IL REAL FORIO VINCE A TAVOLINO LA PARTITA CON IL S.GIORGIO

 

Il Giudice Sportivo si è pronunciato sulla mancata disputa della gara tra Real Forio e S.Giorgio di due domeniche fa. La squadra napoletana non si presentò al “S.Calise” per via delle condizioni meteo marine avverse che non permisero la partenza dal porto di Napoli. Il Real Forio annunciò battaglia portando a proprio sostegno la tesi della possibilità di partire dal porto di Pozzuoli dove le corse erano state regolari. Giovedì scorso il tribunale sportivo rinviò la decisione finale a questa settimana e in serata è stata inflitta la sconfitta a tavolino per 3-0 al S.Giorgio, euro 500 di ammenda da pagare al Real Forio come mancato incasso degli ingressi allo stadio e un punto di penalizzazione. La motivazione della sconfitta a tavolino, tuttavia, non ha niente a che vedere con la tesi portata avanti del Real Forio che avrebbe potuto presentare ricorso solo dopo un eventuale rinvio della gara. Non ce ne è stato bisogno, perché il S.Giorgio non ha eseguito correttamente l’iter burocratico richiesto a causa della mancata presentazione dei motivi del reclamo alla società controparte. Pertanto, il G.S.T. non ha in alcun modo preso in considerazione la documentazione presentata dalla società napoletana. Se la ride il Real Forio che conquista tre punti a tavolino comunque importante ai fini della corsa alla salvezza. Di seguito il comunicato ufficiale.

 

RECLAMO SAN GIORGIO 1926 GARA ATLETICO CASALNUOVO – S. GIORGIO 1926 DEL 2/11/15

Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. N. 49 del 26/11/2015 pag. 892, visto il preannuncio di reclamo inviato ritualmente, visti gli atti ufficiali di gara, preliminarmente si rileva altresì che esso non è stato seguito dal rituale invio dei motivi del reclamo alla società controparte essendo privo della prova dell’invio della copia alla società controparte, prescritta, quale elemento essenziale dall’art. 46 comma I del CGS. Considerato che tale omissione, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 33 comma 5 e 46 comma I del CGS preclude l’esame del gravame nel merito. Per tali motivi; DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo in applicazione dell’art. 53 NOIF e di infliggere, per rinuncia, alla società San Giorgio 1926 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; l’ammenda di € 500.00 relativa alla prima rinuncia, fa obbligo alla società San Giorgio 1926 di versare la somma di € 500.00 alla società Atletico Casalnuovo quale mancato incasso. Dispone addebitarsi la relativa tassa sul conto della società San Giorgio 1926.

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