcuni siti internet ed anche su alcuni quotidiani è stata ripetutamente pubblicata una versione non aggiornata della legge Falanga, appare doveroso fare un pò di chiarezza sul punto.

Il testo licenziato, che possiamo ritenere definitivo, ad eccezione di una poco significativa modifica legata a previsioni di bilancio che dovrebbe essere approvata dalla Camera tra qualche settimana, prevede che il Procuratore, nella selezione dei criteri per l’esecuzione degli ordini giudiziali di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, è tenuto a dare adeguata considerazione:

1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su aree demaniali o in zona soggetta a vincolo ambientale o paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincoloarcheologico o storico artistico;

2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell’ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;

3) agli immobili che sono nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all’art. 416 bis del codice penale (…) o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione (…).

Il tratto più significativo del provvedimento in questione è, però, un altro e balza subito agli occhi. Nella legge, è previsto, infatti, che, nell’ambito di ciascuna delle tipologie di immobili, come sopra individuate, il titolare dell’Ufficio Requirente è tenuto ad attribuire – DI REGOLA – priorità alla demolizione degli IMMOBILI IN CORSO DI COSTRUZIONE o, comunque, non ancora ultimati alla data della sentenza di condanna e agli IMMOBILI NON STABILMENTE ABITATI.

La norma, contrariamente a quanto sostenuto da alcune associazioni ambientaliste, ha, dunque, sicura NATURA PRECETTIVA per il P.M., al quale, come si è visto, viene pur riconosciuto un residuale margine di discrezionalità desumibile dall’inciso DI REGOLA, la qualcosa ovviamente comporta che, laddove lo stesso intenda discostarsi dalle indicazioni del legislatore, è tenuto, comunque, a supportare la sua scelta con motivazione rigorosa ed immune da vizi logici e giuridici.

Tale novità modifica, senza ombra di dubbio, il testo originario del DDL che individuava gli immobili allo stato grezzo come una autonoma categoria senza, tuttavia, prevedere alcun vincolo per le Procure nella selezione degli immobili da demolire ricompresi in altre fasce di priorità.

La legge Falanga ha aggiunto l’avvocato Molinaro – si pone, dunque, rispetto alla complessa problematica delle demolizioni giudiziali, come una soluzione assolutamente RAGIONEVOLE ed in linea sia con il DIRITTO EUROUNITARIO che con il DETTATO COSTITUZIONALE.

Va, infatti, ricordato che, con una recente sentenza del 21 aprile 2016, nota come sentenza Ivanova, la Corte Europea ha esaminato il caso di due coniugi bulgari che avevano realizzato un’ abitazione sulla costa del Mar Nero, in una località paesaggisticamente vincolata e senza i dovuti permessi.

Per questa abitazione, la Corte di Cassazione bulgara aveva attribuito titolo all’amministrazione comunale per la demolizione, in seguito affidata ad un’impresa privata.

La demolizione – secondo la Cassazione – era stata riconosciuta legittima perché conforme alla normativa bulgara e nel perseguimento di un fine pubblico: la lotta all’abusivismo edilizio, fenomeno molto diffuso in Bulgaria.

La Corte di Strasburgo, invece, è approdata a conclusioni diverse. La Corte, in particolare, è stata chiamata ad accertare se, nella specie, era stato violato l’articolo 8 della Convenzione Europea, che sancisce il diritto al rispetto del domicilio.

La demolizione rappresentava, in effetti, una marcata ingerenza nei diritti dei ricorrenti, che da anni abitavano l’immobile.

La Corte ha dato loro ragione, in quanto "nessun giudice aveva esaminato, valutato e ponderato la circostanza che nella casa da demolire i signori vivevano; tutti piuttosto si erano soltanto limitati ad accertare che l’ edificio era stato realizzato abusivamente.

La Corte ha, quindi, condannato la Bulgaria PER VIOLAZIONE DELL’ART. 8 DELLA CONVENZIONE che sancisce – come detto – il DIRITTO ALLA INVIOLABILITÀ DEL DOMICILIO.

La Corte, nella sua decisione, ha anche stabilito che "gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare un esame giudiziale della complessiva proporzionalità di misure così invasive, come la demolizione della propria abitazione, e a riconsiderare l'ordine di demolizione della casa abitata dai ricorrenti alla luce delle condizioni personali degli stessi, che vi vivevano da anni ed avevano risorse economiche limitate.

Insomma, secondo la Corte, un conto è proteggere il diritto meramente economico di chi costruisce violando la normativa edilizia ed un altro conto è assicurare che la prima ed unica casa di una persona in difficoltà economica non venga demolita con leggerezza.

La legge Falanga recepisce – a ben vedere – proprio tali principi, perché DISTINGUE TRA ABUSI SPECULATIVI E ABUSI DI NECESSITÀ.

Essa non fa altro che dare attuazione alle norme della Convenzione Europea che, come è noto, sono norme INTERPOSTE tra la legge ordinaria e la Costituzione.

Quest'ultima, all'art. 117, prevede, peraltro, che le norme convenzionali costituiscono

PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE della legge,

VIETANDO di LEGIFERARE contro le stesse.

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