IL TRIBUNALE RIGETTA IL RICORSO DI RICCARDO STRADA CONTRO IL CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA REGNO DI NETTUNO

Il tribunale di Napoli ha rigettato il ricorso dell’ex direttore dell’area Marina Protetta Regno di Nettuno e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Strada aveva mosso giudizio per mobbing.
questa la sentenza: riccardo-strada
” Il Tribunale di Napoli –sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Antonella Filomena Sarracino, alla odierna udienza all’esito della discussione, ha emesso –dandone lettura in udienza- la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 20522/2014 RG avente ad oggetto: risarcimento danni da dequalificazione
TRA STRADA RICCARDO, cf. STRRCR54L08G224K, rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato come in atti dall’avv.to TERESA GAMBUTI RICORRENTE E CONSORZIO DI GESTIONE AREA MARINA PROTETTA “REGNO DI NETTUNO”, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, dall’avv.to GIUSEPPE DI MEGLIO RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 30.7.2014 il ricorrente chiedeva a questo giudice di: 1) accertare e dichiarare – previa disapplicazione e/o annullamento dell’art. 30, comma 6, e art. 32 punto l) dello Statuto del Consorzio approvato con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio “Regno di Nettuno” n. 3/2012 del 1.02.2013, e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26.6.2014 – il suo diritto all’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Dirigente, Responsabile dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 30.7.2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del contratto individuale di lavoro stipulato in data 03.09.2012;
2) per l’effetto condannare il Consorzio “Regno di Nettuno”, all’adozione di tutti i provvedimenti necessari per consentirgli lo svolgimento delle funzioni inerenti l’incarico di Responsabile dell’AMP “Regno di Nettuno”, contrattualmente ricoperto;
3) accertare e dichiarare l’illegittimo demansionamento subito e, per l’effetto, accertare e dichiarare il suo diritto al risarcimento dei danni per l’illegittimo impoverimento professionale, alla reputazione, per la perdita del buon nome professionale e di chances, danni scaturenti dal mancato esercizio per oltre sette mesi delle specifiche funzioni connesse al ruolo di Responsabile dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”;
4) condannarsi –conseguentemente- il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da lui subiti oltre interessi legali e rivalutazione monetaria per un importo complessivo pari a euro 23.598, 29, così suddivisi:
euro 18.413,52 a titolo di danno da demansionamento;
euro 5.000,00 a titolo di danno esistenziale;
euro 55, 24 a titolo di rivalutazione monetaria sul danno da demansionamento;
euro 129,53 a titolo di interessi legali sul danno da demansionamento;
5) condannarsi il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, al pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatorio.
Si costituiva la parte resistente e deduceva, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice; in secondo luogo l’infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso di cui chiedeva il rigetto per le ragioni tutte indicate nella memoria di costituzione, spiegando altresì domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’inadempimento del ricorrente nella esecuzione dei suoi doveri di ufficio per i motivi espressamente indicati al punto 8h) della memoria (trattasi di conferimenti di incarichi con conseguenti oneri finanziari e deliberazione di pagamenti non corretti come espressamente individuati nelle difese della resistente).
3. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, depositate note, la causa veniva discussa e (cfr. verbale di udienza del 19.1.2016) emergeva la superfluità di ogni accertamento relativo all’inadempimento del ricorrente come allegato nella proposta domanda riconvenzionale, essendo tali condotte poste a base del giudizio in corso avente ad oggetto la liceità/illiceità del licenziamento (giudizio di merito all’attualità in corso innanzi al collega dott. F. Bile, mentre il giudizio ex art. 700 cpc pendente dinnanzi allo stesso giudice si è concluso con ordinanza di rigetto del 5.8.2015 nel giudizio nr. 11548/2015).
Parte resistente –pertanto- non coltivava la domanda riconvenzionale; detta circostanza trova peraltro conferma nelle conclusioni rassegnate nelle note depositate in atti in cui si insiste per il solo rigetto del ricorso (del pari in tal senso le conclusioni rassegnate in data odierna nella udienza di discussione).
