ASCOM NEWS A CURA DI MARCO LARASPATA: “CHI È RESPONSABILE DEI VIZI DELLA MERCE, IL VETTORE O IL VENDITORE?

ASCOMHo comprato un compressore su internet ma l’ho ricevuto rotto. Non l’ho ritirato con riserva. Ho diritto alla sostituzione?

Per rispondere compiutamente al quesito si deve innanzitutto far chiarezza sulla natura, o meglio sulla causa, dei danni che il lettore ha riscontrato nel bene acquistato. Tale precisazione è fondamentale e sposta la responsabilità in capo al vettore o al venditore a seconda della sua valutazione. Spieghiamoci meglio: se il danno alla ruota del compressore è stato causato da un difetto di fabbricazione del bene acquistato, dovrà rispondere del danno il venditore e sarà tenuto a sostituirglielo o ripararlo in garanzia; se, invece, il danno è stato causato dal vettore durante il trasporto, solo quest’ultimo potrà ritenersi responsabile. La legge prevede, infatti, che il venditore nella vendita a distanza (cosiddetta vendita da piazza a piazza) dal momento in cui consegna integra la merce al vettore si libera nei confronti dell’acquirente dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, pur permanendo a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunziati nei termini prescritti. Il vettore invece, è responsabile per i danni arrecati alle cose da trasportare, dal momento in cui le riceve al momento della consegna, a meno che non provi che la perdita o i danni è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi della cosa, dal loro imballaggio, o da responsabilità del mittente o del destinatario [1]. Va precisato, tuttavia, che nel contratto di trasporto di cose, il ricevimento senza riserve delle cose trasportate, impedisce al destinatario di denunciare al vettore i danni delle cose trasportate (tranne nel caso di dolo o colpa grave del vettore). Comunque, il destinatario potrà denunciare successivamente i danni e le perdite non riconoscibili al momento della consegna. Queste dovranno comunque essere denunciate entro otto giorni dal ricevimento. Ecco spiegato il senso dell’invito del venditore a “ritirare con riserva”, che in ogni caso risulterebbe utile per agire nei confronti del vettore, ma non ha nessuna influenza in ordine alla garanzia del venditore. Il fatto che il venditore abbia avvertito il cliente di “ritirare con riserva”, infatti, non lo esime dalla responsabilità propria del venditore, il quale deve sempre garantire che il bene venduto sia esente da vizi, ma riguarda solo il rapporto tra il destinatario della spedizione ed il vettore. Come abbiamo visto, la legge prevede che il destinatario che non ritiri la merce “con riserva” non può più richiedere i danni al vettore. Inoltre, non può comunque richiedere i danni al vettore se non ha denunciato allo stesso i danni entro il termine di otto giorni dalla consegna. Nel caso del lettore:

  1. a) ha ritirato la merce “senza riserva”, quindi non può chiedere i danni al vettore;
  2. b) sono trascorsi più di otto giorni dalla consegna senza che egli abbia denunciato i danni al vettore, e, quindi, avrebbe in ogni caso perso il diritto ad agire nei confronti del vettore anche qualora avesse ritirato la merce “con riserva”.

Tuttavia, nonostante i suoi diritti nei confronti del vettore siano estinti, sarebbe sempre in tempo per chiedere il risarcimento dei danni al venditore, avendo tempestivamente denunciato  il danno a quest’ultimo nei termini. In questo caso, però, dovrebbe imputarsi il danno ad un difetto di costruzione o produzione del prodotto.

In sintesi: le azioni nei confronti del vettore sono estinte [2] ma ciò non significa che il lettore non possa richiedere il risarcimento dei danni al venditore. L’eventuale domanda di risarcimento dei danni al venditore, tuttavia, potrà trovare accoglimento solo nel caso in cui verrà dimostrato che il danno sia riconducibile ad un vizio di fabbricazione o di produzione del bene. L’esito del giudizio sarebbe per lui negativo, invece, qualora il venditore riuscisse a dimostrare di aver consegnato al vettore la merce integra ed in perfetto stato, atteso che in questo caso i danni si presumono verificatisi durante la fase di trasporto.

In pratica: oltre a quanto sopra evidenziato, si dovrà fare anche un’ulteriore valutazione in ordine alla convenienza di un’eventuale azione legale nei confronti del venditore e quanto gli costerebbe (tra spese legali, eventuale consulenza tecnica di ufficio per accertare l’integrità del bene) anche in considerazione del valore del bene acquistato.

Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Salvatore Cerino

 

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