AVV. BRUNO MOLINARO: ABITAZIONI A RISCHIO DEMOLIZIONI? SI APRE UNO SPIRAGLIO.

i nostri comuni sono, a tutt’oggi, gravemente inadempienti all’ “housing sociale”
Un ‘atto stragiudiziale  protocollato alcuni giorni fa al comune di Forio un altro del medesimo tenore era stato protocollato la scorsa settimana al comune di Casamicciola) riveste un’importanza molto, molto particolare perché pone per la prima volta sul tappeto la questione della applicabilità della legge regionale n. 5/2013 (art. 1, comma 65) sull’housing sociale, sinora ignorata dai nostri amministratori, ed innesca un procedimento dal quale può derivare la sospensione ( e la successiva revoca) delle demolizioni giudiziali programmate per l’inizio del nuovo anno.
Come ricorderete, solo nel comune di Forio è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti l’anticipazione di circa 300.000 euro per la copertura della spesa stimata per ben sette abbattimenti, in gran parte riguardanti case di “necessità”.
Nell’atto emerge perché i nostri comuni sono, a tutt’oggi, gravemente inadempienti, non avendo, nonostante il lungo tempo trascorso a far data dalla entrata in vigore della normativa regionale, ancora approvato il regolamento relativo alla fissazione dei criteri (“housing sociale”)  in base ai quali le case abusive acquisite al patrimonio comunale dovranno essere assegnate a coloro i quali le occupavano “al tempo dell’acquisizione” (anche se condannati).
È noto che, secondo la Cassazione, in caso di inottemperanza nel termine di 90 giorni a far data dalla notifica della ingiunzione a demolire adottata dal tecnico comunale, la costruzione abusiva, in una alla relativa area di sedime, è da ritenere acquisita gratuitamente al patrimonio comunale.
Tale effetto ablatorio, secondo la stessa Cassazione, si verifica indipendentemente dal mancato accertamento della inottemperanza del contravventore ad opera dei vigili urbani ed anche se il comune non ha provveduto alla trascrizione del relativo verbale nei registri immobiliari e alla immissione in possesso.
Cosa c’entra tutto questo con le demolizioni ordinate dal giudice? C’entra eccome!
Sempre la Cassazione ha ripetutamente affermato che, una volta che il comune ha acquisito l’opera al proprio patrimonio, se il consiglio comunale ne delibera la conservazione  per finalità di interesse pubblico, la demolizione ordinata dal giudice “recede” e non può essere più eseguita perché divenuta nel frattempo INCOMPATIBILE.
Prima della entrata in vigore della legge regionale n. 5/2013, si riteneva che in zona vincolata alla acquisizione dovesse pur sempre far seguito la demolizione.
Oggi non è più così perché, essendo stato codificato il principio dell’housing sociale, laddove il comune decida, previa approvazione del regolamento di cui sopra, la dismissione o la locazione del bene, questo ben può essere assegnato anche a colui che, al tempo della acquisizione, lo occupava con il proprio nucleo familiare.
La demolizione giudiziale in tal caso va sospesa e successivamente revocata, come riconosciuto dalla recentissima sentenza del TAR (causa Elena Leopardi c. comune di Cardito) che ha dato ragione lo scorso mese di ottobre al mio studio, e da due ordinanze rispettivamente della Corte di Appello penale di Napoli e del Tribunale penale di Salerno.
In questi ultimi due casi, i comuni di Giugliano e di Cava dei Tirreni avevano approvato il regolamento.
La cosa che più sconcerta è che nessuno dei nostri comuni ha fatto leva dal 2013 ad oggi sulla legge regionale n. 5/2013, non solo e non tanto per salvare le case degli abusivi ma soprattutto al fine di evitare di spendere fior di quattrini (circa trecentomila euro, come detto, solo nel comune di Forio per sette demolizioni) in situazioni di grave crisi per i bilanci degli enti.

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