In data odierna, all’esito della discussione, questo giudice- ritiratosi in camera di consiglio- decideva la causa con lettura della presente sentenza.
4. L’oggetto del contendere va adeguatamente delimitato e il percorso argomentativo che conduce alla decisione deve seguire gli step logici di seguito evidenziati.
Vanno in primo luogo delimitate le funzioni e mansioni del ricorrente, indi va verificato se in relazione ad esse vi è stato un demansionamento in conformità con quanto dedotto in ricorso e –in caso positivo- va verificato se effettivamente si sono prodotti (e sono provati) i danni di cui si chiede il risarcimento, precisato che -nelle more del giudizio- è intervenuto il licenziamento del ricorrente (che evidentemente determina -in ogni caso- l’impossibilità di accoglimento delle domande di cui al punto 2) ovvero la richiesta di condanna del resistente di adozione di tutti.
provvedimenti necessari per consentire al ricorrente lo svolgimento delle funzioni inerenti l’incarico di Responsabile dell’AMP “Regno di Nettuno”, contrattualmente ricoperto.
Tale domanda infatti presuppone che il rapporto di lavoro sia in essere, laddove –come si è visto, il ricorrente è stato licenziato e –allo stato- la richiesta di cautela ex art. 700 cpc è stata rigettata.
Tanto premesso, ritiene il giudicante di avere giurisdizione nel presente giudizio, volto all’accertamento del demansionamento e del risarcimento dei danni conseguenziali, trattandosi di controversia di lavoro che ben ricade nell’ambito applicativo anche dell’art. 63 del TU nr. 165 del 2001.
Pertanto, seguendo l’iter logico argomentativo innanzi evidenziato, occorre innanzi tutto verificare quali sono i compiti e le funzioni attribuiti al ricorrente.
Ebbene, nel caso di specie, essi trovano fonte nel contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti in causa in data 3.9.2012 (cfr. in atti contratto di incarico a tempo determinato di dirigente nel ruolo di responsabile dell’area marina protetta “Regno di Nettuno”).
E’ sulla scorta di detto atto che vanno verificati, competenze, poteri e funzioni del ricorrente e quindi verificato se vi è stato un demansionamento.
Ebbene, ai punti 3), 4) e 5) del citato contratto si legge:
“3. Al responsabile spettano i compiti e le funzioni previste dallo Statuto dall’art. 5 del DM 30.7.2009 “Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione Area marina Protetta “Regno di Nettuno” formulato ed adottato dal Consorzio di gestione in qualità di ente gestore”, dal Regolamento degli uffici e dei servizi, ove adottato, secondo i principi dettati dall’art. 107 del D. Lgs.vo nr. 267/2000.
4. Resta ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di attribuire al Responsabile con separato atto funzioni e responsabilità compatibili con le normative inerenti la gestione delle Aree Marine Protette e la struttura cui sarà preposto.
5. Nell’espletamento delle funzioni proprie il responsabile risponde della sua attività direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione da cui è coordinato e con il quale collabora per la proposta e l’attuazione del PEG e per la definizione e l’attuazione del Piano degli Obiettivi di competenza, nonché per ogni altra funzione stabilita da atti e regolamenti del Consorzio. (…)”
Questo il contenuto del contratto individuale di lavoro stipulato tra le parti, quanto alle questioni che qui rilevano.
Dalla lettura del punto 3) emerge quindi in maniera patente che –a differenza di quanto dedotto nel ricorso introduttivo- competenze, poteri e funzioni del ricorrente vanno rinvenute non solo nell’art. 5 del richiamato Statuto, ma anche nel Regolamento degli uffici e dei servizi (ove adottato) che –ai fini che qui interessano e a differenza di quanto dedotto in ricorso- può ulteriormente delimitare l’attività del ricorrente.
Nel caso di specie, quindi, va verificato alla luce dei contenuti innanzi illustrati, se costituiscano condotte di demansionamento quelle espressamente allegate da pag. 17 a 24 del ricorso e va dunque in concreto valutato se effettivamente –rispetto ai contenuti del contratto individuale (e degli ulteriori atti dallo stesso richiamati) questo essendo l’atto fonte del rapporto- si è in presenza di un demansionamento.
