UNIONI CIVILI: AL SENATO UN TESTO CHE SPACCA L’OPINIONE PUBBLICA

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Il tema delle unioni civili è in questi giorni al centro del dibattito politico, ma anche di confronti e scontri tra diverse “fazioni” che si fronteggiano prevalentemente sui social network, ma anche nelle piazze: il 23 gennaio sono scesi in piazza i sostenitori del riconoscimento delle unioni civili, sabato 30 coloro che invece si dicono “difensori” della famiglia tradizionale. Nel nostro ordinamento, al contrario di ciò che avviene negli altri paesi dell’Unione Europea, non è prevista alcuna legge in tal senso, ma la coppia di fatto, anche omosessuale, quale formazione sociale, trova riconoscimento solo nell’articolo 2 della Costituzione secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il progetto di legge, dovrebbe introdurre per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Non un’apertura al matrimonio egualitario, ma le coppie, composte da persone dello stesso sesso, potranno usufruire del nuovo istituto giuridico di diritto pubblico. Secondo il disegno di legge si potrà costituire un’unione civile fra persone dello stesso sesso con una dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, in presenza di due testimoni. I soggetti dell’unione potranno scegliere il regime patrimoniale e la loro residenza; potranno anche decidere di assumere un cognome comune. Con l’unione civile tra persone dello stesso sesso, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni”. Il testo estende ogni diritto sociale e previdenziale previsto per gli sposati anche ai gay che si uniranno civilmente, quindi anche la pensione di reversibilità. Per sciogliere l’unione civile si deve ricorrere al divorzio. Cosa succederà invece alle adozioni? L’articolo più controverso è quello che riguarda stepchild adoption (articolo 5), cioè l’estensione della responsabilità genitoriale sul figlio del partner. Per le coppie dello stesso sesso unite civilmente non sarà possibile, quindi, adottare dei bambini che non siano già figli di una delle componenti della coppia. E’ un particolare tipo di adozione tale per cui, fra l’altro, chi adotta non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato, ma assume tutti i doveri che incombono sul genitore nei riguardi del figlio.

Ma oltre che di unioni civili la legge parla anche del riconoscimento della convivenza di fatto, che riguarda anche le coppie eterosessuali. La convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile. I conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di malattia, di carcere o di morte di uno dei due coniugi. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante in caso di malattia o di morte. Nel caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il coniuge superstite ha il diritto di restare nell’abitazione o di succedere nel contratto d’affitto. I conviventi possono stipulare un contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Il contratto di convivenza può essere sciolto per accordo delle parti, per recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi. In caso di scioglimento del contratto di convivenza il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.