In merito all’impossibilità di invocare in sede penale la prescrizione per la demolizione, interviene l’Avv. Rizzotto per nulla convinto dalla decisione della Cassazione.
Ecco la nota:
Avendo letto integralmente la recente sentenza della Cassazione che ha ribadito la natura amministrativa della ingiunzione di demolizione, e quindi la impossibilità di invocarne in sede penale la prescrizione, ritengo che questa sentenza , pur citando la giurisprudenza CEDU seguita dal tribunale di Asti, in realtà o non ne ha compreso la portata oppure volutamente ne ha tratto conseguenze diverse. La cassazione ha infatti Concluso che la finalità della ingiunzione non è afflittiva ma riparatoria perché le opere abusive alterano l’integrità del territorio
Ma sul punto il tribunale di Asti aveva ottimamente argomentato, rifacendosi proprio a sentenze della corte europea, sul carattere SOSTANZIALMENTE afflittivo della demolizione, e quindi penale, ricavabile dalla presenza di alcuni indici. La affermazione della cassazione della assenza di afflittivita’ della ingiunzione di demolizione demolizione e della sua finalità solo riparatoria è del tutto apodittica e non ha affrontato per nulla i punti più importanti della sentenza del Tribunale di Asti e della
Giurisprudenza della corte europea