Sul punto, va quindi ulteriormente precisato che la richiesta del ricorrente di cui al nr. 1) (accertare e dichiarare – previa disapplicazione e/o annullamento dell’art. 30, comma 6, e art. 32 punto l) del Statuto del Consorzio approvato con deliberazione dell’Assemblea del Consorzio “Regno di Nettuno” n. 3/2012 del 1.02.2013, e del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 26.6.2014 – il diritto del ricorrente all’esercizio delle funzioni connesse al ruolo di Dirigente, Responsabile dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, ai sensi dell’art. 5 del Decreto Ministeriale del 30.7.2009 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del contratto individuale di lavoro stipulato in data 03.09.2012) -alla luce di quanto si è già innanzi anticipato- è infondata per come formulata, atteso che le mansioni del ricorrente trovano la loro fonte primaria proprio nel contratto individuale di lavoro cui innanzi si è fatto cenno ed i cui tratti salienti ai fini del decidere si sono già enucleati, cosicchè come si evince dal contenuto letterale del contratto individuale, anche il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è fonte -lo si ribadisce- del rapporto di lavoro.
Per meglio seguire il percorso argomentativo appare a questo punto utile riportare letteralmente anche il testo del citato art. 5 dello Statuto del 30.7.2009 richiamato espressamente dal contratto individuale di lavoro che individua e dettaglia ulteriormente compiti, poteri e funzioni di Riccardo Strada. Detta norma prevede:
“ 1. Il responsabile è individuato e nominato dall’ente gestore tra i soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, anche sulla base dei requisiti stabiliti dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. L’incarico di Responsabile dell’area marina protetta viene conferito dall’ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Al responsabile sono attribuite le seguenti funzioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’area marina protetta:
a. predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi progetti ed interventi;
b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’area marina protetta;
c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi dell’ente gestore e con la Commissione di riserva;
d) attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell’area marina protetta;
e) promozione di progetti anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
f) promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell’area marina protetta;
g) titolarità del rilascio di autorizzazioni, permessi e concessioni operati dall’ente gestore;
h) qualsiasi altro compito affidato dall’ente gestore.
(…)
5. Il responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive dell’Ente gestore”.
La mera lettura del co. 5 del riportato art. 5 che disponendo che “ Il responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive dell’Ente gestore” rende evidente l’assenza di autonomia del ricorrente nell’esercizio dei suoi compiti/poteri/funzioni, dovendo egli sempre soggiacere alle direttive impartite dall’ente gestore.
Dello stesso tenore –peraltro- il disposto del contratto individuale di lavoro, che prevede (lo si è visto innanzi) che nell’espletamento delle funzioni proprie il responsabile risponde della sua attività direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione da cui è coordinato e con il quale collabora per la proposta e l’attuazione del PEG e per la definizione e l’attuazione del Piano degli Obiettivi di competenza, nonché per ogni altra funzione stabilita da atti e regolamenti del Consorzio. (…)”
Tanto premesso, in via generale, analizziamo i singoli atti/comportamenti di demansionamento dedotti in ricorso.
In relazione alla nota del 1.12.2013 del dott. Ciro Raia con la quale –a dire del ricorrente- si sarebbe concretizzato un demansionamento, si palesa la infondatezza della allegazione sotto plurimi profili:
A) in primo luogo la nota proviene da soggetto che al momento in cui l’ha redatta non aveva ancora assunto alcun incarico;
B) in secondo luogo e comunque, il ricorrente sulla base dei poteri/compiti/mansioni/funzioni a lui attribuiti nel contratto individuale di lavoro (nella nota del 1.12.2013 si contesta al ricorrente la legittimità delle determinazioni contabili dallo stesso assunte) non aveva alcun potere di effettuare impegni di spesa e dunque operare determine contabili che impegnassero l’ente. Piuttosto egli aveva compiti propulsivi e di rendicontazione come evidenziato anche dal fatto che allo stesso fosse assegnato il compito di “predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell’area marina protetta”. In alcun modo, nel riportato art. 5 (né nel contratto individuale, né nel richiamato regolamento dei servizi ed uffici) viene infatti riconosciuto in capo al ricorrente un potere di impegnare l’ente verso l’esterno con determine di spese (cfr. lettere da a) ad h) del citato art. 5).
L’infondatezza di detta allegazione, ma anche di tutte quelle successive (cfr. infra) peraltro deriva ancor più a monte dalla totale carenza di autonomia del ricorrente -come innanzi evidenziata- che, secondo quanto previsto nel contratto individuale di assunzione, doveva comunque sottostare alle direttive dell’Ente gestore oltre che –per espressa previsione contrattuale- a quanto stabilito nel regolamento dei servizi ed uffici.
Per gli stessi motivi indicati alla lettera B) alcun demansionamento (sottrazione di poteri/funzioni/competenza) viene operato con la nota del 3.3.2014 con la quale il responsabile dei servizi finanziari segnalava al ricorrente che “in merito alla vostra richiesta si comunica che il sottoscritto non può apporre alcun visto di regolarità contabile, in quanto trattasi di determine di liquidazione (nr. 4,5,6,7 e 8/2014) illegittime, ovvero in contrasto con quanto disposto dal regolamento dei servizi emanato dal Direttore del Consorzio. Al riguardo nessuna rilevanza ha il fatto che trattasi di determine relative a forniture poste in essere prima dell’adozione del regolamento dei servizi emanato dal Direttore”.
In relazione a detta doglianza ci si riporta –quindi- integralmente a quanto innanzi si è detto.
Lamenta ancora il ricorrente che con nota nr. 134 il Presidente del Consorzio avrebbe espresso nei suoi confronti un formale richiamo anch’esso concretizzantesi in un demansionamento.
A tal riguardo nella citata nota viene rappresentato al ricorrente che “la cura delle relazioni esterne è esclusiva competenza del Presidente, ne discende che –in un corretto rapporto di collaborazione tra gli organi dell’ente improntato al rispetto delle disposizioni che ne regolano il funzionamento, Lei non possa convocare riunioni con terzi diramare comunicati stampa non rientrando tali funzioni tra quelle di sua competenza, salvo che in caso di attività prettamente tecniche… E’ quindi per tali ragioni che –d’ora innanzi- Le chiedo cortesemente di voler sottoporre formalmente al Presidente, che ne darà pronta comunicazione agli altri membri del Cda e al Presidente dell’Assemblea, l’opportunità di ogni incontro o consultazione con terzi e di lasciare come da Statuto al Presidente la cura delle relazioni esterne (…)”.
Tale condotta datoriale tuttavia non realizza alcuna compressione delle funzioni conferite al ricorrente nel contratto individuale di lavoro, atteso che come si è visto dal contratto non emerge in alcun modo il potere del ricorrente di impegnare il Consorzio verso l’esterno. Anzi la mera lettura della lettera c) del richiamato art 5) propala la necessità che ci sia sempre un raccordo delle sue funzioni (ndr quelle del ricorrente) con i competenti organi dell’ente gestore e con la Commissione di riserva, raccordo che peraltro trova il suo compendio nella sottoposizione, sempre ed in ogni caso del ricorrente alle direttive dell’Ente gestore, atteso che –come si è visto- “Il responsabile dell’area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive dell’Ente gestore”.
Alcun potere di impegnare l’ente verso l’esterno è dunque attribuibile al ricorrente in virtù delle pattuizioni contenute nel contratto individuale di lavoro e del richiamato art. 5.
Quanto alla successiva deduzione, il ricorrente lamenta il demansionamento che si sarebbe concretizzato anche in virtù della nota prot. nr. 151 del 5.3.2014 con la quale il Direttore del Consorzio rilevava che “si è riscontrato inoltre l’adozione di atti in assenza di competenza vedi determina nr. 3 del 17.2.2014, a cui va posto immediatamente rimedio”.
La carenza tuttavia di qualsivoglia indicazione nell’atto introduttivo in relazione ai contenuti della determina nr. 3 del 17.2.2014 e la mancata produzione della stessa rendono le doglianza del ricorrente sotto tal profilo del tutto generiche e dunque inammissibili.
Ulteriormente deduce che il demansionamento da parte del datore si sarebbe altresì concretizzato con l’adozione della delibera nr. 160 del 10.3.2014 con la quale il Direttore del Consorzio, evidenziava al ricorrente che “si chiede lo stato del procedimento in ordine ad una serie di procedure come il servizio di pulizia degli uffici, l’installazione dei condizionatori presso la nuova sede del Consorzio, l’attivazione delle utenze energetiche, idriche e telefoniche presso la nuova sede, etc., sono costretto a rammentarle che tali competenze dovrebbero essere assolte dal Responsabile del Servizio Tecnico”, nonché con la nota prot.llo nr. 364 del 23.4.2014 con cui il Presidente del Consorzio inviava alla banca Popolare di Bari la richiesta di revoca della firma al Responsabile dell’AMP dott. Riccardo Strada, rilevando che “le operazioni contabili e finanziarie sono affidate unicamente al responsabile finanziario (…)”.
Ebbene, sia quanto alla prima che alla seconda questione, il datore non pone in essere comportamenti di demansionamento.
E’ di tutta evidenza, quanto alle attività di installazione dei condizionatori, alla attivazione delle utenze elettriche, etc. che dette attività devono essere assolte dal responsabile del servizio tecnico, né vi sono spazi per poter ritenere alcuna competenza dello Strada in relazione a dette attività.
Né nel contratto individuale di lavoro, né nell’art. 5 dello Statuto richiamato, né nel regolamento degli Uffici e servizi sono infatti individuati compiti/funzioni del ricorrente in relazione a tali aspetti.
Quanto alla doglianza relativa alla richiesta di revoca della firma in banca, si è già osservato lungamente innanzi, come lo Strada non avesse alcun potere di impegnare finanziariamente l’ente, né di assumere impegni verso terzi, conseguentemente la cd, “firma” in banca e la sua revoca non concretizzano alcuna condotta di demansionamento.
Lamenta da ultimo il ricorrente- che gli sarebbe stato imputato ancora una volta l’assunzione di determine senza che egli ne avesse la competenza, laddove invece in relazione alle stesse egli godeva di competenza.
Trattasi, nel dettaglio, delle determine nr. 7, 8, 9 e 10 del 2014.
In relazione anche a detta doglianza, tuttavia, la carenza di allegazione in relazione al contenuto di detti atti e la mancata produzione in giudizio delle stesse impedisce di fatto il controllo della fondatezza della doglianza atteso la genericità della stessa (cfr. anche quanto si è già detto innanzi riguardo ad altra determina nr. 3 del 2014).
Conclusivamente il ricorso va integralmente rigettato, non essendo stato posto in essere alcun demansionamento, rispetto alle condotte come allegate in ricorso.
Si è già visto innanzi che il ricorrente veniva licenziato in corso di causa (licenziamento disciplinare) e per tali motivi – poiché le condotte negligenti ed inadempienti asseritamente poste in essere dal ricorrente e di cui il resistente chiedeva l’accertamento nel presente giudizio costituivano anche i comportamenti ascritti al ricorrente e posti a fondamento dell’irrogato licenziamento (per cui è resistente di fatto non coltivava la proposta domanda riconvenzionale di mero accertamento delle condotte negligenti, abbandonandola (si vedano anche le conclusioni delle note di discussione oltre che il verbale di udienza del 16.1.2016).
5. Le spese di giudizio, devono seguire la soccombenza sostanziale e vanno liquidate come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2950,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge con attribuzione in favore dell’avv.to Giuseppe Di meglio, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, il 12/01/2017
IL GIUDICE
(dott.ssa Antonella Filomena Sarracino)

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